L. 23 marzo 1983, n. 78 (1).
Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 (2), relativa alle indennità operative del  personale
militare (2/a) (2/cost).

(Giurisprudenza)

1. Area di applicazione. - In relazione alla peculiarità dei doverl che distinguono la condizione
militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego
contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità
al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività
dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale militare dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il
rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal
servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente legge.
Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, è tenuto a presentare al
Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per
forza armata, per grado e per posizioni di stato, nonché sugli oneri delle retribuzioni del personale
militare, come sopra ripartito.

(Giurisprudenza)

2. Indennità di impiego operativo. - Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli
ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i
graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a
prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la
possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità
mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, numero 1054 (3), e
successive modificazioni.
A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro
straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), nella stessa misura prevista
per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza (3/a).

(Giurisprudenza)

3. Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna. - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di
campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per
cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota
 b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso
comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta
l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo
comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa
anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.
Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il
servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in
servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma (3/a).

4. Indennità di imbarco. - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del
naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di
impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota
 b) dell'annessa tabella I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado
e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa
tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco
nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire
140.000 quando imbarcati su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è
corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di
superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.
Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie
o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla
data di inizio delle prove di moto.

(Giurisprudenza)

5. Indennità di aeronavigazione. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3
dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale
indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del
brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici
preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di
divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la
stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di
aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità
mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo
brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto
militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità
paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3
dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette
unità, in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di
aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di
lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.
1054 (3/b), e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso
unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con
determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità
percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e
quinto del presente articolo.

(Giurisprudenza)

6. Indennità di volo. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi
di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con
l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (3/b), e successive
modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore
in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le
stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai
graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo
diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

7. Indennità per il controllo dello spazio aereo. - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo
dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di
abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla
predetta tabella.

8. Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa. - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in
drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la
durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per
cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella (3/c).
L'indennità supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese,
quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il
prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai
rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte
nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette
forze armate nella misura mensile di lire 60.000.

(Giurisprudenza)

9. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei. - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o
anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una
indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché
presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare mensile nella misura del 180
per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio
militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto
di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire
36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire
60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

10. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede. - Agli ufficiali
e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi
di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità
supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I
destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della
difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in
armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle
giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità
supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli
ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della
nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono
raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in
armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8
ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento
dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale
indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.
L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella
misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio
di leva nelle predette forze armate.

11. Indennità supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle
unità navali. - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su
unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e
segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attività,
un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennità di impiego operativo di
base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le stesse modalità e limitazioni,
nella misura mensile di lire 24.000.
Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in
aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore indennità nelle corrispondenti
misure mensili:
marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;
sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della
Marina militare imbarcato.
Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica
inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando
di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.
Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in
armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi
radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 12.000.
Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta
un'indennita supplementare nella misura mensile di lire 24.000.
Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle
indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di
degenza nelle infermerie di bordo.
Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile
dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni
geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennità, non
cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento
delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopogrografica si considera iniziata il
 giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito
ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

12. Trattamento tavola alle mense di bordo. - Restano invariate le misure e le norme di
corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365
(4).

13. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per
piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo. - Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di
brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti
di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per
l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità
supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da
combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni
di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli
equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo
comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle
predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di
continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-
sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto
ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di
istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa
tabella V.
Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di
aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di
trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i
lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla
presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo
stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della tabella stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente
militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

14. Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi
paracadutisti. - Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta
corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio
1970, n. 365 (4/a), è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;
allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.
L'indennità di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento
del relativo brevetto.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione
aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo
stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della
predetta tabella.
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti,
durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;
graduati e militari di truppa, lire 50.000.

15. Indennità di volo oraria. - Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di
aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta,
per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della misura della indennità
mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la
somma corrispondente a 10 ore di volo.

16. Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture
militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale. - Il Ministro
della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto
con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura
massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e
all'azianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
prestano servizio in via continuativa presso:
poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;
stazioni radio e radar con compiti tecnicooperativi militari di carattere speciale, dislocate sul
territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché
altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.
Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni,
stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può
essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

17. Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità. - Le indennità previste dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite
dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi
primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio
d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (5), e successive modificazioni, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 (5).
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il
trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di
cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di
aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra
in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11,
salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali
previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio
1938, n. 1156 (6), e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di
paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei
servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di
aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più
favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui
all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (6/a).
L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello
stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1302 (7), convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "è sospesa salvo il disposto del
successivo articolo 8" sono sostituite dalle altre: "è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione
previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8".
Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti
articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in
licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando
questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che,
fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi
presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o
all'estero.
L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli
articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di
pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni
di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 (6), e successive modificazioni, e dalle
norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302 (7), convertito in legge dalla
legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra
determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio
e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di
volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti
parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di
paracadutismo.

18. Effetti pensionistici. - L'indennità di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2,
comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è pensionabile senza la
limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8).
Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni
di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente è
maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un
periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI.
Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle
indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17, la
percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato
nelle predette condizioni.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità di servizio utile ai fini
pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio.
Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima
mensilità.

19. Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di volo. - (9).

20. Norme particolari in materia di pensionabilità delle indennità operative. - Per la determinazione
dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma dell'articolo 18 non si tiene conto dei periodi di
servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6, commi primo e terzo.
Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli anni di servizio
utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18 risultino inferiori a venti, la
quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della misura percentuale
corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio utile maturati.
La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle
indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dei commi
primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente,
dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.

21. Ritenute in conto entrate Tesoro. - La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13
della legge 29 aprile 1976, n. 177 (10), si applica, durante il periodo di percezione, per la quota
pensionabile alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (10/a), si applica sull'ammontare complessivo della pensione e
della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di cui agli articoli 18 e 19 della
presente legge.

22. Norme abrogate. - Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (11), sono abrogati.
Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (12), il terzo comma
dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (13), e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di
imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 (14), e successive modificazioni. E' altresì
abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(Giurisprudenza)

23. Decorrenza. - Le indennità ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1°
gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio
1982.

24. Copertura finanziaria. - L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in lire
284 miliardi in ragione d'anno.
All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede,
quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n.
6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a
lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi
(capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo
4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

TABELLA I (15)

         INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE         
+--------------------------------------------------------------+
|     |               FASCE DI GRADI                |          |
|     |---------------------------------------------|  Misure  |
| N.  |                    Gradi                    |          |
|-----|---------------------------------------------|----------|
|  I  |Ufficiali,  sottufficiali  fino  al  grado di|          |
|     |  sergente  maggiore  con  almeno 14  anni di|          |
|     |  servizio militare e gradi corrispondenti. .|  200.000 |
|     |                                             |          |
| II  |Sergenti  maggiori  con  meno  di 14  anni di|          |
|     |  servizio militare e  sergenti con  almeno 4|          |
|     |  anni  di  servizio  militare e gradi corri-|          |
|     |  spondenti . . . . . . . . . . . . . . . . .|  150.000 |
|     |                                             |          |
|III  |Sergenti con meno di 4 anni di servizio mili-|          |
|     |  tare e gradi corrispondenti . . . . . . . .|  100.000 |
                                                                

----------                                                     
Note:                                                          
  [a] Le misure  mensili risultanti dalla  presente tabella sono
aumentate del 20 per  cento al compimento di  ciascuno dei primi
quattro sessenni di  servizio militare comunque  prestato, anche
se  trattasi di  servizio prestato anteriormente  all'entrata in
vigore della presente legge (16).
  [b] Per il personale  che, anche  anteriormente all'entrata in
vigore  della  presente  legge, abbia  prestato  servizio  nelle
condizioni di cui  agli  articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo  e
terzo comma, della  presente legge, ovvero nelle  condizioni già
considerate  ai  fini  dell'attribuzione  dell'indennità  e  dei
relativi  aumenti triennali  di cui  alla tabella  VIII, annessa
alla  legge  27  maggio  1970, n. 365, le  misure  di  cui  alla
presente  tabella,  comprensive  degli  aumenti   previsti  alla
precedente  lettera a), sono  maggiorate, per ciascuno dei primi
quattro   trienni   dei    predetti   servizi   complessivamente
considerati, di  un'aliquota  pari   al    25  per   cento   dei
corrispondenti aumenti sessennali:
    dell'indennità   di  imbarco, di   cui    al   primo   comma
dell'articolo 4 della presente  legge, per servizi di imbarco di
cui allo stesso articolo;
    dell'indennità di  impiego operativo di  cui al  primo comma
dell'articolo 3  della presente  legge, per  i  restanti servizi
indicati nella presente nota.
  Ai fini del computo  delle maggiorazioni di cui  alla presente
nota i  periodi di  tempo  eccedenti  il  triennio  per  ciascun
servizio distintamente  prestato sono  fra loro  cumulati, fermo
restando il  limite massimo  complessivo  di  quattro  trienni e
riferendo  l'aliquota  di  maggiorazione  al   servizio  la  cui
frazione di triennio risulti di maggior durata (17).           


TABELLA II (17/a)
             INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE              
+--------------------------------------------------------------+
|                          |   Definizione percentuale delle   |
|                          |  misure  iniziali dell'indennità  |
|                          |    rispetto al valore iniziale    |
|     FASCE DI GRADI       | dell'indennità mensile di impiego |
|                          |  operativo di base stabilita per  |
|                          |    la fascia I della tabella I    |
|                          |        della presente legge       |
|--------------------------|-----------------------------------|
|  |                       |Avio-|  Velivoli ad  |      |      |
|  |                       |getti|     elica     |      |      |
|  |                       |getti|plurimotori  da|      |      |
|  |                       |     |combattimento o|      |      |
|  |                       |     |da  trasporto a|      |      |
|  |                       |     |grande  e medio|Altri |      |
|N.|       G r a d i       |     |   raggio  ed  |veli- |      |
|  |                       |     | elicotteri  e | voli |Uffi- |
|  |                       |     | altri veivoli |ed e- |ciali |
|  |                       |     | con armamento |licot-|osser-|
|  |                       |     |   da guerra   | teri |vatori|
|  |                       |-----|---------------|------|------|
|  |                       |  1  |        2      |  3   |   4  |
|--|-----------------------|-----|---------------|------|------|
|I |Ufficiali, aiutanti  di|     |               |      |      |
|  | battaglia, marescialli|     |               |      |      |
|  | e  sergenti   maggiori|     |               |      |      |
|  | con almeno 14 anni  di|     |               |      |      |
|  | servizio   militare  e|     |               |      |      |
|  | gradi corrispondenti .| 250 |       190     |  160 |  130 |
|  |                       |     |               |      |      |
|II| Sergenti maggiori  con|     |               |      |      |
|  | meno  di  14  anni  di|     |               |      |      |
|  | servizio   militare  e|     |               |      |      |
|  | sergenti e gradi  cor-|     |               |      |      |
|  | rispondenti. . . . . .| 230 |       170     |  140 |   -  |
                                                                

----------                                                     
Note:                                                          
  [a] Il  tipo  d'aeromobile   sul  quale  ciascun  ufficiale  o
sottufficiale  effettua la  normale attività  di volo è indicato
semestralmente con determinazione degli stati membri.
  [b] Le  misure delle  indennità di  cui  alla  colonna 1 della
presente  tabella sono  attribuite  anche  agli  ufficiali  e ai
sottufficiali  mantenuti  addestrati   su   aviogetti,  indicati
con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.
  [c] Le misure  mensili risultanti dalla  presente tabella sono
aumentate del 20 per  cento al compimento di ciascuno  dei primi
quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante (17).
  [d] L'indennità  di   aeronavigazione  non  è  cumulabile  con
l'indennità di rischio  prevista dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  5 maggio 1975, n. 146, e successive
modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.


TABELLA III (18)
                   INDENNITA' MENSILE DI VOLO                   
+--------------------------------------------------------------+
|                          |   Definizione percentuale delle   |
|                          |  misure  iniziali dell'indennità  |
|                          | rispetto al valore dell'indennità |
|      FASCE DI GRADI      |  mensile di impiego operativo di  |
|                          |  base  stabilita per la fascia I  |
|                          |        della tabella I della      |
|                          |           presente legge          |
|--------------------------|-----------------------------------|
|  |                       | Equipaggi fissi |  Sperimentatori |
|N.|         Gradi         |      di volo    |      in volo    |
|  |                       |-----------------|-----------------|
|  |                       |        1        |        2        |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| I|Ufficiali, aiutanti  di|                 |                 |
|  | battaglia, marescialli|                 |                 |
|  | e   sergenti  maggiori|                 |                 |
|  | con almeno 14 anni  di|                 |                 |
|  | servizio   militare  e|                 |                 |
|  | gradi corrispondenti .|       130       |       150       |
|  |                       |                 |                 |
|II|Sergenti  maggiori  con|                 |                 |
|  | meno  di  14  anni  di|                 |                 |
|  | servizio     militare,|                 |                 |
|  | sergenti e gradi  cor-|                 |                 |
|  | rispondenti. . . . . .|       110       |       130       |
                                                                

----------                                                     
Nota:                                                          
  Le misure  mensili  risultanti  dalla  presente  tabella  sono
aumentate del 20 per cento  al compimento di ciascuno  dei primi
quattro sessenni di  servizio militare comunque  prestato, anche
se  trattasi di servizio prestato anteriormente  all'entrata  in
vigore della presente legge (19).                              


TABELLA IV (20)
     INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO     
+--------------------------------------------------------------+
|                      | Definizione percentuale delle misure  |
|                      |  iniziali dell'indennità rispetto  al |
|       Grado di       |valore iniziale  dell'indennità mensile|
|     abilitazione     |di impiego operativo  di base stabilita|
|                      | per la fascia I della tabella I della |
|                      |              presente legge           |
|----------------------|---------------------------------------|
|          I           |                   125                 |
|         II           |                   140                 |
|        III           |                   175                 |
                                                                

----------                                                     
Nota:                                                          
  Le  misure mensili  risultanti  dalla  presente  tabella  sono
aumentate del 20 per cento al  compimento di  ciascuno dei primi
quattro sessenni di  servizio militare  comunque prestato, anche
se  trattasi  di  servizio prestato anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge (19).


TABELLA V
INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI
COLLAUDATORI SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI 
                          SPECIALITA'                           
+--------------------------------------------------------------+
|Definizione percentuale delle  misure delle indennità rispetto|
|al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo|
|   di base stabilita  per la fascia I della tabella I della   |
|                        presente legge                        |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                  |Definizione|
|                     Indennità                    |percentuale|
|--------------------------------------------------|-----------|
|                          +--                     |           |
|                          | Piloti e  operatori di|           |
|                          |  sistema  reparti   da|           |
|Pronto intervento aereo. <   caccia. . . . . . . .|     145   |
|                          | Piloti altri reparti .|      85   |
|                          | Equipaggi fissi di vo-|           |
|                          |  lo. . . . . . . . . .|      75   |
|                          +--                     |           |
|Piloti collaudatori-sperimentatori . . . . . . .  |      230  |
|Piloti istruttori di volo o specialità . . . . .  |      200  |


TABELLA VI
           PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE           
+--------------------------------------------------------------+
|                                          |Aumento percentuale|
|                                          |   dell'importo    |
|                                          |pensionabile  della|
|                                          |   indennità di    |
|                                          | impiego operativo |
|               INDENNITA'                 | di  base per ogni |
|                                          | anno  di servizio |
|                                          |   prestato  con   |
|                                          | percezione  delle |
|                                          |     indennità     |
|                                          |   sottoindicate   |
|------------------------------------------|-------------------|
|Impiego operativo per reparti di campagna.|        0,75       |
|Impiego operativo per reparti delle truppe|                   |
|  alpine . . . . . . . . . . . . . . . . .|        1,25       |
|Di imbarco:                               |                   |
| per mezzi di superficie . . . . . . . . .|        3,5        |
| per sommergibili. . . . . . . . . . . . .|        6          |
|Per controllo dello spazio aereo:         |                   |
|    I grado di abilitazione. . . . . . . .|        1,25       |
|   II grado di abilitazione. . . . . . . .|        2          |
|  III grado di abilitazione. . . . . . . .|        3,75       |

----------
Nota:
  Ai fini  dell'attribuzione delle  maggiorazioni percentuali di
cui  sopra  sono considerati  validi anche i  precedenti periodi
computati per la  corresponsione delle indennità e dei  relativi
aumenti triennali di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27
maggio 1970, n. 365.



(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1983, n. 85.
(2) Riportata al n. L/LXI.
(2/a) Vedi, anche, la L. 5 luglio 1986, n. 342, riportata al n. L/LXXI e l'art. 6, L. 8 agosto 1990, n. 231,
riportata al n. L/LXXV.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-27 giugno 1995, n. 278 (Gazz. Uff. 5 luglio 1995, n.
28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente
legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
(3) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(3/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(3/b) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(3/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(4) Riportata al n. L/LIV.
(4/a) Riportata al n. L/LIV.
(5) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(6) Riportato al n. L/XI.
(6/a) Riportata al n. L/LIV.
(7) Riportato al n. L/VIII.
(8) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(9) Sostituisce l'art. 59, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla voce PENSIONI CIVILI,
MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI.
(10) Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(10/a) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(11) Riportata al n. L/LXI.
(12) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(13) Riportata al n. L/LIV.
(14) Riportato al n. L/XI.
(15) A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'art. 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, riportato al n.
L/LXXVIII, limitatamente al personale ivi previsto, ha sostituito la tab. I allegata alla presente legge e
ha abrogato le note (a) e (b) della tab. I, la nota (c) della tab. II e le note delle tab. III e IV. Vedi,
anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX e l'art. 6, L. 28 marzo 1997, n.
85, riportata al n. L/LXXXII.
(16) A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'art. 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, riportato al n.
L/LXXVIII, limitatamente al personale ivi previsto, ha sostituito la tab. I allegata alla presente legge e
ha abrogato le note (a) e (b) della tab. I, la nota (c) della tab. II e le note delle tab. III e IV.
(17) Vedi nota 15 alla Tab. I.
(17/a) Vedi, anche, l'art. 6, L. 28 marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.
(18) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX e l'art. 6, L. 28
marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.
(19) Vedi la nota 15 alla Tab. I.
(20) Vedi, anche, l'art. 6, L. 28 marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.