L. 23 marzo 1983, n. 78 (1).
Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 (2), relativa alle indennità
operative del personale
militare (2/a) (2/cost).
(Giurisprudenza)
1. Area di applicazione. - In relazione alla peculiarità dei
doverl che distinguono la condizione
militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato
giuridico, di carriera e di impiego
contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla
assoluta e permanente disponibilità
al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della
disciplina, dalla selettività
dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età, al personale
militare dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare,
quale compenso per il
rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni
di impiego derivanti dal
servizio sono istituite le indennità di impiego operativo di cui alla presente
legge.
Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983,
è tenuto a presentare al
Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla
predetta data, ripartito per
forza armata, per grado e per posizioni di stato, nonché sugli oneri delle
retribuzioni del personale
militare, come sopra ripartito.
(Giurisprudenza)
2. Indennità di impiego operativo. - Al personale militare
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo,
secondo e terzo comma, e 7, spetta
l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite
dall'annessa tabella I per gli
ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle
accademie militari e per i
graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, comandati a
prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di
finanza, è fatta salva la
possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per l'indennità
mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1970, numero 1054 (3), e
successive modificazioni.
A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il
compenso per lavoro
straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3),
nella stessa misura prevista
per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza (3/a).
(Giurisprudenza)
3. Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna. -
Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli
enti, i reparti e le unità di
campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo
nella misura del 115 per
cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota
b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità,
aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in servizio presso
comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle
armi e dei servizi spetta
l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di
quella stabilita dal primo
comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello
stesso grado e della stessa
anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b)
dell'annessa tabella I.
Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di
lire 60.000 quando il
servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma
e di lire 70.000 quando in
servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al
secondo comma (3/a).
4. Indennità di imbarco. - Agli ufficiali e ai sottufficiali
della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva
iscritte nel quadro del
naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per
cento dell'indennità di
impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale
dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota
b) dell'annessa tabella I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica
imbarcati su sommergibili
spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento
dell'indennità d'impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o
sottufficiale dello stesso grado
e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni
indicate nella nota b) dell'annessa
tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa
volontari, a ferma speciale o
raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta
un'indennità mensile d'imbarco
nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento
o in riserva e di lire
140.000 quando imbarcati su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito
e dell'Aeronautica è
corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando
imbarcati su navi di
superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su
sommergibili.
Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato
su navi di superficie
o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del
naviglio militare, a partire dalla
data di inizio delle prove di moto.
(Giurisprudenza)
5. Indennità di aeronavigazione. - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure
stabilite dalle colonne 1, 2 e 3
dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono
l'attività di volo. Tale
indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e
della Marina, in possesso del
brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti
di volo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando,
addestrativi e logistici
preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i
generali di corpo d'armata e di
divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di
brevetto militare di pilota la
stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a
comandi di unità aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
impiegati a bordo di
aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di
sistema spetta l'indennità
mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa
tabella II.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in
possesso del relativo
brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura
stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in possesso del brevetto
militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di
paracadutista presso unità
paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure
stabilite dalla colonna 3
dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo
servizio presso le anzidette
unità, in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di
paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità
mensile di
aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica e di
lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui
alla legge 23 dicembre 1970, n.
1054 (3/b), e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa
dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non
siano in servizio presso
unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il
paracadute stabilita con
determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una
mensilità dell'indennità
percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai
sensi dei commi quarto e
quinto del presente articolo.
(Giurisprudenza)
6. Indennità di volo. - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l'indennità mensile di volo
nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti
parte degli equipaggi fissi
di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di
lire 70.000, cumulabili con
l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.
1054 (3/b), e successive
modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive
mansioni di sperimentatore
in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna
2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge e con le
stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli
ufficiali, ai sottufficiali e ai
graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che
effettuano servizi di volo
diversi da quelli indicati ai commi precedenti.
7. Indennità per il controllo dello spazio aereo. - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti
alle operazioni di controllo
dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle
operazioni connesse con i gradi di
abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile
nelle misure stabilite dalla
predetta tabella.
8. Indennità supplementare di marcia e prontezza operativa.
- Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in
drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori
dall'ordinaria sede di servizio, per la
durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità supplementare di marcia nella misura
mensile del 180 per
cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla
anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella (3/c).
L'indennità supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli
ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo
di cinque giorni al mese,
quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui
durata complessiva comporti il
prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni
sono determinate dai
rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento,
agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui ai commi
precedenti sono corrisposte
nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in
servizio di leva delle predette
forze armate nella misura mensile di lire 60.000.
(Giurisprudenza)
9. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità
anfibie e per incursori subacquei. - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in
servizio presso unità da sbarco o
anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed
esercitazioni, spetta una
indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità
di impiego operativo
stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica
in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti
incursori e subacquei nonché
presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennità supplementare
mensile nella misura del 180
per cento della indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado
e all'anzianità di servizio
militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella.
La stessa indennità supplementare spetta anche agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma
non in possesso del brevetto
di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di
effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare
mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo e lire
36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in
servizio continuativo e lire
60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.
10. Indennità supplementare di comando navale, di mancato
alloggio e di fuori sede. - Agli ufficiali
e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando
di singole unità o gruppi
di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui
all'articolo 4, un'indennità
supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento
dell'indennità di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e
responsabilità corrispondenti. I
destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo
di stato maggiore della
difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il
Ministro del tesoro.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
imbarcati su navi in
armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria
unità, limitatamente alle
giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito
dall'amministrazione, spetta un'indennità
supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento
dell'indennità d'impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale
indennità è dovuta anche agli
ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono
alloggiare a bordo della
nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento
quando non possono
raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti
l'indennità di missione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
imbarcati su navi in
armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di
durata non inferiore a 8
ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile
del 180 per cento
dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e
all'anzianità di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella. Tale
indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova
fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima
navigazione effettuata.
L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse
limitazioni e modalità, nella
misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a
ferma speciale o raffermati
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e
militari di truppa in servizio
di leva nelle predette forze armate.
11. Indennità supplementari per servizio idrografico e per
particolari incarichi espletati a bordo delle
unità navali. - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su
unità navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il
servizio dei fari, fanali e
segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo
svolgimento di tale attività,
un'indennità supplementare nella misura mensile del 36 per cento
dell'indennità di impiego operativo di
base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge,
escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di
truppa della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennità è corrisposta, con le
stesse modalità e limitazioni,
nella misura mensile di lire 24.000.
Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle
imbarcazioni o a terra, in
aumento alle indennità di cui al primo comma, è corrisposta una ulteriore
indennità nelle corrispondenti
misure mensili:
marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;
sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile
dell'Istituto idrografico della
Marina militare imbarcato.
Agli effetti della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi,
la campagna idrografica
inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine
il giorno in cui dal comando
di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori
idrografici.
Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica
imbarcati su navi in
armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di
volo e ai servizi
radiotelegrafonici spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di
lire 12.000.
Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle
mense e cucine spetta
un'indennita supplementare nella misura mensile di lire 24.000.
Le indennità di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un
trentesimo di quelle
indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo,
escluse quelle di
degenza nelle infermerie di bordo.
Un terzo della indennità supplementare di cui al primo comma spetta al
personale militare e civile
dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del
Centro informazioni
geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche.
L'indennità, non
cumulabile con quella di cui al primo comma, è dovuta per le sole giornate di
effettivo svolgimento
delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopogrografica
si considera iniziata il
giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine
il giorno in cui, con apposito
ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.
12. Trattamento tavola alle mense di bordo. - Restano
invariate le misure e le norme di
corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge
27 maggio 1970, n. 365
(4).
13. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per
piloti collaudatori-sperimentatori, per
piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo. - Agli
ufficiali e sottufficiali dei ruoli
naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e
della Marina in possesso di
brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi,
le squadriglie e gli altri reparti
di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso
di specifica qualifica per
l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione
meteorologica, spetta l'indennità
supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e
sottufficiali
dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da
combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita
qualifica e nelle condizioni
di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
facenti parte degli
equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni
di impiego indicate al primo
comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante
dall'annessa tabella V. Nelle
predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi
svolgono, con carattere di
continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
assegnati a reparti
sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive
mansioni di pilota collaudatore-
sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile
risultante dalla annessa tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina
nominati con decreto
ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di
effettivo esercizio delle funzioni di
istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura
mensile risultante dalla annessa
tabella V.
Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili
tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di
collaudo in volo di
aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni
generali o lavori di
trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o
ente che ha eseguito i
lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le
indennità previste dalla
presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile
dell'indennità d'impiego operativo
stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b)
della tabella stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per
ciascun dipendente
militare, la somma corrispondente a tre collaudi.
14. Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori,
per ufficiali allievi osservatori, per allievi
paracadutisti. - Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che frequenta
corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma
dell'articolo 7 della legge 27 maggio
1970, n. 365 (4/a), è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennità di impiego operativo
stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella;
allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi
sottufficiali, lire 115.000.
L'indennità di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete
anche al personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore
per il conseguimento
del relativo brevetto.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano
corsi di osservazione
aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30 per cento
dell'indennità di impiego operativo
stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della
predetta tabella.
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo
delle scuole paracadutisti,
durante il corso di addestramento, spetta un'indennità nelle seguenti misure
mensili:
ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennità d'impiego operativo
stabilita per la fascia I
dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella;
graduati e militari di truppa, lire 50.000.
15. Indennità di volo oraria. - Al personale non avente
diritto ad indennità fissa mensile di
aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio
voli comandati, spetta,
per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al 2 per cento della
misura della indennità
mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per
ciascun dipendente, la
somma corrispondente a 10 ore di volo.
16. Indennità supplementare per servizio presso poligoni
permanenti, installazioni e infrastrutture
militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di
carattere speciale. - Il Ministro
della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto
da emanare di concerto
con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo
supplementare, nella misura
massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita
in relazione al grado e
all'azianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b)
della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica che
prestano servizio in via continuativa presso:
poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;
stazioni radio e radar con compiti tecnicooperativi militari di carattere
speciale, dislocate sul
territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto
pubblico collettivo nonché
altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in
particolari condizioni ambientali.
Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in
servizio presso poligoni,
stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui
al comma precedente, può
essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di
lire 70.000.
17. Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità.
- Le indennità previste dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole e le eccezioni stabilite
dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le
indennità di cui ai commi
primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le
indennità per servizio
d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (5), e successive
modificazioni, salvo quanto
disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505
(5).
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle
indennità di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di
aeronavigazione o di volo conserva il
trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a
quella dell'indennità di
cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte
per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con
aeromobili imbarcati sono
corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo
comma, le indennità di
aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più
favorevole in misura intera e l'altra
in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai
precedenti articoli 9, 10 e 11,
salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli
aumenti percentuali
previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con
regio decreto 15 luglio
1938, n. 1156 (6), e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività
aeronavigante, di volo o di
paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe
alpine delle armi e dei
servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo
comma, le indennità di
aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo
3, delle quali la più
favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con
quelle di cui
all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (6/a).
L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali
e sottufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di
sospensione o riduzione dello
stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge
20 luglio 1934, n.
1302 (7), convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole
"è sospesa salvo il disposto del
successivo articolo 8" sono sostituite dalle altre: "è sospesa o
ridotta, nelle stesse misure di riduzione
previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8".
Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle
supplementari previste ai precedenti
articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non
sono corrisposte al personale in
licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal
servizio per infermità quando
questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto
dell'articolo 14, al personale che,
fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa
diaria, frequenta corsi
presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze,
nonché presso le università o
all'estero.
L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 8 non è cumulabile con le
indennità di cui agli
articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di
aeronavigazione, di volo o di
pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal
regolamento sugli assegni
di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 (6), e successive
modificazioni, e dalle
norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302 (7),
convertito in legge dalla
legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi
in cui occorra
determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di
aeronavigazione, di volo di pilotaggio
e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per
gli ufficiali, sottufficiali e
militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per
il personale dei reparti di
volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota,
osservatore o specialista o facenti
parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di
osservazione aerea o di
paracadutismo.
18. Effetti pensionistici. - L'indennità di impiego
operativo di base di cui al precedente articolo 2,
comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è
pensionabile senza la
limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (8).
Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, nelle condizioni
di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione
del comma precedente è
maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle
relative indennità e per un
periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate
nell'annessa tabella VI.
Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni
computabili, si tiene conto delle
indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui
all'articolo 17, la
percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli
anni di servizio prestato
nelle predette condizioni.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianità
di servizio utile ai fini
pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal
servizio.
Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente
computabili nella tredicesima
mensilità.
19. Pensionabilità delle indennità di aeronavigazione e di
volo. - (9).
20. Norme particolari in materia di pensionabilità delle
indennità operative. - Per la determinazione
dell'aliquota di pensionabilità di cui al primo comma dell'articolo 18 non si
tiene conto dei periodi di
servizio prestato con percezione delle indennità di cui agli articoli 5 e 6,
commi primo e terzo.
Qualora, per effetto dell'applicazione della norma di cui al precedente comma,
gli anni di servizio
utile per la determinazione della quota pensionabile prevista dall'articolo 18
risultino inferiori a venti, la
quota suddetta è determinata mediante l'attribuzione di tanti ventesimi della
misura percentuale
corrispondente all'anzianità di venti anni, quanti sono gli anni di servizio
utile maturati.
La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della
quota maturata delle
indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante
dall'applicazione dei commi
primo, secondo e quarto dell'articolo 18 non può superare l'importo dell'80 per
cento, rispettivamente,
dell'indennità di cui agli articoli 5 e 6, primo e terzo comma.
21. Ritenute in conto entrate Tesoro. - La ritenuta in conto
entrate Tesoro fissata dall'articolo 13
della legge 29 aprile 1976, n. 177 (10), si applica, durante il periodo di
percezione, per la quota
pensionabile alle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (10/a), si applica sull'ammontare
complessivo della pensione e
della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionata delle indennità di
cui agli articoli 18 e 19 della
presente legge.
22. Norme abrogate. - Gli articoli da 1 a 16 della legge 5
maggio 1976, n. 187 (11), sono abrogati.
Sono altresì abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (12), il terzo comma
dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365 (13), e l'articolo 22 del
regolamento sugli assegni di
imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 (14), e successive
modificazioni. E' altresì
abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
(Giurisprudenza)
23. Decorrenza. - Le indennità ed i compensi previsti dalla
presente legge decorrono dal 1°
gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge
decorrono dal 1° gennaio
1982.
24. Copertura finanziaria. - L'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, è valutato in lire
284 miliardi in ragione d'anno.
All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge
per il 1983 si provvede,
quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n.
6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio e, quanto a
lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001,
4011, 4031 e 4051 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983,
rispettivamente di lire 18 miliardi
(capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo
4001), lire 25 miliardi (capitolo
4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).
TABELLA I (15)
INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE +--------------------------------------------------------------+ | | FASCE DI GRADI | | | |---------------------------------------------| Misure | | N. | Gradi | | |-----|---------------------------------------------|----------| | I |Ufficiali, sottufficiali fino al grado di| | | | sergente maggiore con almeno 14 anni di| | | | servizio militare e gradi corrispondenti. .| 200.000 | | | | | | II |Sergenti maggiori con meno di 14 anni di| | | | servizio militare e sergenti con almeno 4| | | | anni di servizio militare e gradi corri-| | | | spondenti . . . . . . . . . . . . . . . . .| 150.000 | | | | | |III |Sergenti con meno di 4 anni di servizio mili-| | | | tare e gradi corrispondenti . . . . . . . .| 100.000 |
----------
Note:
[a] Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi
quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche
se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge (16).
[b] Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, abbia prestato
servizio nelle
condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e
terzo comma, della presente legge, ovvero nelle condizioni già
considerate ai fini dell'attribuzione
dell'indennità e dei
relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII,
annessa
alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure
di cui alla
presente tabella, comprensive degli aumenti
previsti alla
precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi
quattro trienni dei
predetti servizi complessivamente
considerati, di un'aliquota pari al
25 per cento dei
corrispondenti aumenti sessennali:
dell'indennità di imbarco, di
cui al primo comma
dell'articolo 4 della presente legge, per servizi di imbarco di
cui allo stesso articolo;
dell'indennità di impiego operativo di cui
al primo comma
dell'articolo 3 della presente legge, per i restanti
servizi
indicati nella presente nota.
Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente
nota i periodi di tempo eccedenti il
triennio per ciascun
servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo
restando il limite massimo complessivo di quattro
trienni e
riferendo l'aliquota di maggiorazione al
servizio la cui
frazione di triennio risulti di maggior durata
(17).
TABELLA II (17/a)
INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE +--------------------------------------------------------------+ | | Definizione percentuale delle | | | misure iniziali dell'indennità | | | rispetto al valore iniziale | | FASCE DI GRADI | dell'indennità mensile di impiego | | | operativo di base stabilita per | | | la fascia I della tabella I | | | della presente legge | |--------------------------|-----------------------------------| | | |Avio-| Velivoli ad | | | | | |getti| elica | | | | | |getti|plurimotori da| | | | | | |combattimento o| | | | | | |da trasporto a| | | | | | |grande e medio|Altri | | |N.| G r a d i | | raggio ed |veli- | | | | | | elicotteri e | voli |Uffi- | | | | | altri veivoli |ed e- |ciali | | | | | con armamento |licot-|osser-| | | | | da guerra | teri |vatori| | | |-----|---------------|------|------| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |--|-----------------------|-----|---------------|------|------| |I |Ufficiali, aiutanti di| | | | | | | battaglia, marescialli| | | | | | | e sergenti maggiori| | | | | | | con almeno 14 anni di| | | | | | | servizio militare e| | | | | | | gradi corrispondenti .| 250 | 190 | 160 | 130 | | | | | | | | |II| Sergenti maggiori con| | | | | | | meno di 14 anni di| | | | | | | servizio militare e| | | | | | | sergenti e gradi cor-| | | | | | | rispondenti. . . . . .| 230 | 170 | 140 | - |
----------
Note:
[a] Il tipo d'aeromobile sul quale
ciascun ufficiale o
sottufficiale effettua la normale attività di volo è
indicato
semestralmente con determinazione degli stati membri.
[b] Le misure delle indennità di cui alla
colonna 1 della
presente tabella sono attribuite anche agli
ufficiali e ai
sottufficiali mantenuti addestrati su
aviogetti, indicati
con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.
[c] Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi
quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante (17).
[d] L'indennità di aeronavigazione non
è cumulabile con
l'indennità di rischio prevista dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive
modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.
TABELLA III (18)
INDENNITA' MENSILE DI VOLO +--------------------------------------------------------------+ | | Definizione percentuale delle | | | misure iniziali dell'indennità | | | rispetto al valore dell'indennità | | FASCE DI GRADI | mensile di impiego operativo di | | | base stabilita per la fascia I | | | della tabella I della | | | presente legge | |--------------------------|-----------------------------------| | | | Equipaggi fissi | Sperimentatori | |N.| Gradi | di volo | in volo | | | |-----------------|-----------------| | | | 1 | 2 | |--|-----------------------|-----------------|-----------------| | I|Ufficiali, aiutanti di| | | | | battaglia, marescialli| | | | | e sergenti maggiori| | | | | con almeno 14 anni di| | | | | servizio militare e| | | | | gradi corrispondenti .| 130 | 150 | | | | | | |II|Sergenti maggiori con| | | | | meno di 14 anni di| | | | | servizio militare,| | | | | sergenti e gradi cor-| | | | | rispondenti. . . . . .| 110 | 130 |
----------
Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presente
tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi
quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche
se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge
(19).
TABELLA IV (20)
INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO +--------------------------------------------------------------+ | | Definizione percentuale delle misure | | | iniziali dell'indennità rispetto al | | Grado di |valore iniziale dell'indennità mensile| | abilitazione |di impiego operativo di base stabilita| | | per la fascia I della tabella I della | | | presente legge | |----------------------|---------------------------------------| | I | 125 | | II | 140 | | III | 175 |
----------
Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presente
tabella sono
aumentate del 20 per cento al compimento di ciascuno dei primi
quattro sessenni di servizio militare comunque prestato, anche
se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge (19).
TABELLA V
INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA' +--------------------------------------------------------------+ |Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto| |al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo| | di base stabilita per la fascia I della tabella I della | | presente legge | |--------------------------------------------------------------| | |Definizione| | Indennità |percentuale| |--------------------------------------------------|-----------| | +-- | | | | Piloti e operatori di| | | | sistema reparti da| | |Pronto intervento aereo. < caccia. . . . . . . .| 145 | | | Piloti altri reparti .| 85 | | | Equipaggi fissi di vo-| | | | lo. . . . . . . . . .| 75 | | +-- | | |Piloti collaudatori-sperimentatori . . . . . . . | 230 | |Piloti istruttori di volo o specialità . . . . . | 200 |
TABELLA VI
PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE +--------------------------------------------------------------+ | |Aumento percentuale| | | dell'importo | | |pensionabile della| | | indennità di | | | impiego operativo | | INDENNITA' | di base per ogni | | | anno di servizio | | | prestato con | | | percezione delle | | | indennità | | | sottoindicate | |------------------------------------------|-------------------| |Impiego operativo per reparti di campagna.| 0,75 | |Impiego operativo per reparti delle truppe| | | alpine . . . . . . . . . . . . . . . . .| 1,25 | |Di imbarco: | | | per mezzi di superficie . . . . . . . . .| 3,5 | | per sommergibili. . . . . . . . . . . . .| 6 | |Per controllo dello spazio aereo: | | | I grado di abilitazione. . . . . . . .| 1,25 | | II grado di abilitazione. . . . . . . .| 2 | | III grado di abilitazione. . . . . . . .| 3,75 |
----------
Nota:
Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di
cui sopra sono considerati validi anche i precedenti
periodi
computati per la corresponsione delle indennità e dei relativi
aumenti triennali di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27
maggio 1970, n. 365.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 1983, n. 85.
(2) Riportata al n. L/LXI.
(2/a) Vedi, anche, la L. 5 luglio 1986, n. 342, riportata al n. L/LXXI e l'art.
6, L. 8 agosto 1990, n. 231,
riportata al n. L/LXXV.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-27 giugno 1995, n. 278 (Gazz.
Uff. 5 luglio 1995, n.
28, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della presente
legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
(3) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(3/a) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(3/b) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(3/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(4) Riportata al n. L/LIV.
(4/a) Riportata al n. L/LIV.
(5) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(6) Riportato al n. L/XI.
(6/a) Riportata al n. L/LIV.
(7) Riportato al n. L/VIII.
(8) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(9) Sostituisce l'art. 59, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla voce
PENSIONI CIVILI,
MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI.
(10) Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(10/a) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(11) Riportata al n. L/LXI.
(12) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(13) Riportata al n. L/LIV.
(14) Riportato al n. L/XI.
(15) A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'art. 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394,
riportato al n.
L/LXXVIII, limitatamente al personale ivi previsto, ha sostituito la tab. I
allegata alla presente legge e
ha abrogato le note (a) e (b) della tab. I, la nota (c) della tab. II e le note
delle tab. III e IV. Vedi,
anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX e l'art.
6, L. 28 marzo 1997, n.
85, riportata al n. L/LXXXII.
(16) A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'art. 5, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394,
riportato al n.
L/LXXVIII, limitatamente al personale ivi previsto, ha sostituito la tab. I
allegata alla presente legge e
ha abrogato le note (a) e (b) della tab. I, la nota (c) della tab. II e le note
delle tab. III e IV.
(17) Vedi nota 15 alla Tab. I.
(17/a) Vedi, anche, l'art. 6, L. 28 marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.
(18) Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX
e l'art. 6, L. 28
marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.
(19) Vedi la nota 15 alla Tab. I.
(20) Vedi, anche, l'art. 6, L. 28 marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.