1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire
alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge,
per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di
funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i
comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè
tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico
del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli
indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi
di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo
nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale,
anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi
produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle
regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare
norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è
disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà
normativa, dalle regioni e dagli enti locali.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in
capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti
da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire
agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118,
primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale
attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni,
assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e
l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso
di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture,
necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento
e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di
ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture
sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del
personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con
gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a
idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la
loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte
del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua
collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà
istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in
conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti
dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti
locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle
comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le
dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte
delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei
compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a),
e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate
nell'ambito dell'Unione europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei
compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in
capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun
servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo
stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma
associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in
considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche
a:
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità
effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui
agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di
servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.
1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1o
gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa
applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per
incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei
servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità
di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 con propri autonomi contratti
di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie
dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e
venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di
presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali,
a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo
acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro
quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce
altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati
alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti
dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3
e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il
Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare
la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere
della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo
13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni
caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della
Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque
emanati.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative
regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con
deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza
l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo
adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico,
nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e
coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonchè la funzione di indirizzo" fino
a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle
parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell' attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le
funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed
ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola,
per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione
del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni
relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di
comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni
pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa
e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1,
i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza
unificata.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la
fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con
quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità
tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le
specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici
giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il
quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni
caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè
concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di
carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di
servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di
comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè
l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4,
sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai
dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le
parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del
settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla lettera t)
dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono
inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai
sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in
relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di
omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei
costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli
dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio,
anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello
Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e
dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente
articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi
amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture
di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici
di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di
complementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e
in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di
rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano
gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in
modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard
dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la
concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di
versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario
dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del
bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le
strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità
e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via
aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di
raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo
svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei
dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e
idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse
amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in
collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei
confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei
servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per
consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di
specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali
interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente
legge, nonchè di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la
copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore
della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di
personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed
il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai
contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al
personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le
amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte
dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di
Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del
Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non
economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove
occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C
allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per
la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.
Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4
del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore
fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria
o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima,
ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera
il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la
personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in
società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi
statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli
organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio
di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e
le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi
comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente
finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia
e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato
procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei
progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto
del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività
già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di
nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica
amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui
all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonchè per
attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari
per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge,
svolta anche in forma collegiale.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato
da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di
parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi
pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando
in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela
dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia,
efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti
e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni
attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al
pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una
relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d),
il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge,
si attiene ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla
dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti
nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di
assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi
obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di
assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza,
nonchè una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione
del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in
particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al
fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti,
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente
legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo
della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli
obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra
enti di ricerca, università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente
normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i
limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma
8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a
totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della
ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o
da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e
la valutazione, nonchè di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità
dei ricercatori.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo
aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un
disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a)
del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i
procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e
per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà
normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano
regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo
comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo
51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro
specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica
e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o
incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della
pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a
favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e
proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi
da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie
adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore
in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità,
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c),
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di
cui all'articolo 6 della medesima legge.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si
inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione,
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo
studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione
ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di
istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le
tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli
schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità
giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche
tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto
alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei
settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio
è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le
capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in
possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del
comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e
assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e
autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di
personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e
degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante
superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego
dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto
dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi
generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del
diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e
del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti,
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati
come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la
personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di
tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento
scolastico e universitario.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o
di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle
delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un
apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede
di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli
uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata
armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti
alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e
riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al
Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di
apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo
nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in
materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza
sulle attività relative. Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le
attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle
aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende
termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo gratuito alle regioni e alle province autonome nel cui territorio sono
ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia
autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle
terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di
realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività
dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni
dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le
partecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più
comuni. Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a
capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente
interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2,
il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di
regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni,
volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e
curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse
per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.