L. 12 agosto 1982, n. 569 (1). Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della L. 1° aprile 1981, n. 121 (2) (2/a).
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337 (3), di attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1982, n. 121 (2), il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti. Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche: a) agente; b) agente scelto; c) assistente; d) assistente capo. La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti è quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge. Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici. Il ruolo di cui al comma precedente è articolato nelle seguenti qualifiche: a) operatore tecnico; b) operatore tecnico scelto; c) collaboratore tecnico; d) collaboratore tecnico capo. La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici è quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge. La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo (3/a). [Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo è ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse] (3/b).
2. Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121 (2), rivestiva il grado di appuntato, è inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalità: 1) nella qualifica di assistente capo, gli appuntati che abbiano superato i 24 anni di anzianità di servizio o i 10 anni di anzianità di grado, secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità di grado; 2) nella qualifica di assistente, gli appuntati che abbiano fino a 24 anni di anzianità di servizio, conservando l'anzianità maturata nel grado di appuntato che è utile ai fini dell'ammissione allo scrutinio per il conferimento della qualifica di assistente capo. E', altresì, inquadrato nella qualifica di assistente il personale che abbia comunque conseguito la promozione al grado di appuntato, in applicazione del disposto dell'articolo 96 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121 (2).
3. Le disposizioni degli articoli 16 e 19 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (4), modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432, si applicano con la decorrenza ivi prevista, al personale appartenente alla qualifica di assistente della Polizia di Stato nonché al personale appartenente alla qualifica di sovrintendente capo della Polizia di Stato, con cinque anni di anzianità in quest'ultima qualifica. Nel calcolo dell'anzianità di qualifica vengono valutati anche gli anni di servizio prestato con il grado di maresciallo di prima classe e di prima classe scelto nel disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e dei corsi di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121 (2), e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere alle assunzioni ed ai corsi per la nomina ad agente della Polizia di Stato anche mediante le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.
5. (5).
6. Per la copertura di trecento posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti ed a quello dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (2). Al concorso di cui al comma precedente si applicano le norme dell'articolo 102 della stessa legge 1° aprile 1981, n. 121 (2).
(Giurisprudenza)
7. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 (6). Ai prefetti provenienti dalla Polizia di Stato o dal ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza o dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le norme in materia di trattamento di quiescenza privilegiata previste dagli ordinamenti di provenienza. I prefetti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono equiparati, agli effetti di cui al ventesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (7), ai prefetti preposti ad uffici del Ministero dell'interno.
8 (8). La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge. La rubrica dell'articolo 79 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (7), è così riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale".
9. La tabella allegata alla legge 1° aprile 1981, n. 121 (7), è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.
10. All'onere annuo di L. 783.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Si omettono le tabelle A e B) TABELLA C (9)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1982, n. 228. (2) Riportata al n. A/XXX. (2/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. (3) Riportati, rispettivamente, ai nn. A/XL, A/XLI e A/XLII. (3/a) Comma cosí sostituito dall'art. 19, L. 1° febbraio 1989, n. 53, riportata alla voce FORZE ARMATE. (3/b) Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV. (4) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (5) Modifica l'art. 5, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata al n. A/XXX. (6) Riportata alla voce FORZE ARMATE. (7) Riportata al n. A/XXX. (8) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 79, L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata al n. A/XXX. (9) Sostituisce la tabella allegata alla L. 1° aprile 1981, n. 121, riportata al n. A/XXX.