L. 24 dicembre 1993, n. 537 (1).
Interventi correttivi di finanza pubblica.
Capo I - Disposizioni in materia di spesa
(Giurisprudenza)
1. Organizzazione della pubblica amministrazione. - 1. Il Governo è delegato
a emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad
ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di
rilevante interesse pubblico e
prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone
giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri,
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni
interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti
princìpi e criteri direttivi,
nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e nel
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (3), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della
eliminazione di sovrapposizioni
e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di
ambiente e territorio, quelle in
materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e
quelle in materia di
governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di
tutti i centri esistenti e le
attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli
con le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione
dell'economia italiana, riorganizzare
e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali,
regionali e nazionali;
d) possibilità di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di
omogeneità, di complementarietà e di
organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure,
attraverso la riduzione dei
tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di
supporto e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di
supporto e di controllo interno,
con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(2), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), di
potestà regolamentare nelle
seguenti materie e secondo i seguenti princìpi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle
dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e
amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di
flessibilità, per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di
compiti anche non
permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di
servizi prevista
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2);
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di
strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di
migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei
servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente
esercitate da Ministeri o
altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del
servizio e utente, fatto salvo il
ricorso all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o
il trasferimento alle
regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e
l'attribuzione agli uffici
periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali
circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di
indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a
livello regionale e sub-
regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture,
nonché di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione,
anche mediante la
concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi e dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte
delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni
si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma
2 e previo parere delle
Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più
decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei
rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche,
secondo i criteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni, nonché al
conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e
provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività
di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono
trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi
Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della
marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di
mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile,
ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i
criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è
articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle
funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna,
ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a
tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento
delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere
l'intermodalità;
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5),
sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da
criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante
l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di
flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere
compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni
dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro
ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più
spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono
esercitate da un'apposita unità di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è
rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi
da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i
procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare
l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle
risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon
andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore
ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993,
risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di
concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed
efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni
normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti
norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai
compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi
consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della
marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una
Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore
importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei
servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le
relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (6), entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale
gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), è riordinato il Ministero dell'ambiente.
Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente
legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di
attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di
demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica
economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia,
il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato
interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per
la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi
(CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di
armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione
fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi,
fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e
per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che
prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (7), e
successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di
funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento
e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (8), sono poste a carico
delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla
predetta legge n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui
all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (9).
24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni
dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della
normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le
integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti
criteri e princìpi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) delle funzioni in materia di
programmazione e di politica economica nazionale, nonché di
coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche
comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento
delle attività regionali;
c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza
prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle
materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di
competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della
prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le
competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non
indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per
l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di
rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni
economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le
funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo (9/a).
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati
alle funzioni mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (10).
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con
regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (6), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello
Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad
uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che
risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste
dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11);
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), e successive
modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del
loro peculiare
rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o
economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o
giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le
funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e
la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono
trasferite alle Amministrazioni statali competenti per materia, che le
esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (11). La legge 19 marzo
1990, n. 57 (13), e le successive disposizioni modificative ed integrative
sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e
n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi.
La stessa
riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla
complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia
infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero
omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza,
secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti
pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti
pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione
degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con
garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile,
ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e
contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a
favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto
equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con
esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti
acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le
professioni considerate;
e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel
trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere
l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per
dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie
professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o
collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si
atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti
nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (11), e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (12), e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di
organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e
conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare
riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche
all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di
revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato
degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della
lettera a) del comma 33 e alla lettera
a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il
controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o
risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259 (14).
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di
acquisire il parere delle competenti Commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in
liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non
si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o
enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del
trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto
collettivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a
commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale
data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività
esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati
analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro-Ispettorato
generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti,
che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei
mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie
degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero
del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione,
fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il
prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche
in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la
riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(15).
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli
degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti
della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire
100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di
cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829 (16), e successive modificazioni, è
soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il
commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il
trasferimento alla società Ferrovie dello Stato Spa del personale e del
patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo
all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre
amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le
prestazioni erogate dall'OPAFS sono
funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa
compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei
suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti.
(Giurisprudenza)
2. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi. - 1. Con
regolamento da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), è disciplinata la materia dei
progetti finalizzati
all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di
tipo strumentale e per
obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività,
previsti rispettivamente dagli
articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
1986, n. 13 (18), al cui
finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero del tesoro,
istituito dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (19), e
successivamente integrato (19/a).
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei
progetti finalizzati e dei
progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le
procedure di esame e di
approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei
componenti degli organi di
valutazione (19/a).
3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i
progetti, ne controlla
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un
apposito comitato tecnico-
scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La
composizione del comitato è
di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la
relativa spesa fa carico agli
stanziamenti di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (19), e
successive modificazioni
(19/a).
4. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872
dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi (19/a).
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
1 del presente
articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (20),
e successive modificazioni (20/a).
6. Il comma 3 dell'art. 10, L. 29 dicembre 1988, n. 554 (21), si interpreta
nel senso che i progetti
possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di
regole o procedimenti
derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale
dello Stato.
L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione
del Presidente del Consiglio
dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26, L. 11
marzo 1988, n. 67 (20), e
successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti
è esercitato in via consuntiva
(20/a).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamenti
governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988,
n. 400 (22), sono dettate
norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle
disposizioni o leggi di cui
all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione
si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per
l'esercizio di un'attività privata o
pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed
al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle
Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in
mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7
sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo
comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e
princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il
numero delle fasi
procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione
di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del
procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono
presso diverse
amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione,
e uniformazione dei
relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante adozione,
ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a
quelle di cui all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (23), e
successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega,
dei procedimenti
amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla
legislazione vigente nelle materie
dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei
rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi
degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la
tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo.
10
(24).
11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della L. 23 agosto 1988, n. 400 (22), entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del
comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni
tecniche discrezionali (24/a).
12 (25).
13 (26).
14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a
cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni
statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'art.
81, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (27), qualora non sia
stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte
dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di
un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della L. 7 agosto 1990,
n. 241 (22), e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione
sia dalla regione.
15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità
amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono
soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure
utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (28). Restano in ogni caso in vigore
le norme di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (29), relative
all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che
regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico,
artistico e culturale.
(Giurisprudenza)
3. Pubblico impiego. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1, della legge 9
agosto 1993, n. 295 (30), nel corso del 1994 non possono essere assunti più
di 320 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di
310 magistrati con
decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con
decorrenza non anteriore al 1°
dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163 (31),
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del
Corpo di polizia
penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del
personale amministrativo non
ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000
unità nell'anno 1994. Per le
restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento
dei posti vacanti nell'anno
1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle
relative ai concorsi già
banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con
decorrenza non anteriore
al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1°
settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e
1998 dello stato di
previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti
complessivamente di lire 48
miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (32), provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con
cadenza biennale, alla
verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico
riferimento alla quantità totale di
atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi
standard di esecuzione delle
attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto
alla domanda espressa o
potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni
dall'invio della documentazione
richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare
i carichi di lavoro (32/a).
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
sono provvisoriamente
rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai
posti per i quali, alla stessa
data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato
un bando di concorso, negli
inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le
procedure di selezione tramite le
liste di collocamento ai sensi dell'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 (33),
e successive modificazioni, e
dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 (34),
convertito, con modificazioni,
dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (33/cost).
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale
degli enti locali che,
adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od
operato inquadramenti in
modo difforme dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347,
e successive
modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del
presente comma si applica agli
enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti
di cui sopra, non superino i
rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo,
così come modificato
dall'art. 2 del D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (34/a).
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento
previsto dal comma
8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3 (35), e dalla
L. 15 ottobre 1986, n. 664
(35), concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla L. 9 maggio 1989, n.
168 (36), e successive
modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal
D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106 (37), istitutivo del Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5
possono provvedere,
previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi
disponibili per cessazioni, mediante
ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi.
Possono, altresì, provvedere a
nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle
cessazioni, ove sia accertato il relativo
fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le
disposizioni dell'articolo 9, comma 4,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (38) (33/cost).
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha
provveduto il D.L. 18
gennaio 1992, n. 9 (39), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
1992, n. 217, le assunzioni
dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993
sono effettuate nei contingenti
indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la
copertura dei posti disponibili nei
ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti
dal medesimo decreto-legge,
da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri, tenuto conto
delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti
salvi i concorsi interni ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (40), per la copertura delle vacanze al 31 dicembre
1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli
idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per
la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con
deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (41).
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (42), si applicano anche al personale degli enti
locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall'articolo 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(42), e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12
della L. 28 ottobre 1986, n. 730 (43), e successive modificazioni, a richiesta
dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è
equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato
di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989
(43/a), dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo
restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:
COMUNI
+---------------------------------------------------------+
| Fascia
demografica
| Rapporto medio
|
|
| dipendenti/popolazione |
|------------------------------|--------------------------|
| fino a
999 abitanti |
1/95 |
| da 1.000 a 2.999 abitanti
|
1/100 |
| da 3.000 a 9.999 abitanti
|
1/105 |
| da 10.000 a 59.999 abitanti
|
1/95 |
| da 60.000 a 249.999 abitanti
|
1/80 |
| oltre 249.999 abitanti
|
1/60 |
PROVINCE
+-----------------------------------------------------------+
| Fascia
demografica
| Rapporto medio |
|
|dipendenti/popolazione |
|-----------------------------------|-----------------------|
| fino
a 299.999 abitanti
|
1/520 |
| da 300.000 a 499.999 abitanti
|
1/650 |
| da 500.000 a 999.999 abitanti
|
1/830 |
| da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti
|
1/770 |
| oltre
2.000.000 abitanti |
1/1000 |
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52
(44).
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano
attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi
dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a), non opera
qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo
art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla
scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano
le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e
agli enti di ricerca si applica l'art.5. In deroga a quanto stabilito dal
comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a
8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 4-bis del D.L. 20 maggio 1993, n.
148 (45), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236,
nonché quella dell'art. 24 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (46).
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità,
è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a
profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la
spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera
amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o
dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio (33/cost)
(46/a).
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo
assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le
ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere b) e c), e dall'art. 42
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (44/a).
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie
di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed
elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le
prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle
attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale
graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con
esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto
scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente,
approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per
gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine
in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che
risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto
della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (47), non sono stati conferiti
per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti
per le nomine nell'anno scolastico
1994-1995 (47/a).
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di
assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni superiori a tre mesi (33/cost) (47/b).
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al
personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare
e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle
agenzie per l'impiego di cui all'art. 24, della L. 28 febbraio 1987, n. 56
(46); non si applica inoltre al personale civile necessario per la
formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e
per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai
sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso
le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di
spesa di cui alla L. 24 dicembre 1976, n. 898 (48), così come modificata e
integrata dalla L. 2 maggio 1990, n. 104 (48), sono ridotte per l'anno 1994 di
lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche
di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei
posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di
sede.
27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per
prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un
anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5
a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a
carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri
dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei
dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o
distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al
quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la
permanenza di tali motivi (33/cost).
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del
tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che
comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di
appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i
provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro
interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro (33/cost).
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi
sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in
vigore della presente legge, stipulati ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93 (49), e successive modificazioni, sono
complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il cumulo di permessi
sindacali giornalieri e/o orari.
32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la L. 20 maggio 1970,
n. 300 (50). Durante i
periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi
esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei
competenti enti preposti
all'erogazione delle stesse.
33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23
della legge 20 maggio 1970, n.
300 (50), deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione
di appartenenza da parte
della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.
34. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cento giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (51), e
successive modificazioni.
35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia,
che provvedono alle
finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti
e delle relative norme di
attuazione.
36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni
dell'articolo 7, commi 5 e 6, del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (52), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n.
438.
37 (33/cost) (53).
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(54), non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
terzo comma dell'articolo 37
del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), come
sostituito dal comma
37 del presente articolo (33/cost).
39 (33/cost) (55).
40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo
straordinario previsti
dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, nonché ai
lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria, appartenenti ad una delle
categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1°
febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed
integrazioni, o affetti da
una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto
e individuate con decreto
del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali
ricorrenti (55/a).
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo
staordinario può essere
collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata
superiore a sette giorni
lavorativi (55/b).
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le
pubbliche amministrazioni
ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico
approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (54/a), e successive modificazioni (33/cost) (55/c).
42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (54/a), sono abrogate
tutte le disposizioni, anche
speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (54/a), e successive
modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in
aspettativa per infermità per
attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche
(55/d).
43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle
indennità di servizio e degli
assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni in
servizio all'estero.
44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si
atterrà ai seguenti
princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal
Ministero degli affari esteri:
a) contenimento complessivo della spesa;
b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro
natura non retributiva, sulla
base degli oneri connessi al servizio all'estero;
c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico
complessivo che, per
le componenti di cui alla lettera b), deve essere commisurato alle necessità
di rappresentanza derivanti
dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole
sedi, ai carichi di famiglia, al
costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del
personale domestico e dei servizi,
agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio,
tenuto conto altresì dei
meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della
Comunità europea e negli altri
Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento
metropolitano del personale
istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici
all'estero, di specifiche
indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;
d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica
sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.
45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti,
saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia
per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.
46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45, sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni permanenti competenti per materia.
47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle
rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (56), dichiara l'eccedenza dei
dipendenti
pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e
di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di
trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende
autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di
lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo (33/cost)
(56/a) (56/b).
48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di
scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in
disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità,
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque
denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale.
L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000
lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il
nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e
non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola
volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del
precedente biennio sulla base di criteri generali ed
obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti
pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del
periodo di collocamento in disponibilità (33/cost) (56/a) (56/b).
49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette
assunte in base alle vigenti norme (56/b).
50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di
cui al comma 52, determina criteri generali di priorità. Questi assicurano
che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore
alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo
professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n.
125 (56/b) (57).
51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un
posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure
di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa
dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel
caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero
quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la
cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di
disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di
età per l'accesso ai pubblici concorsi (33/cost) (56/b).
52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi
di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in
relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (56) (56/b).
53. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si
interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla
progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di
appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali
tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6
agosto 1984, n. 425 (58).
54. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), sono
soppresse le parole "sull'equo indennizzo,".
55. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), si interpreta nel
senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della
determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio
1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio
rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27
(58), per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli
eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad
interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono
conservati ad personam e riassorbiti con la normale progressione di carriera o
con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa,
la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando
esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di
altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della
legge 6 agosto 1984, n. 425 (58), o l'anzianità convenzionale di cinque anni
prevista dal quarto comma del medesimo articolo.
Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il
conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), e all'articolo 21 della legge 27
aprile 1982, n. 186 (60). A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei
confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità
convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30
settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della
legge 24 maggio 1970, n. 336 (61).
57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (62), ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o
retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione
è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non
rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione
pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella
nuova posizione.
58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità
fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova
posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.
59. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079 (62), è abrogato.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(61), e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 (59), e 15 febbraio 1989, n. 51
(60), si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse
espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni
contemplate dalle norme stesse.
61. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (59), si interpreta nel
senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27 (59), è da considerare relativo alle misure vigenti alla
data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa
(62/cost).
62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque
vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per
l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui
al comma 61, salvo il diritto di opzione (62/a).
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre
analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti,
comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da
specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione
presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.
64. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), si
interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali
passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della
stessa legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), e nei confronti di tutto il personale
interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983.
Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo
10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (59), è effettuato, se
necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento
di quiescenza.
65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (63), per disciplinare ferme di tre o
cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958 (64), e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati
e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella
Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere
iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti
disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo
19 della predetta legge n. 958 del 1986 (64) è elevata per tutte le categorie
al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo
contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le
regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei
limiti della propria capacità di spesa (33/cost).
4. Pubblica istruzione. - 1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado
nonché le istituzioni di alta
cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le
Accademie di belle arti, le
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica
hanno personalità
giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di
ricerca e sviluppo, nei limiti,
con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.
2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi
generali, determina le forme di
autofinanziamento e approva il bilancio.
3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere
pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni.
4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(63), saranno stabilite le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto
consuntivo e dei relativi
adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria,
amministrativa e patrimoniale
e il controllo dei costi anche su base comparativa.
5 (65).
6. Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è delegato
ad adottare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sul
relativo schema, uno o più
decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il
riassetto degli organi collegiali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (66).
7. I decreti legislativi di cui al comma 6, con l'osservanza dei princìpi e
dei criteri sottoindicati,
determinano:
a) i tempi di attuazione dell'autonomia, in relazione alla definizione di un
piano di razionalizzazione e
di ridimensionamento degli istituti di cui al comma 1 da formulare anche sulla
base delle esigenze e
delle proposte degli enti locali, nonché le modalità di applicazione e di
coordinamento delle nuove
disposizioni alle istituzioni scolastiche già dotate di personalità
giuridica. Il predetto piano, avuto
riguardo all'età degli alunni, al numero degli handicappati inseriti, alle
zone definite a rischio per
problemi di devianza giovanile e minorile, terrà in specifica considerazione
la necessità e i disagi che
possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle
comunità e zone montane e
nelle piccole isole;
b) le modalità di esercizio dell'autonomia didattica, anche attraverso
progetti di istituto che
consentano forme di organizzazione modulare, procedure di valutazione, ambiti
di flessibilità
curricolare anche in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali;
c) le modalità di attuazione della collaborazione tra istituzioni scolastiche
e tra queste e altri enti o
associazioni;
d) le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa,
volta ad attribuire alle
istituzioni scolastiche anche la diretta gestione dei beni patrimoniali, e la
capacità di stipulare le
convenzioni anche con gli enti locali per la eventuale gestione dei servizi
che essi sono tenuti ad
erogare sulla base delle disposizioni vigenti;
e) le modalità per la definizione di organici di istituto, anche in relazione
all'impiego del personale su
reti di scuole, che consentano di rispondere alle esigenze dei progetti
educativi, sulla base di criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione
pubblica, e sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli
studi;
f) la razionalizzazione della gestione del personale e le modalità di
utilizzazione, nonché le modalità
di reclutamento, senza aggravio di spese, dei docenti per attività
extracurricolari, tenuto conto
dell'autonomia finanziaria degli istituti;
g) le modalità di erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo
ordinario per il funzionamento
amministrativo e didattico, e del contributo perequativo, entrambi a carico
dello Stato, nonché delle
entrate derivanti dalle tasse, dai contributi e da altri proventi,
salvaguardando la piena realizzazione del
diritto allo studio;
h) l'attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione,
coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione
delle risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
i) l'utilizzazione delle strutture residenziali degli istituti di educazione e
dei convitti annessi agli istituti
di istruzione secondaria superiore;
l) l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli istituti di
educazione, tenendo conto delle
loro specificità ordinamentali;
m) la definizione dello statuto dello studente, con indicazione dei diritti e
dei doveri, delle modalità di
partecipazione alla vita della scuola, nonché il comitato degli studenti da
istituirsi in ogni scuola
secondaria superiore, il quale esprime pareri e formula proposte direttamente
al consiglio di istituto;
n) la definizione dei compiti e della organizzazione degli Istituti regionali
di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), del Centro
europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 (66),
quali enti di sostegno all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle
istituzioni scolastiche, con la previsione, per la Biblioteca di
documentazione pedagogica, del collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato,
a richiesta, del personale comandato presso di essa, ai sensi dell'articolo 16
del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 (66), che
sia giunto al termine del periodo massimo di comando previsto dalla legge;
o) il potenziamento degli organi collegiali della scuola, come organi di
partecipazione e di gestione delle istituzioni scolastiche nel rispetto della
libertà di insegnamento, da parte delle diverse componenti e delle famiglie,
da valorizzare in relazione al rafforzamento dell'autonomia scolastica,
nonché le modalità di elezione dei componenti del consiglio di circolo o di
istituto e quelle di partecipazione dei componenti elettivi e non elettivi,
anche mediante procedure elettorali di secondo grado.
8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a
livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione è prorogata di un anno.
9. [A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni
scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato
all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti
correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di
cassa, anche ai
fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da
apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del
tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni
amministrativo-contabili necessarie] (66/a).
10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994-1995 all'anno scolastico 1993-1994
l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto
alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (67). Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di
cattedra relativi all'anno scolastico 1993-1994. Non si effettuano nomine in
ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente
disposizione. Il personale in esubero che non possa essere utilizzato per la
copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per
le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale
ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.
11. Per gli anni scolastici 1994-1995 e 1995-1996, sentiti gli enti locali, si
procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi
provinciali alunni-classi, tenendo conto delle specifiche condizioni
demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in
particolare delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di
handicap. Per gli eventuali accorpamenti, si procede a partire dalle classi
iniziali (67/a).
12. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed
istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e,
comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi
previste dal piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(67).
13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la
riduzione di organico di cui al comma 12. In ogni caso non sono effettuate su
posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione
alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete
scolastica da definire ai sensi del comma 6.
15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, non si applicano
al personale del comparto scuola.
17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e
temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'articolo 25,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416 (68).
18. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli
studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza
provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della pubblica istruzione ha
facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle
assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di
accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di
somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
(69), e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori
agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l'80 per cento
delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per
cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.
19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata
provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto,
utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine
previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente
responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base ad effettive
inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.
20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 (68), sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal provveditore agli
studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata,
salvo che il provveditore stesso, sulla base di accertamento medico nei
confronti del docente da parte della unità sanitaria locale e sentito anche
il capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo
ritorno all'insegnamento.
21. Dalla medesima data del 1° gennaio 1994, i docenti mantenuti ad
esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai
sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270
(70), sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in
ambito distrettuale, dal provveditore agli studi della sede di attuale
servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che i docenti
interessati chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione in
cui prestano servizio o comunque che l'amministrazione stessa non se ne assuma
l'onere.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento
amministrativo e didattico.
23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure
differenziate in relazione a fasce di reddito, sulla base del reddito del
nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini
fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa dal
pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.
24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21, i capitoli
1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di
lire 292,7 miliardi per ciascun anno.
25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono
fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle
esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello
Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689 (71), e successive
modificazioni, e del testo unificato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (71).
(Giurisprudenza)
5. Università. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato
alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota
a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle
università, ivi comprese le spese
per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria
manutenzione delle strutture
universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata
ai progetti di ricerca di
interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n.
394 (72);
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le
università in infrastrutture edilizie e
in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla
costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394 (72), e del comma 8 dell'articolo
7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910 (73);
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario,
relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di
nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì
attribuite le disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (74), e
successive modificazioni, relative al personale delle università, le
disponibilità finanziarie per la
completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente,
nonché le disponibilità
finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale
docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese
una quota base, da
ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio
1993, e una quota di
riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario
nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per
studente e agli obiettivi di
qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni
ambientali e strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche è ripartito in relazione
alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle
esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è
ripartito in conformità ai
piani di sviluppo.
6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie
di cui ai commi 3, 4 e 5
per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività
specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università è
determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello
stato di previsione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'anno medesimo, per le finalità di
cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario
delle università sarà
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà
aumentata almeno di pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle
iniziative realizzate in
conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è
finalizzato anche alla riduzione dei
differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari
ed al riallineamento delle
risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificità e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte
salve le competenze e le
norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di
stato giuridico, sono
attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme
stabilite dallo statuto,
provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.
10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo,
docente e ricercatore, già
assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università
per il triennio 1991-1993,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (75),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non
docente già assegnati alla data
del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto
piano di sviluppo 1991-1993.
Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate
compatibilmente con gli
stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di
criteri finalizzati al riequilibrio del
sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.
11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle
università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli
atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i
rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri
aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma
10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari
contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi
centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle
università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla
stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni
studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito,
alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti.
Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella
massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della
minima (75/a).
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è
riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le
singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università
possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di
reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e,
per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 (76). L'ammontare dei contributi e delle tasse non può
superare il quadruplo della tassa minima (75/a).
16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o
privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai
contributi universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di
compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo
suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551
(76).
18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito
e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76).
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici
successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di
inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti
disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono
esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al
comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei princìpi di
uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76), nonché
sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti
con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata
tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In
sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (76), il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della
citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo
6 della medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del
personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di
legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei
conti di cui all'articolo 7, comma 10, della
legge 9 maggio 1989, n. 168 (77), è esercitato ai soli fini della Relazione
al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità
contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università
trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della
relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei
conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non
oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si
riferiscono.
22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di
valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative
dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la
produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il
buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di
direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio
universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle
attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di
sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della
successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata
dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (78),
previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali
della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 (79), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati,
nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio
alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data
siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista
della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico
ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica",
l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23 (80), ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163
(81), non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata
in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento
dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di
vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti
della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23 (80), e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (81).
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono
costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura
siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993,
nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione
delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di
cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (82) (82/a).
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun
anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70 (83), e successive modificazioni, e dall'articolo 23
dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (82). Sono fatti salvi, altresì, i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui
oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
internazionali, nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519 (84)
(84/a).
28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto
interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Contratti pubblici. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni
per la fornitura di beni e
servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in
appositi albi. I contratti stipulati in
violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei
contratti, le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per
la rinnovazione dei
contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al
contraente la volontà di
procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale
e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una
clausola di revisione
periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria
condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui
al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle
responsabilità previsti dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le
acquisizioni di beni e
servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior
prezzo di mercato,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione
dei prezzi del mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni,
provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei
prezzi rilevati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31
marzo 1995 e
successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la
rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT
di concerto con l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
(85).
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministro per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo
modalità, tempi e
responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi,
dei criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il
bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni
inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero
del tesoro -
Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza,
provvede alla pubblicazione di
schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei
di valutazione dei
dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei
costi sostenuti dalle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (86), e successive
modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente
ed in assenza dei dati
orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
effettuare, almeno
annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del
comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
individuano, sulla base di
specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili
delle acquisizioni di beni e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province
autonome di Trento e
di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e
servizi", con il compito di curare ed
espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate,
procedure per l'acquisizione di beni
e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più
amministrazioni allo scopo di
ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con
qualifica dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro
funzionari designati, rispettivamente,
dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal
Provveditorato generale dello Stato
e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti
prioritariamente tra il personale
che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione
direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei
compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (87), sono disciplinati il funzionamento dei comitati
di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate
all'acquisizione di beni e servizi.
18 (88).
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n.
1058 (89), e successive modificazioni e integrazioni (90).
7. Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori. - 1. Gli oneri di
urbanizzazione di cui
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (91), sono aggiornati ogni
quinquennio dai comuni, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
2 (92).
8. Disposizioni in materia di sanità. - 1. Per l'anno 1994, le unità
sanitarie locali non possono
procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti
per cessazioni dal
servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta,
assunzioni in deroga nel limite
massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello
sanitario a livello
regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal
servizio, comunque verificatesi.
Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le
procedure di mobilità
previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 (93), nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate
situazioni familiari e
personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990
(93). Le autorizzazioni
sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria
e alle attività necessarie
all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135 (94), nonché al personale
sanitario e in particolare per i
servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.
3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo
dei fondi di incentivazione
di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384 (93),
non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A
tal fine, le amministrazioni
provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente
rideterminazione dei plus orari da
assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384
del 1990 (93). In
particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico provvedono alla
ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario
del personale medico
dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384 (93), utilizzando la maggiore disponibilità di ore
lavorative conseguente al
passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai
sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (93), e
dell'articolo 4, comma 7,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (95) (95/a).
4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore
sanitario, i componenti il collegio
dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario di cui all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (93), sono
responsabili dell'applicazione delle
norme di cui al comma 3 del presente articolo.
5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio
professionale, di collaborazione
informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle
lettere L), M) ed N) del
comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del
Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui
all'articolo 29, comma 1,
lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990,
n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore
degli accordi collettivi
nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (95), e
successive modificazioni.
6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda
prevista dalla legge 28
marzo 1968, n. 416 (96), come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 27 ottobre 1988, n.
460 (96). Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è
ricondotta nell'ambito delle indennità
professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche
funzioni. Dalla stessa data,
al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il
congedo ordinario aggiuntivo di
giorni quindici.
7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in
materia di bilinguismo.
8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle
disposizioni di cui al
presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670
(97), e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
(97), come modificato e
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197
(97), e dal decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (97).
9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del
Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (98). A
decorrere dalla medesima
data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata
rilasciata l'autorizzazione sono
erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
(99)
, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati
galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse
terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)
(99/a).
11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire
che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza
farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla
base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto
di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la
classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle
classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio
dell'autorizzazione.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali,
esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza
secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei
prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo princìpio
nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media
comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo
della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP
competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità
medicinali (99/a).
13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei
farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le
relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle
direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici
possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La
Commissione decide entro i successivi quindici giorni.
14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a
totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte
dell'assistito, di una
quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione
e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla
spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di
vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10,
lettera c), sono a totale carico dell'assistito (100).
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni
specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure
termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a
carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite
(101).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei
anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non
superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti
di organi, nonché i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di
questi ultimi (101/a). A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età
superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purché appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza
del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a
carico (101/a). Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o
di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti
affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro
della sanità 1° febbraio 1991 (102), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto (103).
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche,
comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo
del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come
sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del
citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 (103).
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i
farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza
farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con
esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei
grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire
6.000 per prescrizioni di più confezioni nonché per prescrizioni relative
alle prestazioni di cui al comma 15 (103).
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla
regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici
convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano
attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di
violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale (103).
16-quinquies. (103) (104).
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota
fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative
alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e
6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (105),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
18. [La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10,
comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (106), è fissata in 5,5 posti
letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione
ed alla lungodegenza post-acuzie] (106/a).
19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (107), e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000
annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di
cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986
(107), è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui
al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.
20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217 (108),
emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (109),
è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del
presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.
(Giurisprudenza)
9. Patrimonio pubblico. - 1. E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o
consente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(110), in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse
finanziarie pubbliche o di impiegare
pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti
pubblici escluse quelle aventi
natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità
assistenziali a favore del personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco (110/a).
2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e
organizzazioni di dipendenti pubblici,
se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato
sulla base dei valori di
mercato.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso
personale a propri
dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti
locali, nonché quello corrisposto
dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli
appartenenti al demanio militare,
nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, è aggiornato,
eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri
competenti, d'intesa con il
Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi
praticati in regime di libero
mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in
misura non inferiore all'equo
canone. A decorrere dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in
misura pari al 75 per
cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
dell'ammontare dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente. Per gli alloggi ai
quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente
articolo restano valide le
normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi
precedenti e del presente
comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreti
dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei
lavori pubblici. Sono esclusi gli
immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri a esigenze
di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli
alloggi di servizio gratuiti
per consegnatari e custodi.
4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 (111), e successive
modificazioni, della legge 1°
dicembre 1986, n. 831 (112), e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
(113), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni, il 10 per cento ed il 40
per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono
riassegnati allo stato di
previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere
impiegati, rispettivamente, nella
manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei
Dicasteri stessi, di altri alloggi.
5. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinate
particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo
alle loro condizioni economiche.
L'adeguamento di cui al comma 3, nel caso in cui il canone sia superiore
all'attuale, non si applica agli
inquilini ultrasessantenni, ai portatori di handicap ovvero quando uno dei
componenti del nucleo
familiare ivi residente sia portatore di handicap nonché alle persone
titolari di un reddito complessivo
pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal
diritto all'assegnazione. Ai
medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del
comma 3.
6. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri,
di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.
400 (114), norme dirette ad alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli
oggetto di concessione, non
destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale, e
ad esclusione degli immobili e
delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.
1089 (115), 29 giugno 1939, n.
1497 (116), e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (117), convertito, con
modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, ovvero ad assicurare la mobilità del personale della
Difesa, con priorità per
l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le
competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce
con proprio decreto il
piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con
l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo
e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi
non più ritenuti utili nel quadro
delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di
locazione ovvero alienabili, anche
mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base
dei quali gli attuali utenti degli
alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di
vedove non legalmente separate né
divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di
altro alloggio di
certificata abitabilità. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del
patrimonio alloggiativo sono
utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la
manutenzione di quelli esistenti.
8. Il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995
e 1996.
9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio
immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo, in
conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono
soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a
complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel
triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei
suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle
disponibilità di cui al comma 11.
10. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di
cui al comma 9 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da
dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono
sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a
costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.
11. Per il triennio indicato al comma 9 del presente articolo, nei confronti
degli enti di cui al medesimo comma 9 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (118), e successive
modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere
speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali
enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle
disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni
ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché
definite le procedure per la valutazione dei relative beni immobili.
(Giurisprudenza)
10. Prezzi e tariffe. - 1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi
pubblici prevista
dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il
prezzo di riferimento di
corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di
pubblica utilità vengono
fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a
parametri di riferimento
idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di
efficienza. L'individuazione dei
prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle
rilevazioni e delle analisi svolte
dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati
relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti
a riserva originaria sono
aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni
dell'indice dei prezzi al
consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale
ai canoni pagati da altri
concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in
relazione alla domanda effettiva o
potenziale dei beni e delle attività concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono
tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre
anni e dell'1 per cento per
gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
competenza dei concessionari
medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole
convenzionali in materia di
canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I
rapporti relativi al periodo
precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS)
anche in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono stabilite le
modalità di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961,
n. 729 (119), come
sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287 (119), nonché
la lettera i) del primo comma e
il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385 (119).
6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A.,
sono abrogati l'articolo 16,
primo comma, della L. 24 luglio 1961, n. 729 (119), limitatamente alla parte
in cui impone all'Istituto
per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della
concessionaria, e il primo
comma dell'art. 6, L. 28 marzo 1968, n. 385 (119), come sostituito dall'art.
10, L. 12 agosto 1982, n.
531 (119). La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale
principale della Società
Autostrade S.p.A.
7 (120).
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo
11 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 (121), si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle
società concessionarie di
autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione
di mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e
nazionali, di cui alla legge 5
maggio 1976, n. 324 (122), e successive modificazioni ed integrazioni, è
elevata per l'anno 1994 del 10
per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324
(122), e successive
modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del
Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione
di cui all'articolo 9 della
medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di
traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in
relazione all'intensità del traffico
nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale (122/a).
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 9 e
10 sono destinati al
finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi
aeroportuali proposti dai relativi
enti o società di gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a
terra è determinato sulla base
delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità
delle gestioni e dei livelli
occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la
gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte
dallo Stato. Alle predette società
possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con
decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del
presente comma, sulla base dei
princìpi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498 (121) (122/b).
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi
per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono
soppressi a decorrere dall'anno 1995.
(Giurisprudenza)
11. Previdenza e assistenza. - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (123), nel termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia
di invalidità civile, cecità
civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:
a) semplificazione dei procedimenti;
b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per
la concessione delle
provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni
mediche di cui alla legge 15
ottobre 1990, n. 295 (124), e ai prefetti;
c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
e devoluzione delle
funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti;
d) previsione della facoltà dell'invalido convocato per accertamenti sanitari
di motivare la propria
impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi
visita domiciliare.
2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento
di cui al comma 1 ha
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie
locali competenti, entro il 30
giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo
stato delle domande
ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al comma 1 e
indicano i tempi presuntivi e le
misure straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato. In caso di
inottemperanza il prefetto nomina
apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al
Ministero dell'interno apposita
relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti
l'erogazione delle provvidenze.
4. [La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del tesoro procede
a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento
privilegiato alle zone a
più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso
di accertata insussistenza dei
requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non
rinuncia a goderne dalla data
dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati
nell'ultimo anno precedente la data
stessa. In tale ultimo caso, ove in ragione o sulla base dei requisiti
insussistenti il beneficiario sia stato
assunto presso pubbliche amministrazioni o enti e imprese private, il rapporto
di lavoro è risolto di
diritto a decorrere dall'accertamento di insussistenza] (124/a) (124/cost).
5. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ferma restando la vigente disciplina
in materia di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta,
per quelle di importo pari o
inferiore a lire 1.000.000 lorde mensili, un ulteriore aumento corrispondente
allo scostamento tra il
valore di 3,5 punti percentuali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (125), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, e il valore accertato
della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente. Le pensioni
il cui ammontare risulti
compreso tra lire 1.000.000 lorde mensili e tale importo maggiorato del
predetto aumento sono
aumentate fino a raggiungere l'importo maggiorato. Con decorrenza dalla
predetta data del 1° gennaio
1994 è corrispondentemente aumentato l'importo mensile del trattamento minimo
di pensione. Per
l'anno 1994, a decorrere dal 1° luglio, sono attribuiti gli aumenti dei
trattamenti pensionistici di cui
all'articolo 1, comma 9-quater, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 (125),
convertito, con modificazioni,
dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59.
6. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del D.L. 22 dicembre 1990,
n. 409 (125), convertito,
con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1991, n. 59, va interpretata nel senso
che anche per le pensioni
ivi previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento in godimento,
si applica lo stesso criterio
stabilito per le pensioni del regime generale dall'articolo 1, comma 8, del
predetto D.L. n. 409 del 1990
(125).
7. Salvo quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la decorrenza degli
aumenti dei trattamenti
pensionistici stabilita dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi 9,
9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis,
comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 (125),
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, è differita all'anno
1995. Conseguentemente, i
termini del 1° gennaio 1994 e del 31 dicembre 1993, di cui, rispettivamente,
ai commi 3 e 4 dell'articolo
5 del predetto decreto-legge n. 409 del 1990 (125), sono differiti al 1°
gennaio 1995 e al 31 dicembre
1994 (125/cost).
8. I termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 (125), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438,
sono rispettivamente fissati al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno
successivo, fatta esclusione per i
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità nel corso del 1993 e ne
ottengono il trattamento con decorrenza entro il 1994, per i quali continuano
ad operare i termini
previsti dal predetto articolo 1, comma 2-bis.
9 (126).
10 (127).
11. [A far data dal 1° gennaio 1994, i lavoratori che svolgono le attività
di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(128)
, ad eccezione dei titolari di pensione diretta e dei percettori di borse di
studio, sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in una gestione separata,
nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali e nel rispetto delle disposizioni
previste per quest'ultima gestione, fatta esclusione del livello minimo
imponibile ai fini contributivi, di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2
agosto 1990, n. 233] (129) (129/a).
12. [Qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età i lavoratori di
cui al comma 11 non abbiano raggiunto il periodo minimo contributivo per il
trattamento pensionistico, possono integrare il periodo mancante mediante il
versamento di contributi volontari, secondo le modalità stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge] (129/a).
13 (129/a).
14 (129/a).
15. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono definite, tenuto conto delle
peculiarità relative alla specifica forma assicurativa, le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 ivi compresi i
termini e le modalità di versamento dei contributi, nonché i criteri
per la determinazione dei periodi assicurativi da accreditarsi in relazione
all'ammontare dei versamenti contributivi effettuati nell'anno] (129/a).
16. Con effetto dal 1° gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi
prescritti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato
rispetto all'età stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il
collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il
diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore a
trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per
invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni
mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le
percentuali di cui alla allegata Tabella A (129/b) (129/cost).
17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'articolo 1, comma
2-ter, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (130), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. Per il personale
ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.)
della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale
delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di
musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello
dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre (130/a).
18. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (131), iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, nonché alle altre categorie di dipendenti iscritte alle predette
forme di previdenza, esclusi i soggetti la cui domanda di pensionamento sia
stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni
(129/cost).
19. E' fatta salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento
in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere
riammessi con la qualifica e con l'anzianità di servizio maturata all'atto
del collocamento a riposo, con facoltà di riscattare il periodo scoperto ai
fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati criteri
attuariali.
20. I competenti organi dell'Amministrazione devono deliberare sulle domande
di revoca delle dimissioni ovvero sulle domande di riassunzione entro trenta
giorni dalla loro presentazione da parte degli interessati.
21. I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per
distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a
detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte
di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione.
22. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (130),
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, si
interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate
al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata
in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola
delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello
stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a
calcolo senza alcuna integrazione (131/a) (131/cost).
23. La disposizione dell'articolo 7, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86
(132), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n.
160
, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli
articoli 25 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (133), e 7 della L. 16 febbraio
1977, n. 37 (133), l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella misura fissa di lire
800 giornaliere. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori agricoli
aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione non è dovuta
l'indennità ordinaria di disoccupazione per le giornate
eccedenti le novanta di trattamento speciale. Per i predetti lavoratori
le giornate accreditabili ai fini pensionistici sono calcolate sulla base
della vigente disciplina ancorché si tratti di giornate non lavorate né
indennizzate (133/a).
24. Nel comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (134), alla fine
del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: " entro determinati
tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".
25. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384
(130), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, il
periodo di preavviso previsto alla lettera c) del comma 2 del predetto
articolo 1, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente
al 19 settembre 1992, inizia a decorrere dalla data di presentazione delle
domande stesse.
26. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32, L. 12 aprile 1991,
n. 136 (135), deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non è più
obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta
agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della
predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2
dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati
dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti
all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui
all'art. 19 della citata legge n. 136 del 1991 (135), dovuti per il periodo
successivo al provvedimento di cancellazione debbono
essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino al medesimo
termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non
si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991 (135) (135/cost).
27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della
previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni
contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (136), e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
(137).
28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1°
marzo 1986, n. 64 (138), come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del D.L.
30 dicembre 1987, n. 536 (139), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è
fissata nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30
per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal
1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (139),
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9,
L. 11 marzo 1988, n. 67 (136), come sostituito dal comma 27 del presente
articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
29. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375 (139).
30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni contributive di cui ai commi 27 e
28 sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (140), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
31. Per fronteggiare l'emergenza occupazionale è istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'occupazione,
con una dotazione di lire 580 miliardi per il 1994 e di lire 330 miliardi a
decorrere dal 1995. Il fondo è destinato ad interventi da definirsi con
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro; gli interventi possono riguardare anche le finalità di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (141), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, il cui ambito di applicazione
è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.
32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire
50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai
trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane,
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988.
33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile
1980, n. 146 (142), è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.
34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di
effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base
delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62 (143), e del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991,
n. 183
(144).
35 (145).
36 (146).
37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a
salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17, L. 27
febbraio 1985, n. 49 (147), e successive modificazioni, è prorogato sino al
completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.
38 (148).
39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti
di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria
interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in
base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale
risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (149), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad
esclusivo carico della gestione INPDAI.
12. Trasferimenti alle regioni. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai
sensi degli articoli 2 e 3
della legge 14 giugno 1990, n. 158 (150), gli interventi finanziati con gli
stanziamenti dei capitoli del
bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di
competenza regionale. I predetti
stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e
3, comma 1, della legge 14
giugno 1990, n. 158 (150), previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5
e del 15 per cento per
l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello
stato di previsione del
Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.
Lo stanziamento del capitolo
7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato mantiene le
stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(151). La ripartizione del capitolo
7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno
essere determinati con criteri
concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sulla base della graduatoria
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri
di riparto previsti all'articolo 3,
comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (152) (152/a).
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento
e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da
seguire in ciascun comparto di
competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque
previsti da disposizioni
speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento
degli obiettivi stessi, la
Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia
interessata, anche ai fini della
previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri può, con
proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate (152/b).
4. [Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (153),
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel
chiedere, ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (154), la convocazione della
Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fissa un termine alle
regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con
l'indicazione delle risorse a
tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e,
nel caso di mancato
perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per
l'utilizzo, da parte della competente
autorità statale, delle risorse non ancora accreditate] (152/a).
5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui
all'articolo 78 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (155), per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono
erogati negli anni 1994, 1995
e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere
erogate anticipazioni
annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche
intese (155/a).
6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di
competenze in
applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui
capitoli 4288, 4289 e 4290
del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione
Valle d'Aosta, nonché gli oneri
di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore
annuo di 40 miliardi di
lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione
stessa, per le strade statali nn.
406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il
compartimento ANAS di
Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul
territorio della regione e i
trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
(156), sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati
dal Ministero del tesoro
sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di
cui sopra sono esclusi gli oneri
derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi
calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta
nell'autunno 1993.
7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle
competenze previste dagli
statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno
1994 dallo Stato per le
funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono poste a
carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga
completato entro il 31 luglio 1994.
Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite,
con le medesime norme di
attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il
rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi,
residuano alla competenza dello
Stato.
8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a
norma dell'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (155), sui capitoli 4288, 4289
e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli
aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate
per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in
quantificazione
provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994,
a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia
di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si
provvede entro il primo semestre 1995.
9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7,
il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in
misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario
nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione
dell'articolo 1, comma 1, lettera i),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (157), e successive modificazioni, per la
regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19
per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al
10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di
cui agli articoli 1,
commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (158), e successive modificazioni
ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica (158/a).
10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n.
798 (159), e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal
Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma
unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli
interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di
qualità delle progettazioni
esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e
controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della
normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la
normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare
dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.
11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia
della laguna di Venezia con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è
affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della
attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società
per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della
regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana
se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti
pubblici utilizzando a tal fine i
finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti
delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui
all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159).
12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui
all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), è ridotto dal 12
al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al
comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti
assegnati al
consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività
suddette.
13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre
1986, n. 910 (160), 11 marzo 1988, n. 67 (161), e 8 novembre 1991, n. 360
(159), e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte
obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare
complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote
adottate nelle assegnazioni e
secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 360 (159), dopo il completo trasferimento in economia dei
finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798 (159), e
successive modificazioni.
14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente
articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma
complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni.
Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in
conseguenza delle norme di
cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra
Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.
13. Disposizioni varie. - 1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei
titoli di Stato possono
svolgersi anche presso gli uffici postali.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
poste e delle
telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste
italiane e il Ministero del tesoro.
3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite
i propri uffici, dei valori
bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene
attraverso le strutture
dell'Amministrazione stessa.
4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per
patenti e per passaporti
coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi
spettanti all'Ente poste italiane per
la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai
rivenditori secondari, ovvero
mediante apposite convenzioni.
5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 (162), può
essere autorizzato anche
mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX
del Titolo III del medesimo
regolamento.
6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con
provvedimenti amministrativi da
adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori
entrate e minori spese
in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994,
1995 e 1996.
7 (163).
8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti,
relative ai limiti di impegno
autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (164);
dall'articolo 9 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 629 (165), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n.
25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del
decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9 (166), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94; dall'articolo 3, comma
7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (167), convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(168), sono conferite alla
Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima
annualità dei rispettivi limiti
di impegno.
9. La Cassa depositi e prestiti deve assicurare per l'anno 1994 non meno di
7.000 miliardi di lire per
mutui a comuni, province e loro consorzi e comunità montane.
10. All'articolo 4, comma 15-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
(169), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30
giugno 1994".
11. Per ogni ente locale territoriale sono conservate, fino al 31 agosto
dell'anno di competenza, le
quote relative alla propria dotazione. Le quote non assegnate entro il 31
agosto sono attribuite agli enti
locali che abbiano presentato domande in eccedenza alla relativa dotazione
minimale definitiva.
12. A modifica del quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977,
n. 227 (170), il fondo
di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE) è
interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.
13. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro:
a) approva l'elenco, le tariffe ed i relativi aggiornamenti nonché la
modalità di esazione dei diritti di
segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (171), convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni;
b) approva la tabella, gli importi ed i relativi aggiornamenti dei diritti
fissi per atti da pubblicare o
menzionare nel fascicolo regionale del Bollettino Ufficiale delle società a
responsabilità limitata;
c) determina i diritti di segreteria per l'estrazione di copie dei bilanci del
cui deposito è fatta
menzione nel Bollettino Ufficiale delle società a responsabilità limitata ai
sensi dell'articolo 2435 del
codice civile;
d) prevede che, su istanza da presentarsi a cura degli interessati, debbano
essere confermate
periodicamente, previo pagamento di apposito diritto di segreteria, le
iscrizioni in elenchi, albi, ruoli e
registri tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, qualora le medesime non
trovino riscontro in una conseguente iscrizione o annotazione nel registro
delle ditte.
14. Per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, dei diritti fissi e
dei diritti di segreteria di
cui al comma 13, deve essere tenuto conto, su base nazionale, dei costi
inerenti all'erogazione dei
servizi stessi. Continua ad applicarsi il terzo comma dell'articolo 33 del
decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786 (172), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, i criteri per l'aumento della misura del diritto annuale che
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
deliberare per iniziative di particolare rilievo aventi per scopo l'aumento
della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche e sociali
della provincia. La deliberazione, che è soggetta alla approvazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è adottata sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale. I relativi proventi non costituiscono base di calcolo per la
contribuzione al conto di
cui all'articolo 12, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 407.
Capo II - Disposizioni in materia di entrate
(Giurisprudenza)
14. Razionalizzazione e soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di
imposte e di base
imponibile. - 1. Nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1977, n. 247 (173),
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (174);
b) (175).
2. Il comma 11 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (176), è
abrogato. Il gettito
dell'imposta sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al bilancio
dello Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (177), e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (178);
b) (179);
c) (180);
d) (181);
e) (182);
f) (183);
g) (184);
h) (185);
i) (186);
l) (187).
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (188), devono intendersi
ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o
amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I
relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi
dell'articolo 55, comma 3, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (188), nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura
in cui i fondi siano utilizzati
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti
siano destinati all'uso personale
o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.
6 (188/a).
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f), g), i) e l), si
applicano dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3, lettera c), si
applicano per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. La
disposizione del comma
3, lettera d), si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o
di liberalità a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3,
lettera h), si applica per
gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si applicano alle provvigioni
corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (190);
b) (191);
c) (192);
d) (193);
e) (194).
9. Le disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (189), come modificato dal comma 8 del
presente articolo, si
applicano fino al 31 dicembre 1996 (194/a).
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di
formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (189).
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 1994; le disposizioni
di cui al comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a contributi
deliberati e assegnati in data
successiva al 1° gennaio 1994 (194/b).
12. Sono abrogati l'articolo 5, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n.
190 (195); l'articolo 1,
nono comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 (188), convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'articolo 3-terdecies del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 696 (196),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, nonché
l'articolo 73, comma 2, del
testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (196).
13. All'articolo 5, secondo comma, della legge 8 giugno 1978, n. 306 (195), le
parole: "che abbiano
impostato i propri impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che
abbiano ottenuto il decreto di
approvazione del progetto e di assegnazione delle aree".
14 (197).
15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
(198), si applicano fino al 31
dicembre 1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
utilizzazione degli apparecchi
misuratori fiscali è stato introdotto dall'articolo 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (199).
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal 1° gennaio 1994 e
quelle del comma 15 a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (200), dopo le parole: "e dai membri
della Corte costituzionale"
sono inserite le seguenti: "nonché i vitalizi di cui al secondo comma
dell'articolo 24 ed al penultimo
comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (200)".
18. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
(200), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è
abrogato. Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1°
gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime
fiscale di cui all'art. 2, comma 6-bis, dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (200/a).
15. Trattamento tributario dell'abitazione principale. - 1 (201).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (200),
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (202);
b) (203);
c) (204).
3. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23
dicembre 1977, n. 936
(205), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, ed
il comma 9 dell'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (205), sono abrogati.
4 (206).
5. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31
dicembre 1993. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio
1994.
6 (207).
16. Altre norme in materia di entrate. - 1. La tabella delle tasse ipotecarie
allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato
con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347 (208), è sostituita da quella di cui alla Tabella B
allegata alla presente legge.
2. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648 (209), è sostituito da quello di cui alla Tabella C allegata alla
presente legge.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, le misure dei tributi
stabiliti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 648
(209), possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di
emanazione del decreto
rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto;
per il primo
adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano dal 1° gennaio 1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 non sono soggetti alle tasse sulle
concessioni governative i
provvedimenti amministrativi e atti indicati negli articoli 1; 15, comma 2;
16, comma 3; 17, comma 4;
18; 19, commi 4 e 5; 20, commi 1 e 2; 21, comma 2; 38; 43; 45, commi 1, 2 e 3;
56, comma 6; 83 e 84
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641 (210),
approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992; per tali provvedimenti e
atti non è dovuta la tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 86 della citata tariffa.
6. E' abrogato l'articolo 12 della tariffa di cui all'allegato A al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (211), approvata con decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 1992.
7. All'articolo 7, primo capoverso, della tabella di cui all'allegato B al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (211), e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti,
anche se rilasciate
separatamente".
8. Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai
comuni per l'aggiornamento della
residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni,
province e regioni e per le
variazioni della toponomastica o della numerazione civica.
9. Salvo quanto previsto dalla legge 25 marzo 1986, n. 85 (212), per le armi
sportive, restano ferme
le disposizioni della legge 18 giugno 1969, n. 323 (213), per l'esercizio
dell'attività sportiva del tiro a
volo.
10. Nell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, dopo la parola:
"fusioni" è inserita la seguente: ",
scissioni".
11. Se in esecuzione della scissione sono trasferite aziende ovvero uno o più
complessi aziendali:
a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, relativi alle
operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti,
sono assunti dalle società
beneficiarie del trasferimento;
b) la riduzione della detrazione di cui al terzo comma dell'articolo 19 del
decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (214), e successive modificazioni,
per le società beneficiarie
costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività
è modificato rispetto a quello
della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente,
salvo conguaglio nella
dichiarazione annuale;
c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui
all'articolo 19-bis, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (214), e successive modificazioni, continuano ad applicarsi nei
confronti della società
beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati
acquistati dalla società
scissa;
d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai
sensi degli articoli 8, primo
comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del D.P.R.
26 ottobre 1972, n.
633 (214), e successive modificazioni, può essere esercitata dalla società
beneficiaria, previa
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei suoi
confronti, nella
dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
12. In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o
complessi aziendali, gli
obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto per le operazioni
effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione
della dichiarazione annuale
della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono
essere adempiuti, con
responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere
esercitati dalla società
beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si
considera designata la
beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.
13. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(215), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (216);
b) (217).
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (218),
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (219);
b) (220).
15. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (221), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (222);
b) (223).
16. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1993 saranno assicurate
nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 6.700
miliardi per l'anno 1994 e a lire 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995
e 1996; tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (224), come introdotto dall'articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
17. Le entrate derivanti dal presente capo, nonché il gettito dell'imposta di
cui al D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (225), convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, sono riservati all'Erario e concorrono alla
copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla
realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno definite, ove necessarie, le modalità
per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma (225/a).
18. Le disposizioni di cui all'art. 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'art. 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27, nonché quelle di cui
alla L. 10 marzo 1987, n. 100, e all'art. 10 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano
ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una
ad altra sede di servizio sita in diversa località, purché il cambiamento di
sede comporti un effettivo disagio da comprovare, anche mediante idonea
documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in apposito
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento
previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
(226).
17. Applicazione della legge. - 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano dal 1° gennaio
1994.
ELENCO N. 1
(articolo 1, comma 28)
ORGANI COLLEGIALI DA SOPPRIMERE
Consiglio superiore dell'aviazione civile
Consiglio superiore delle miniere
ELENCO N. 2
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER
IL FUNZIONAMENTO, COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, DI CONSIGLI,
COMITATI E COMMISSIONI
(Legge 18 dicembre 1973, n. 836)
+--------------------------------------------------------------+
|
Ministeri
| N. Capitolo |
|-------------------------------------------|------------------|
| Monopoli. . . . . . . . . . . . . . . . .
|
127 |
| Finanze . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1086
|
| Trasporti e navigazione . . . . . . . . .
| 1554
|
|
| 2052
|
|
| 1102
|
| Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
191 |
| Lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1093
|
| Commercio estero. . . . . . . . . . . . .
| 1092
|
| Bilancio. . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1139
|
| Tesoro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 4413
|
|
| 5031
|
|
| 5262
|
|
| 5861
|
| Affari esteri . . . . . . . . . . . . . .
| 1104
|
|
| 1135
|
| Difesa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1082
|
| Università. . . . . . . . . . . . . . . .
| 1127
|
| Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1062
|
| Industria . . . . . . . . . . . . . . . .
| 1092
|
|
| 1532
|
|
| 5541
|
|
| da 6031 a 6071 |
|
| 2534
|
| Interni . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 3132
|
| Presidenza Cons. min. . . . . . . . . . .
| 1118
|
|
| 1147
|
|
| 1162
|
|-------------------------------------------|------------------|
| Riduzione complessiva di spesa (in
|
|
| miliardi di lire) . . . . . . . . . . .
|
3,3 |
ELENCO N. 3
(articolo 1, comma 31)
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, CONSULTE E COMITATI
+--------------------------------------------------------------+
|
|
| Riduzioni di |
| Ministeri e organi collegiali | Capitoli
| spesa (in |
|
|
| miliardi) |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| TRASPORTI E NAVIGAZIONE
|
|
|
| Consiglio superiore aviazione
|
|
|
| civile. . . . . . . . . . .
|
2051| 0,030 |
|
|
|
|
|
INDUSTRIA
|
|
|
| Consiglio superiore delle
|
|
|
| miniere . . . . . . . . . .
|
4542| 0,028 |
|
|
|
|
| PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
|
|
|
| Consiglio superiore pubblica
|
|
|
| amministrazione . . . . . . | da 3641 a
3650| 0,135 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
|
| Totale . . . | 0,193 |
ELENCO N. 4
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
(articolo 2, comma 7)
Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del
codice civile)
Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
statuto di persone
giuridiche private (articolo 16 del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone
giuridiche private (articolo 17
del codice civile)
Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità e al
conseguimento di legati
di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)
Procedimento di registrazione dei presìdi sanitari (legge 30 aprile 1962, n.
283; legge 26 febbraio
1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255)
Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n.
516; decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 121)
Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti
minerari di interesse
nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno
1955, n. 620)
Procedimenti di concessione per l'installazione di depositi di olii minerali
(regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;
regolamento approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)
Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli
(decreto-legge 19
dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)
Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida
(articoli 119 e seguenti del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495)
Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente
della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686)
Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20,
comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5,
della legge 9 gennaio
1991, n. 9)
Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva
(articolo 2 del
regolamento E n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del
decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, Gazzetta Ufficiale n. 68 del 10
marzo 1981) (226/a)
Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi
impianti di macinazione,
ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le
operazioni di trasferimento o
concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987,
n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)
Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della
legge 30 luglio 1990, n. 221
Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni
non governative che
operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (articolo
42, comma 3, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui
contratti dai privati,
dalle cooperative e dagli enti pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; articolo 16 della
legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)
Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge
6 ottobre 1982, n. 752,
per l'attuazione della politica mineraria
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il
cittadino residente
all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6
maggio 1963, di cui alla
legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non
governative che operano nel
campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della
legge n. 49 del 1987 e per
l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49;
articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile
1988, n. 177)
Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione
(fabbricerie e confessioni
diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese ex articolo 8 della
Costituzione) (legge 24
giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio
1987, n. 33)
Procedimento di riconoscimento dello status di apolide (convenzione adottata a
New York il 28
settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)
Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione
(ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o
il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo
128 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre
1990, Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990)
Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per
l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625;
legge 1° dicembre 1986, n. 870)
Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate
per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre
1986, n. 870)
Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939,
n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative
relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative
relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio
1969, n. 315)
Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo
(decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
Procedimento di rilascio di nullaosta per progetti di massima e progetti
esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva
approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 753)
Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e
società non aventi i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del
codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o
materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge
5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e
materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5
giugno 1962, n. 616)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più
domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale
marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada,
canale o località del mare territoriale ove possa derivarne pericolo o
intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della
navigazione)
Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di
servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e
tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)
Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed
organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n.
288; legge 12 marzo 1977, n. 87) (226/b)
Procedimento di autorizzazione al commercio di presìdi medico-chirurgici
(regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n.
46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione
internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre
1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n.
22)
Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e
costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico
forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;
legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22
maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584;
legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio
1991, n. 201)
Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del
materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea
antincendi boschivi (legge 1° marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere
l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla
compensazione territoriale e procedimento di denuncia (articoli 13, 21 e 22
della legge 2 aprile 1968, n. 482)
Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di
lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati
(decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982,
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 marzo 1982)
Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale
(decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30
ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue
straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)
Procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone a seguito di
operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il
cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata
a Strasburgo il 6 maggio 1963 di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)
Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli
elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante
(decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989)
Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965,
n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577) (226/c)
Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al
trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)
Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da
corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee
riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto
1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)
Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio
1976, n. 319)
Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n.
1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47) (226/d)
Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini
(regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge
10 febbraio 1992, n. 164)
Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di
seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge
29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1981, n. 927)
Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio
1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge
23 dicembre 1991, n. 430)
Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della
criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990,
n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il
rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, Gazzetta Ufficiale n.
31 del 7 febbraio 1989)
Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza,
tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per
l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo
unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955,
n. 407)
Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali
trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile
1962, n. 283)
Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o
contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327)
Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di
coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695;
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139) (226/e)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di
prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)
Procedimento di autorizzazione, nulla osta e concessione di contributi a
favore delle attività cinematografiche (legge 4 novembre 1965, n. 1213)
Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività musicali e
di danza (legge 14 agosto 1967, n. 800)
Procedimento di autorizzazione e concessione di contributi alle attività
circensi e allo spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio
1980, n. 390)
Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644;
decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)
Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di
risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6
dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto
del Ministro della sanità 29 novembre 1985, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10
dicembre 1985)
Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n.
1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178;
decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n.
424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14
febbraio 1987, n. 60) (226/e)
Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)
Procedimento di omologazione di materiali per la reazione al fuoco (legge 13
maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984,
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)
Procedimenti di ricognizione del possesso e di ammissione al riacquisto della
cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n.
91)
Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione
straordinaria di edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968,
n. 292)
Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di
interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616)
Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523)
Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di
elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775)
Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21
Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184
Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di
revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966)
Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni e vita (decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno
1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742)
Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività
assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12
agosto 1982, n. 576; legge 22
ottobre 1986, n. 742)
Procedimenti di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione
(legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792)
Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i
Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)
Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e
all'estero (articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)
Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle
attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221)
Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di
idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21
luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n.
613; legge 9 gennaio 1991, n. 9)
Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di
unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al
recupero di economicità di gestione (articolo 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 221)
Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli
archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854)
Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto
del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1984, S.O.)
Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 19 marzo 1990, n. 55)
Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi
fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito
dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607; decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 7; articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616)
Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito
all'esportazione (legge 24 maggio 1977, n. 227)
Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi
geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896)
Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti il commercio (legge 11
giugno 1971, n. 426)
Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato
(regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 219 e seguenti del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto
26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n.
908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1°
marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970,
n. 3, convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 84; decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto
1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11
novembre 1986, n.
770; legge 28 luglio 1989, n. 262)
Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e
contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84;
legge 5 agosto 1978, n. 468; articoli 13 e seguenti del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696)
Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio
1955, n. 463, legge 28 febbraio 1968, n. 385 e legge 28 aprile 1971, n. 287)
Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli da 33 a 37
del codice della navigazione; articoli da 5 a 21 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328)
Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno
1865, n. 2359; legge 22 ottobre 1971, n. 865)
Procedimento di conferimento di incarichi ad estranei alla pubblica
amministrazione (articolo 380 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da
riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio,
del 10 aprile 1984)
Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola
(articolo 22, lettere a) e b) del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)
Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (articolo
6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370)
Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore
dello spettacolo (articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977)
Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della
lavoratrice madre (articolo 30, sesto comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026)
Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari (articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943)
Procedimento di riconoscimento e di conferma della qualifica internazionale
alle manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle
fiere (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616)
Procedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni)
Procedimento di assenso alle emissioni sonore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
marzo 1991, Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991)
ELENCO N. 5
(articolo 12, comma 1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE
REGIONI
+--------------------------------------------------------------+
| Ministeri
|Capitolo|
Denominazione |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza del | 2956 | Fondo per
l'integrazione degli |
| Consiglio dei
| | interventi
regionali e delle |
| ministri
| | province
autonome in favore |
|
| | dei cittadini
handicappati. |
| Risorse agricole, | 1531 | Spese
per gli interventi |
| alimentari e
| |
obbligatori in materia |
| forestali
| |
fitosanitaria, studi e |
|
| |
ricerche sugli organismi |
|
| | nocivi ed altre
avversità dei |
|
| | vegetali
e dei prodotti |
|
| | vegetali;
divulgazione degli |
|
| | studi e
ricerche.
|
|
| 1534 | Spese inerenti la disciplina |
|
| | dell'attività
sementiera. |
|
| 1536 | Spese inerenti l'esame delle |
|
| | novità
vegetali per le quali |
|
| | è stata
chiesta l'iscrizione |
|
| | nei Registri
delle varietà e |
|
| | la protezione
brevettuale. |
|
| 1575 | Contributi ad enti ed organismi |
|
| | incaricati dei
controlli dei |
|
| | prodotti
sementieri. |
|
| 3031 | Spese per la manutenzione delle |
|
| | opere
pubbliche di bonifica |
|
| | di competenza dello
Stato. |
| Sanità
| 4060 | Fondo da ripartire
tra le |
|
| | regioni
e le province |
|
| | autonome
di Trento e di |
|
| | Bolzano per la
realizzazione |
|
| | degli
interventi in materia |
|
| | di animali
di affezione per |
|
| | prevenzione
del randagismo. |
|
| |
Interventi
di tipo |
|
| | strutturale e
sanitario per |
|
| |
la profilassi
e la |
|
| | prevenzione
delle zoonosi di |
|
| |
prevalente interesse della |
|
| | igiene veterinaria
urbana. |
ELENCO N. 6
(articolo 12, comma 1)
INTERVENTI TRASFERITI ALLE
REGIONI
+--------------------------------------------------------------+
| Ministeri
|Capitolo|
Denominazione |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| Presidenza del | 7651 | Fondo per gli
investimenti nel |
| Consiglio dei
| | settore dei
parcheggi. |
| ministri
|
|
|
| Tesoro
| 7878 | Fondo per il finanziamento
|
|
| | degli
investimenti diretti |
|
| |
alla realizzazione di |
|
| |
itinerari ciclabili e |
|
| |
pedonali.
|
|
| 9008 | Fondo da
ripartire per |
|
| |
l'attuazione di interventi |
|
| |
programmati in agricoltura |
|
| | nel quadro
di una politica |
|
| |
dei fattori a sostegno |
|
| | dell'agricoltura
nazionale. |
| Lavori pubblici | 8701 | Spese per
gli immobili che |
|
| |
interessano il patrimonio |
|
| |
storico-artistico delle |
|
| | regioni e di altri
soggetti. |
| Industria | 7717
| Contributi in conto capitale |
|
| | per il risparmio di
energia e |
|
| |
l'utilizzazione di fonti |
|
| | rinnovabili
di energia o |
|
| |
assimilati.
|
TABELLA A
(articolo 11, comma 16)
PENSIONAMENTO
ANTICIPATO
+--------------------------------------------------------------+
| Anni mancanti al raggiungimento | Percentuale di riduzione |
| del requisito contributivo di | per il calcolo
della |
| 35
anni
| pensione anticipata |
|---------------------------------|----------------------------|
|
1
|
1 |
|
2
|
3 |
|
3
|
5 |
|
4
|
7 |
|
5
|
9 |
|
6
|
11 |
|
7
|
13 |
|
8
|
15 |
|
9
|
17 |
|
10
|
20 |
|
11
|
23 |
|
12
|
26 |
|
13
|
29 |
|
14
|
32 |
|
15
|
35 |
TABELLA B (227)
(articolo 16, comma 1)
TABELLA C (228)
(articolo 16, comma 2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni
contenute nel D.L. 22
novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte
nella presente legge e in
parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.
(2) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(3) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(4) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(5) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(6) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(7) Riportata alla voce SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.
(8) Riportata alla voce VENEZIA.
(9) Riportato alla voce DEBITO PUBBLICO.
(9/a) Per il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza,
vedi il D.P.R. 20 dicembre
1994, n. 756, riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(10) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(11) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(12) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(13) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(14) Riportata alla voce CORTE DEI CONTI.
(15) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO.
(16) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
(17) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(18) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(19) Riportata al n. A/XCVIII.
(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(20) Riportata al n. A/XCVIII.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(21) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(22) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(23) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(24) Sostituisce l'art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata alla voce
MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(24/a) Vedi il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI
GENERALI, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato alla stessa voce.
(25) Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata
alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(26) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata
alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(27) Riportato alla voce REGIONI.
(28) Riportato alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(29) Riportato alla voce ARCHIVI DI STATO.
(30) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(31) Riportato alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(32) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(32/a) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406 (Gazz.
Uff. 2 agosto 1995, n.
32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 5, nella parte in cui
affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruità
delle metodologie utilizzate per
determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni.
(33) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(34) Riportato alla voce LAVORO.
(33/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 406
(Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n.
32, Serie speciale) ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 30, 47, 48 e 51, sollevate, in riferimento
agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione Veneto;
ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi 23, 38,
39, 41 e 66, sollevate in riferimento all'art. 4, numero 1, dello Statuto
speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
ha dichiarato, infine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 6, 8, 19,
23, 29, 37, 39, e 66, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 della
Costituzione, dalla Regione
Veneto.
(34/a) Comma così inserito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515,
riportato alla voce FINANZA
LOCALE. Con sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 1 (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3
- Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
6-bis del presente art. 3.
(35) Riportata alla voce AVVOCATURA DELLO STATO.
(36) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(37) Riportato alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(38) Riportata al n. A/CXXIII.
(39) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(40) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(41) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 14, L. 15 maggio 1997, n. 127,
riportata alla voce
MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(42) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(43) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(43/a) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(44) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 agosto 1994, n. 515,
riportato alla voce FINANZA
LOCALE.
(44/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(45) Riportato alla voce LAVORO.
(46) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(46/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 27 agosto 1994, n. 515,
riportato alla voce FINANZA
LOCALE.
(47) Riportata al n. A/CXXIII.
(47/a) In deroga al presente comma vedi l'art. 6, comma 21, L. 15 maggio 1997,
n. 127, riportata alla
voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(47/b) Per una deroga al presente comma 23, vedi l'art. 5, comma 2, L. 13
luglio 1995, n. 295, riportata
alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(48) Riportata alla voce SERVITÙ E VINCOLI MILITARI.
(49) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(50) Riportata alla voce LAVORO.
(51) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(52) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(53) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(54) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(54/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(55) Sostituisce il comma 1 dell'art. 40, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(55/a) Comma così modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(55/b) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al
n. A/CXLI.
(55/c) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 22, L.
24 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(55/d) Comma così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(56) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(56/a) Con D.P.C.M. 13 aprile 1994, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO
STATO, sono
stati fissati i criteri generali per la concessione di proroga del periodo di
collocamento in disponibilità.
(56/b) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti
locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 in base al
disposto dell'art. 6, comma 16, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(57) Riportata alla voce LAVORO.
(58) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(59) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(60) Riportata alla voce CONSIGLIO DI STATO.
(61) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(62) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(62/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-19 gennaio 1995, n. 15
(Gazz. uff. 25 gennaio 1995,
n. 4, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3,
sessantunesimo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97,
101, 102, 103, 104, 108 e 113
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a
pronunciarsi sulla medesima
questione, senza che fossero prospettate motivazioni diverse, con ordinanza
20-30 marzo 1995, n. 98
(Gazz. uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), con ordinanza 18-24 ottobre
1995, n. 451 (Gazz. Uff. 2
novembre 1995, n. 45, Serie speciale) e con ordinanza 16-24 maggio 1996, n.
167 (Gazz. Uff. 29
maggio 1996, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità
costituzionale.
(62/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce
IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(63) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(64) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(65) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, L. 11 agosto 1991, n. 262, riportata
alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.
(66) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(66/a) Comma abrogato dall'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla
voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
(67) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(67/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(68) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(69) Riportato al n. A/I.
(70) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(71) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(72) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(73) Riportata al n. A/XC.
(74) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(75) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(75/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 19, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII, che ha
abolito la quota di compartecipazione del 20 per cento di cui al presente
comma 15 e ha ridotto del 10
per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14.
(76) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(77) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(78) Riportata alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(79) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(80) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(81) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(82) Riportato alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA.
(82/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 8, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(83) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(84) Riportata alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(84/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(85) Riportato alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(86) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(87) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(88) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 12, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39,
riportato alla voce
MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(89) Riportato alla voce PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
(90) Così sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al
n. A/CXLI.
(91) Riportata alla voce URBANISTICA.
(92) Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6, L. 28 gennaio 1977, n. 10,
riportata alla voce
URBANISTICA.
(93) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(94) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.
(95) Riportata al n. A/CXVI.
(95/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 10, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata
al n. A/CXLVII.
(96) Riportata alla voce PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE.
(97) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(98) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(99) Riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(99/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 settembre 1995, n. 390, riportato alla
voce SANITÀ PUBBLICA,
e gli artt. 2, comma 1, e 3, commi 129 e 130, L. 28 dicembre 1995, n. 549,
riportata al n. A/CXLVII.
Vedi, inoltre, l'art. 1, commi 39, 40 e 41, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII e l'art. 1,
D.L. 18 novembre 1996, n. 583, riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(100) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(101) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724,
riportata al n. A/CXLI.
(101/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, comma 15, L. 28 dicembre 1995,
n. 549, riportata al n.
A/CXLVII.
(102) Riportato al n. R/CXLVI.
(103) Il comma 16 è stato così sostituito e i commi 16-bis, 16-ter,
16-quater e 16-quinquies sono stati
aggiunti dall'art. 1, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(104) Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, L. 29 dicembre
1990, n. 407, riportata al
n. A/CXIV.
(105) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(106) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(106/a) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 17 maggio 1996, n. 280, riportato
alla voce SANITÀ
PUBBLICA, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio
1996, n. 382 (Gazz. Uff.
20 luglio 1996, n. 160). Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, L. 28 dicembre 1995,
n. 549, riportata al n.
A/CXLVII.
(107) Riportata al n. A/LXXXVII.
(108) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(109) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(110) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(110/a) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1994, dall'art.
10, D.L. 8 agosto 1996, n.
437, riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(111) Riportata alla voce MINISTERO DELLA DIFESA.
(112) Riportata alla voce GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA TRIBUTARIA
INVESTIGATIVA.
(113) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(114) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(115) Riportata alla voce ANTICHITÀ, BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
(116) Riportata alla voce BELLEZZE NATURALI.
(117) Riportato alla voce BELLEZZE NATURALI.
(118) Riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(119) Riportata alla voce STRADE PUBBLICHE.
(120) Aggiunge un comma all'art. 3, L. 24 luglio 1961, n. 729, riportata alla
voce STRADE
PUBBLICHE.
(121) Riportata al n. A/CXXIII.
(122) Riportata alla voce NAVIGAZIONE AEREA.
(122/a) Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 23 dicembre 1995, n. 573
(Gazz. Uff. 2 gennaio
1996, n. 1), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 16
febbraio 1996, n. 71 (Gazz. Uff.
22 febbraio 1996, n. 44) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 189, L. 23
dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII.
(122/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, riportato alla
voce NAVIGAZIONE
AEREA, nonché l'art. 2, comma 191, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al
n. A/CLII, che ha
prorogato i termini previsti dal citato art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251.
(123) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(124) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(124/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al
n. A/CLI.
(124/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996,
n. 382 (Gazz. Uff. 13
novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni
di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 38,
primo e secondo comma, 3 e
24 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 2, 38 e 3 della
Costituzione.
(125) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(125/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 31 marzo 1995, n. 99
(Gazz. Uff. 5 aprile 1995,
n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
(126) Sostituisce con i commi 6 e 6-bis il comma 6 dell'art. 10, D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 503.
(127) Sostituisce il comma 8 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503,
riportato alla voce
PREVIDENZA SOCIALE.
(128) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(129) Riportata alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(129/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla
voce PREVIDENZA
SOCIALE, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
(129/b) In deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 8,
D.L. 21 ottobre 1996, n.
535, riportato alla voce MARINA MERCANTILE.
(129/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 dicembre 1996, n. 417
(Gazz. Uff. 8 gennaio
1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11,
commi 16 e 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della
Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 25
marzo-8 aprile 1997, n.
92 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt.
3, 24, 36, 38 e 97 della
Costituzione.
(130) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(130/a) Periodo così sostituito dall'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361,
riportato alla voce IMPIEGATI
CIVILI DELLO STATO.
(131) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(131/a) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1994, n. 240 (Gazz.
Uff. 15 giugno 1994, n.
25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, comma
22, nella parte in cui - nel caso di
concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo,
delle quali una sola
conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30
settembre 1983 i limiti di
reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione
all'importo a calcolo dell'altra o delle
altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse
nell'importo spettante alla data
indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti
dalla perequazione
automatica.
(131/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 24 febbraio 1995,
n. 65 (Gazz. uff. 8 marzo
1995, 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del D.L. 12
settembre 1983, n. 463,
convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della
L. 24 dicembre 1993, n.
537 - già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
240 del 1994 - sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
(132) Riportato alla voce LAVORO.
(133) Riportata alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(133/a) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz.
Uff. 20 luglio 1994, n.
30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 11, ventitreesimo comma, primo
periodo, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della
L. 20 maggio 1988, n. 160,
che ha convertito in legge il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce
LAVORO.
(134) Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(135) Riportata alla voce PROFESSIONI SANITARIE E ARTI AUSILIARIE.
(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 1995, n. 88
(Gazz. uff. 22 marzo 1995,
n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 11,
comma 26, sollevate con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, comma 2, 36, 38,
53, 101, 102, 104 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte con ordinanza 13-16 giugno 1995,
n. 252 (Gazz. Uff.
21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, sollevate in riferimento
agli artt. 2, 3, 23, 38, 41,
comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione e già
dichiarata non fondata dalla
Corte con sentenza n. 88 del 1995. La stessa Corte, chiamata nuovamente a
pronunciarsi sulla
medesima questione senza offrire argomentazioni nuove o ulteriori, con
ordinanza 18-24 ottobre 1995,
n. 455 (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato la
manifesta infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli
artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36
e 38 della Costituzione.
(136) Riportata al n. A/XCVIII.
(137) Si omette il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter che sostituiscono il comma
5 dell'art. 9, L. 11 marzo
1988, n. 67, riportata al n. A/XCVIII.
(138) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 1° marzo
1984, n. 64. La legge è
riportata alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(139) Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.
(140) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(141) Riportato alla voce INDUSTRIALIZZAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL
MEZZOGIORNO.
(142) Riportata al n. A/XXXIV.
(143) Riportata alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(144) Riportato alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(145) Aggiunge un periodo all'art. 4, comma 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401,
riportata alla voce
GIOCHI DI ABILITÀ E CONCORSI PRONOSTICI.
(146) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, L. 26 marzo 1990, n. 62, riportata
alla voce LOTTO E
LOTTERIE.
(147) Riportata alla voce COOPERAZIONE E COOPERATIVE.
(148) Modifica l'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, riportato alla voce
PREVIDENZA
SOCIALE.
(149) Sulla Gazzetta è stata erroneamente riportata la data del 20 maggio
1993, n. 155. Il
provvedimento è riportato al n. A/CXXVIII.
(150) Riportata alla voce REGIONI.
(151) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
(152) Riportata alla voce REGIONI.
(152/a) L'art. 34, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI, ha
così modificato il comma 2
ed ha abrogato il comma 4.
(152/b) Con Deliberazione 13 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 29 novembre 1994, n.
279) la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha
approvato criteri direttivi ai
sensi del presente art. 12, comma 3, in materia di trasferimento alle regioni
degli interventi sugli
immobili del patrimonio storico-artistico di cui alla L. 14 marzo 1968, n.
292.
(153) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
(154) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(155) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(155/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 355 (Gazz.
Uff. 3 agosto 1994, n.
32 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità del comma 5
dell'art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537,
nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate
solo in relazione "ad
impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non
secondo la procedura di cui all'art.
10, comma 6, del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268; l'illegittimità costituzionale
del secondo periodo del
comma 9 del citato art. 12, nella parte in cui qualifica come norme
fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del
1992 ivi indicate, e non solo i
princìpi da esse desumibili.
(156) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(157) Riportata al n. A/CXXII.
(158) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(158/a) Vedi la nota 155/a al comma 5 dello stesso articolo. Vedi, inoltre,
l'art. 34, L. 23 dicembre
1994, n. 724, riportata al n. A/CXLI.
(159) Riportata alla voce VENEZIA.
(160) Riportata al n. A/XC.
(161) Riportata al n. A/XCVIII.
(162) Riportato alla voce POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI.
(163) Sostituisce la lett. a) del comma 15 all'art. 8, L. 13 maggio 1983, n.
197, riportata alla voce
CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
(164) Riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.
(165) Riportato alla voce LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
(166) Riportato alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.
(167) Riportato alla voce LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.
(168) Riportata al n. A/XCVIII.
(169) Riportato al n. A/CXXVI.
(170) Riportata alla voce COMMERCIO CON L'ESTERO.
(171) Riportato alla voce CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA.
(172) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(173) Riportata alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(174) Modifica il comma 2 dell'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata
alla voce RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(175) Aggiunge 2 commi all'art. 8, L. 31 maggio 1977, n. 247, riportata alla
voce RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE.
(176) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(177) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(178) Modifica l'art. 50, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(179) Modifica l'art. 50, comma 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(180) Sostituisce il comma 4 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(181) Sostituisce il comma 3, lett. b), dell'art. 55, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917.
(182) Sostituisce il comma 3 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(183) Modifica il comma 4 dell'art. 62, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(184) Modifica l'art. 67, comma 8-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(185) Modifica il comma 3 dell'art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(186) Modifica l'art. 95, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riportato
alla voce REDDITI
DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(187) Sostituisce il comma 2 dell'art. 109, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(188) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(188/a) Modifica l'art. 25-bis, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(189) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(190) Aggiunge un periodo all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, riportato alla voce
Valore aggiuntoÐ (IMPOSTA SUL).
(191) Sostituisce il n. 20 al comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, riportato alla voce
VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(192) Sostituisce le lett. a), b) e c) al comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, riportato
alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(193) Modifica la lett. e) del comma 2 dell'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, riportato alla voce
VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(194) Modifica il comma 1 dell'art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
riportato alla voce VALORE
AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(194/a) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1999, vedi l'art. 2, D.L. 31
dicembre 1996, n. 669,
riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(194/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405,
riportata al n. A/CXII, nel testo
introdotto dall'art. 3, D.L. 28 giugno 1995, n. 250, riportato alla voce
IMPOSTE E TASSE IN
GENERE.
(195) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(196) Riportato alla voce TERREMOTI.
(197) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 111, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, riportato alla
voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE
SUI).
(198) Riportata alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(199) Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(200) Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(200/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 12, L. 23 dicembre 1996, n. 662,
riportata al n. A/CLII.
(201) Aggiunge il comma 4-quater all'art. 34, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(202) Sostituisce con le lettere b) e b-bis) la lett. b) al comma 4 dell'art.
1, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(203) Sostituisce la lett. d) del comma 4 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, riportato alla
voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE
SUI).
(204) Sostituisce il comma 5 dell'art. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
riportato alla voce
REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE (IMPOSTE SUI).
(205) Riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(206) Abroga il comma 2 e modifica il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504,
riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(207) Aggiunge, con effetto dall'anno 1994, un periodo al comma 3 dell'art. 8,
D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(208) Riportato alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(209) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(210) Riportato alla voce CONCESSIONI GOVERNATIVE (TASSE SULLE).
(211) Riportato alla voce BOLLO (IMPOSTA DI).
(212) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(213) Riportata alla voce SPORT.
(214) Riportato alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(215) Riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(216) Modifica l'art. 50, comma 4, e aggiunge un periodo allo stesso comma,
del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(217) Modifica l'art. 4, comma 1, lett. b) e la relativa nota IV, della parte
I della tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, riportato alla voce REGISTRO (IMPOSTA DI).
(218) Riportato alla voce INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA
COMUNALE SULLO).
(219) Aggiunge un periodo all'art. 3, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
riportato alla voce
INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA COMUNALE SULLO).
(220) Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
riportato alla voce
INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IMPOSTA COMUNALE SULLO).
(221) Riportato alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(222) Modifica l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, riportato
alla voce IPOTECHE
(IMPOSTE SULLE).
(223) Modifica l'art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n.
347.
(224) Riportata al n. A/XXX.
(225) Riportato alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(225/a) Vedi, anche, il D.M. 12 maggio 1995, riportato al n. A/CXLV.
(226) Così sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata al
n. A/CXLI.
(226/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/b) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/c) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla
voce IMPIEGATI CIVILI
DELLO STATO.
(226/d) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(226/e) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n.
52.
(227) Sostituisce la tabella delle tasse ipotecarie allegata al D.Lgs. 31
ottobre 1990, n. 347, riportato
alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(228) Sostituisce il titolo III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 648, riportato alla
voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.