L. 11 luglio 1980, n. 312 (1).
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato.
Titolo I
Personale dei ministeri
(Giurisprudenza)
1. (Area di applicazione). - Le disposizioni contenute nel presente titolo si
applicano agli impiegati
civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R.
11 maggio 1976, n. 268 (2).
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma
della presente legge ed il
personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore
di divisione ed equiparati
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (3).
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità, ai direttori, ai
direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici,
ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si
applica in via provvisoria, in
attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei
docenti universitari. A tal
fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i
direttori ed i direttori di sezione degli
istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i
direttori delle stazioni sperimentali
per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo
dell'Università; per i primi ricercatori
dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo
maggiorati del 30 per cento; per i
ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli
istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali
dell'industria gli stipendi degli
assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente
personale, con gli appositi
adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei
ministeri, mediante
deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti,
sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 (4), si provvede
alla disciplina degli uffici e
del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro entro il
limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sarà provveduto al sensi del citato articolo 17, e nel
rispetto comunque dei
principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si
applicano, nei confronti del
predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al
decreto del Presidente della
Repubbica 30 giugno 1972, n. 748 (3).
(Giurisprudenza)
2. (Qualifiche funzionali). - Il personale contemplato nal presente titolo è
classificato in otto
qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corzisponde il livello retributivo
stabilito dal successivo
articolo 24.
Le qualifiche sono le segenti:
Prima qualifica: attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcun
specifica preparazione.
Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione,
riproduzione o smistamento il cui
esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari.
Terza qualifica: attività tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non
specializzate; o, se di natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili
elementari. Può essere
richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
semplice.
Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze
specialistiche e responsabilità
personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono
conoscenze
specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in
quello tecnico e tecnico-
manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati
nell'ambito di procedure
predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella
esecuzione anche con
eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di
gruppo.
Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari
conoscenze nella tecnologia del
lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e
relative elaborazioni.
Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico
di altre persone.
Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di
unità operative.
Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di
massa riferite a procedure
o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e
attrezzature, richiedenti
conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e
coordinamento di unità operative
comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le
attività direttamente svolte e
per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale
responsabilità di unità
organiche.
Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre
unità organiche non aventi
rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e
facoltà di decisione e
proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione
istruttoria o di studio, nel
campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione
professionale di settore a
livello universitario.
La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le
direttive o istruzioni impartite
nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale
responsabilità esterna.
Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con
rilevanza esterna, a stabilimenti
od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di
verifica dei risultati conseguiti,
relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti
nello stesso settore; oppure
attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti
preparazione professionale di
livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e
attuativi, in ordine agli
obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per
i risultati conseguiti.
(Giurisprudenza)
3. (Profili professionali). - Ogni qualifica funzionale comprende più profili
professionali: questi si
fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo
contenuto, in relazione ai
requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che
comporta, al grado di mobilità
ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad
un inquadramento
definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che
sarà preceduto
dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al
successivo articolo 10, e stabiliti
con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382
(5). La prima identificazione
avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento (5/a).
(Giurisprudenza)
4. (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al
1° gennaio 1978). -
Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle
nuove qualifiche funzionali, ai
fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto
riguardo alla qualifica rivestita al
1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria
ordinaria con la qualifica di
commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;
nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria
ordinaria con la qualifica di
commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su
un'unica qualifica,
limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera
ausiliaria atipica con la
qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva
ordinaria con le qualifiche di
coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera
ausiliaria atipica con la
qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli
operai specializzati, il
personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di
capo guardia di sanità;
nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva
ordinaria con la qualifica di
coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive
strutturate su un'unica qualifica,
limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera
esecutiva atipica con le
qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi
operai, i capi squadra e i
vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le
qualifiche di segretario
e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva
atipica con la qualifica
corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco;
nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con
la qualifica di segretario
capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica
qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le
qualifiche di consigliere e di
direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la
qualifica di direttore
aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere
direttive strutturate su una unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e
superiore.
Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere
ausiliarie atipiche
quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro
finale superiore a 165 e
carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a
120 e a 245.
Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove
qualifiche funzionali, le
posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con
parametri superiori a quelli
delle corrispondenti qualifiche tipiche.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la
qualifica di commesso,
coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche
corrispondenti e gli operai
specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione
l'anzianità che nel
precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il
conseguimento
rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore,
segretario capo, direttore
aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a
mano a mano che
matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A
tale fine si osserverà
l'ordine risultante dal ruolo di provenienza (5/b).
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei
criteri innanzi indicati.
L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina
ed economica da
quello della effettiva assunzione in servizio.
Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel
preesistente
ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o
di carriera si procede
ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del
conseguimento dei
miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera o
una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe
determinato l'inquadramento
nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o
della promozione, ad un
nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze
stabilite nel presente articolo.
Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita,
corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili
professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche
medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di
mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile
della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a
cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo
il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere
favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo
10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni
esercitate.
[Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a
quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da
almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole
valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad
accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità] (5/c) (5/d).
[Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di
partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di
svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno
stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3] (5/d).
[Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente
anche se in sedi diverse] (5/d).
[Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato
nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita
per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad
esaurimento degli idonei] (5/d).
I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (6), quali
vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di
concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7), sono inquadrati nella
qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo
servizio nella carriera di
concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo
dl studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria
di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri
stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di
consigliere.
Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e
quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini
economici dal 1° luglio 1978.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (6), si applicano ai soli fini
giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse
anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati
nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto
presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 (8),
dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del
D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 (8/a).
Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati
nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere,
entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in
soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o
297 ovvero, all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370 (8/b).
Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della
legge 4 agosto 1975, n. 397 (9), le disposizioni della suddetta norma sono
estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo
articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche
in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette
graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente
titolo (9/a).
5. (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno di legge da presentarsi entro
il termine previsto
dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633 (10), come
modificato dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per
ogni qualifica funzionale
sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica
cumulativa delle qualifiche
funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche
complessive delle diverse
carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio
1978, esclusi i ruoli ad
esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del
personale di cui agli articoli
31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai
decreti del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (11) e 618 (12) (12/a).
Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello
del personale non di
ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di
quello interessato ai trasferimenti
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (11) e
618 (12) (12/b).
6. (Contingenti di qualifica). - [Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto
con il Ministro del tesoro,
previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite
le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in
attesa della legge di cui al
primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al
secondo comma
dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili
professionali relativi a
ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie
amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle
organizzazioni
sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro
richiesta] (12/c).
7. (Accesso alle qualifiche). - L'accesso alle singole qualifiche funzionali
avverrà per pubblico
concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati
accertato con prove selettive
a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili della
qualifica.
In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro
sul pubblico impiego, i
concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche
limitatamente ai posti
disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni,
compartimenti o altre
circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà
di parteciparvi.
Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima
destinazione non possono
essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del
compimento di cinque anni di
servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.
Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi
conto, oltre che dei
posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti
entro l'anno.
Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono
conferite al verificarsi delle
singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente
legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo
delle prove di esame, lo
svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni
esaminatrici e quanto
occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori.
Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472
(13), relativi ai corsi di
preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di
impiegati continuano a trovare
applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima
e alla ottava qualifica
funzionale.
Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le
prove di esame, la
nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro
occorra per la
organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal
tipo di diploma di laurea.
8. (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla
data di entrata in vigore
della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle
soppresse carriere ausiliarie ed
esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili
appartenenti alle qualifiche IV
e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.
9. (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno
disponibili nelle varie
qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle
qualifiche, è riservato al
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che
abbia tutti i requisiti all'uopo
richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità
delle norme che
saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo
concorso pubblico.
(Giurisprudenza)
10. (Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche). - Per
le operazioni relative
all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una
commissione paritetica
presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente
generale e composta da sei
rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei
dipendenti statali designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la
quale dovrà pronunciarsi
sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza
tra le attuali e le nuove
qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4
nonché su ogni altra
questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole
amministrazioni in sede di
applicazione degli stessi articoli.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno
la metà dei suoi
componenti e a maggioranza dei presenti.
(Giurisprudenza)
11. (Espletamento dei concorsi). - I concorsi per l'assunzione di personale
banditi alla data di
entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno
inquadrati nelle qualifiche
funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed
ai criteri previsti per
l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei
precedenti articoli concernenti il
personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.
I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 21
aprile 1972, n. 472 (13/a), in via di svolgimento o già banditi alla data di
entrata in vigore della presente
legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati
nella settima qualifica
funzionale con i criteri e le modalità di cui al precedente comma. L'ammissione
al corso e le nomine
nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie previste dagli
articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n.
701 (14),
indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai
corsi, salvo quanto
prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972,
n. 472 (13/a).
(Giurisprudenza)
12. (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - Ai concorsi pubblici
potrà partecipare il
personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in
servizio da almeno cinque
anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio
prescritto, salvo che questo non
sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.
13. (Titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi
articoli e quanto previsto
dai profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è
prescritto il possesso dei seguenti
titoli di studio:
1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le
qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche
3ª e 4ª;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche
5ª e 6ª;
4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.
(Giurisprudenza)
14. (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti
aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di
cinque anni, maturata
nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo
di studio richiesto ai
candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo
di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata
equipollente
all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato
titolo all'inquadramento nella
stessa qualifica.
La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può
essere acquisita soltanto in un
profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò
risulti espressamente dal
profilo professionale della qualifica di accesso.
(Giurisprudenza)
15. (Congedo ordinario). - Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni
lavorativi da fruirsi
irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due
soluzioni, salvo eventuali
motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo
dei congedi entro il primo
semestre dell'anno successivo.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al
successivo articolo 133.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente
legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore
di permesso retribuito sia
per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola
superiore della pubblica
amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola
dell'obbligo.
(Giurisprudenza)
16. (Aspettativa sindacale). - Il numero dei dipendenti da collocare in
aspettativa per motivi
sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249
(15), è fissato in 80 unità
complessive.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni
sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al
precedente comma verrà
annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in
servizio (15/a).
(Giurisprudenza)
17. (Abolizione dei rapporti informativi). - Sono aboliti i rapporti informativi
ed i giudizi complessivi
annuali.
Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la
conferma in ruolo nonché i
rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che
ha titolo per accedere a
posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera
a), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (16), avendo riguardo alle
posizioni del nuovo
ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
(Giurisprudenza)
18. (Sanzioni disciplinari e note di demerito). - Il servizio prestato nell'anno
non viene valutato ai fini
della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al
livello retributivo superiore
nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni
disciplinari di cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (17), esclusa la
censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento,
senza valida
giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di
presentare al consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni
dell'interessato.
Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo
all'anno considerato e
le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di
febbraio.
Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente
interessato una nota di
demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.
19. (Ruoli unici nazionali). - Con la legge-quadro sul pubblico impiego verrà
costituito l'organo
centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per
l'istituzione dei ruoli
unici nazionali del personale medesimo.
20. (Riserva di posti carriera diplomatica). - Nei concorsi di ammissione alla
carriera diplomatica il
15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari
esteri con qualifiche
corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa
amministrazione, in possesso del titolo
di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno
cinque anni di effettivo
servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove
corrispondenti qualifiche.
I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno
conferiti agli idonei.
21. (Organizzazione del lavoro). - L'organizzazione del lavoro dei pubblici
dipendenti sarà ispirata al
principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto
individuale e la
qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni
livello, la mobilità ed il
perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai
valori di democrazia,
funzionalità, buon andamento e imparzialità.
Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a
specifici progetti per il
raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito
delle strutture delle
amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali,
particolarmente quando l'azione
amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di
progettazione e di programmazione, di
verifica dei risultati conseguiti.
L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento
alla realtà
operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità,
di efficacia e di redditività
dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo
coordinamento tra i vari livelli
dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da
parte della collettività
nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e
concerti esterni non necessari.
22. (Produttività e rendimento). - Per il raggiungimento delle finalità di cui
al precedente articolo 21
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in
materia di organizzazione
del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi
ispiratori contenuti nello
stesso precedente articolo.
Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e
al miglioramento
dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di
idonee metodologie di
valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di
esecuzione differenziati
secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.
Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di
relazione annuale al
Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di
produttività e di altre
idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di
programmi triennali di progressivo
incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle
singole Amministrazioni.
Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini
dell'accelerazione o del
rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.
(Giurisprudenza)
23. (Conservazione delle attribuzioni). - Fino a quando non sarà provveduto
all'inquadramento del
personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al
precedente articolo 3, nulla
è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente
alla data dell'entrata in vigore
della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.
(Giurisprudenza)
24. (Stipendi). - A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1°
luglio 1978 agli effetti
economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che
individuano corrispondenti livelli
retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui
lordi iniziali:
primo livello . . . . . . . . . . .
. . . . . L. 1.800.000
secondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 2.196.000
terzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 2.556.000
quarto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 2.790.000
quinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 3.150.000
sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 3.600.000
settimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 4.500.000
ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza
demerito nel livello di
appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante
del 16 per cento dello
stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima,
sono corrisposti
aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per
la classe stessa per ogni
biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio
maturati in ciascuna classe
sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al
successivo articolo 133.
Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative
all'aumento anticipato di
stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 (17/a).
(Giurisprudenza)
25. (Attribuzione nuovi stipendi). - Ai fini della determinazione del nuovo
stipendio spettante, dal 1°
luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato
nelle qualifiche funzionali ai
sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico
complessivo annuo lordo
spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di
cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734 (18), aggiunzioni previste dai decreti del Presidente
della Repubblica 11 maggio
1976, n. 268 (19), 16 aprile 1977, n. 116 (20) e 21 novembre 1978, n. 718 (21),
nonché per la
valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.
Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto
dall'ultimo comma
dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (18), e quello stabilito
dall'articolo 202 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (17/a), o da disposizioni
analoghe.
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato,
sia inferiore allo
stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo
stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra
quelli conseguibili nel
livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche
convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al trattamento stesso.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio
convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore
agli scatti convenzionali concessi.
Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15
novembre 1973, n. 734 (18), e
all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412 (22), sono riassorbiti con la
successiva progressione
economica, per passaggi di livello.
Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano,
ai fini della
determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a
75 del titolo III, capo I, della
presente legge.
Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale
dell'Istituto superiore di
sanità ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 (23), è
determinato annualmente, con la
legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale
dell'Istituto stesso
dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734
(23/a), e dell'assegno
pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23), iscritte nel
bilancio di previsione per l'anno
1979, nonché di quella occorrente per la corresponsione al personale della
carriera dei dirigenti di
ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma
dell'articolo unico della
predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23).
La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione
diretta della radice
quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo
derivante
dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto
parametrale.
Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori
del predetto Istituto la
misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno
speciale mensile di cui al
secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964 (23).
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal
proprio ordinamento di
settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di
legazione e di primo
segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli
impiegati dello Stato
inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione
economica per anzianità di
servizio indipendentemente dal grado rivestito.
Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento
stabilito per il primo
dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati
dello Stato inquadrati
nell'ottava qualifica funzionale.
Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti
articoli 4 e 24 nonché il
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova
posizione, anche ai fini
dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili
nella qualifica per classe e
scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo
immediatamente superiore a
quello percepito nella precedente posizione.
Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo
comma del presente
articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini
della ulteriore progressione
economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore
agli scatti convenzionali concessi.
26. (Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed
ambientali). - Il
personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo
dei custodi e guardie
notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805 (24), e che non abbia ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero
dell'interno il
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal
regio decreto 31 dicembre
1923, n. 3164 (25), può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del
rapporto di impiego,
l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione
di cui all'ultimo comma
del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto
del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (24), purché in possesso di tutti i
requisiti previsti dal testo unico
degli impiegati civili dello Stato.
Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli
interessati, deve essere
presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero
dei beni culturali ed
ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo
comma del presente articolo,
un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione
dei posti che hanno
formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.
(Giurisprudenza)
27. (Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi). -
Il personale del lotto
di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 (26) e successive
modificazioni ed integrazioni, è
inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 1978 ed
economica dal 1° luglio 1978:
a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi
avventizi;
b) V qualifica ricevitori.
Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978
o dalla data di
assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai
sensi del precedente
comma, si considera:
a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il
trattamento economico
complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione
se successiva per
stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma,
della legge 15
novembre 1973, n. 734 (23/a), aggiunzioni previste dai decreti del Presidente
della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268 (26/a), 16 aprile 1977, n. 116 (26/b) e 21 novembre 1978, n.
718 (26/c), nonché
per la valutazione ai fini dall'anzianità di servizio;
b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito
dallo stipendio
convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della
carriera esecutiva
amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo
previsto dall'articolo 18, primo
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (26/d), e degli altri emolumenti
indicati al precedente
punto a).
Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media
compresa tra 24 e 302
milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam pari all'1,30 per
cento dell'importo eccedente i
24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno
conseguito una riscossione
media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad
personam di lire 1.014.000. Dal
1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati
della gestione di una ricevitoria
un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire
8.500.000 da calcolare come
segue:
0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000;
0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000.
L'assegno ad personam, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri
miglioramenti economici
derivanti dai rinnovi contrattuali.
In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e
reggenti) fino all'entrata in
vigore della presente legge sono irripetibili.
Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al
testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (27), e successive
modificazioni,
concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di
età stabilito per il
collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera a), della legge 6
agosto 1967, n. 699 (27/a), è
ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà
collocato in pensione nell'arco di
tre anni.
Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei
confronti del personale
del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà
provveduto ad
adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione
della qualifica funzionale,
nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del
lotto.
Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677 (27/a), e successive modificazioni (27/b).
28. (Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto). -
Le spese di gestione
previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
(27/a), convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32
del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (28), fino a quando non saranno
emanate nuove
disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con
diritto al rimborso nella misura
e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive
modificazioni.
Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le
retribuzioni al personale
del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad
essere prelevate dai fondi della
riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86
del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933 (27/a) e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio
1940, n. 1077 (27/a).
29. (Trattamento di quiescenza del personale del lotto). - Con decreto del
Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del
tesoro, da emanarsi entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il
"Fondo trattainento quiescenza ed
assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6
agosto 1967, n. 699 (27/a).
Con lo stesso decreto saranno stabilite:
a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente,
di cui all'articolo 3 della
sopracitata legge n. 699 (27/a), fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla
corresponsione degli
assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al
1° gennaio 1978 e le
pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data,
ad eccezione di quei
compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione
al personale del lotto della
qualifica funzionale;
b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978,
della indennità di
buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già riconosciuti
utili nell'ordinamento
dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità
maturate;
c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;
d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività
dell'Ente;
e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).
Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del
lotto continueranno ad
essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro,
secondo le norme e con le
modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello
Stato di quelle con
decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.
Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita
salvo adeguamento e
riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive
alla stessa data del 1°
gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il
periodo compreso fra la data di
decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica
(28/a).
(Giurisprudenza)
30. Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo). - Ai fini
dell'inquadramento nelle
qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla legge 22 dicembre
1960, n. 1600 (29), ferme restando le altre disposizioni della presente legge,
si ha riguardo alle mansioni
svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà
adottato apposito decreto del
Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda,
quarta, sesta e settima a
seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere,
rispettivamente, ausiliarie,
esecutive, di concetto e direttive.
E' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (29/a).
Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato
nelle categorie prima,
seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
(30), e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non
di ruolo corrispondenti a
quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (31), e
successive modificazioni, è
corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto
dall'articolo 24 della presente
legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti
periodici biennali del 2,
50 per cento.
Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di
assunzione se
successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma
dell'articolo 25 della
presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di
riferimento, sono attribuiti gli
aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente
superiore a quello
stesso importo.
Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica
l'articolo 2 della legge 4
febbraio 1966, n. 32 (32), riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta
e confermando lo stipendio
iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque
retrodatare l'inquadramento in
ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data
anteriore al 1° luglio 1978 agli
effetti economici.
(Giurisprudenza)
31. (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali). - Il sottoelencato
personale civile assunto
dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate,
in servizio alla data del 30
aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del
limite di età e del titolo di studio,
è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle
categorie del personale non di
ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937,
n. 100 (30) e successive
modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo
corrispondenti a quelle previste per gli
operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (31) e successive modificazioni,
a seconda delle
mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con
l'attribuzione, a decorrere
dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento
economico previsto per le
categorie stesse dal precedente articolo 30.
Presidenza del Consiglio dei ministri:
personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 1967, regolarmente
retribuito a carico del bilancio dello Stato (32/a);
personale retrihuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento
di mansioni di tipo
direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il
coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica.
Ministero di grazia e giustizia:
personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 3
gennaio 1960, n. 103;
dattilografi e stenodatti ografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge
11 agosto 1973, n. 533 (33);
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568
(34);
Ministero della difesa:
personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483
(35);
personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero
ai sensi degli articoli 10
e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 (36);
Ministero degli affari esteri:
personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge
17 luglio 1970 n. 569
(37). In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale
personale non si applica il
penultimo comma del presente articolo;
traduttori ed interpreti di cui all'articolo 24, ultimo comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (37);
personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo
sviluppo per esigenze
connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5,
lettera i), della legge 15
dicembre 1971, n. 1222 (37);
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito
ai sensi dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (37);
personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979,
n. 38 (37), in servizio
presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.
Ministero delle finanze:
personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 gennaio
1960, n. 103 (38).
Ministero dei lavori pubblici:
personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969 n. 1013 (39), e
degli articoli 5 e 6 del decreto del presidente della Repubblica 20 settembre
1973, n. 1186 (39/a).
Ministero dei trasporti:
personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge
22 dicembre 1973, n.
825 (40).
Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 luglio 1973,
n. 428 (41), convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge
prestazioni di stabile
collaborazione con le mansioni:
ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896 (42);
di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di
fattura.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio
1956, n. 562 (43) e
successive modificazioni.
Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della
programmazione economica,
ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di
inquadramento, si ha riguardo
alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo
nonché della somma pari
all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale
che, a partire dalla
medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.
Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 (43/a),
e successive
modificazioni ed integrazioni, degli artt. 11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970,
n. 569 (43/b), dell'articolo
17 della L. 9 febbraio 1979, n. 38 (43/b), degli articoli 10 e 11 della legge 27
dicembre 1973, n. 838
(43/c), dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1973, n. 1186 (39/a),
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013 (39/a), degli articoli 4 e
5 della L. 16 maggio 1956,
n. 562 (43), e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24
luglio 1973, n. 428 (41),
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22
dicembre 1973, n. 825 (40), il
servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge è considerato servizio
non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento
non potrà comunque
avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1°
gennaio 1978 e al 1° luglio
1978.
Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli
11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569 (43/b), inquadrato nelle categorie
del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (43/d), potrà continuare a prestare
servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale,
coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.
In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui
al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello
stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.
Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio
1966, n. 32 (43/e), con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio
richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della
qualifica di riferimento.
(Giurisprudenza)
32. (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale). - Gli assistenti
sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data
del 30 aprile 1979, in relazione
alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e
delle loro famiglie, a
svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in
possesso dei diplomi di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di
tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del
precedente rapporto, e su
parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del
personale non di ruolo
prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
(43/d), e successive
modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo
iniziale previsto per la
sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per
cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a
carattere fisso e continuativo
presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del
precedente comma sarà
attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i
futuri aumenti retributivi a
qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio
1966, n. 32 (43/e), con
riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento
in ruolo che compete nella
posizione iniziale della qualifica di riferimento.
33. (Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia). - Il personale
che al 30 aprile 1979
risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del
Corpo degli agenti di
pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, se in possesso di tutti
i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio,
è collocato, a domanda da
produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non
di ruolo dello Stato,
classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta
a quelle della tabella I
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (43/f), e successive
modificazioni ed
integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso
è stato assunto.
Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo
iniziale della prima
qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per
cento.
(Giurisprudenza)
34. (Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo). - Il personale
ispettivo, direttivo e
docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 8 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (44), può optare, entro sessanta giorni
dall'entrata il vigore della
presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico
dell'amministrazione presso cui
presta servizio. Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha
conseguito il parametro 397
alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini
dell'inquadramento nelle
qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro
330 e 280 è equiparato ai
segretari principali. Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al
personale della carriera direttiva
con qualifica di direttore aggiunto di divisione.
Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in
soprannumero e in tale
posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la
determinazione delle
dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5.
Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato
giuridico e di trattamento
economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.
Il servizio prestato nel
ruolo di provenienza e valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel
ruolo di inquadramento.
(Giurisprudenza)
35. (Inquadramento personale ex imposte di consumo). - Il personale delle
abolite imposte di
consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro 21
aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data
del 1° gennaio 1978 ai
sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (45),
è inquadrato, salvo
quanto previsto nei successivi commi, della qualifica funzionale settima, sesta,
quarta e seconda, con
decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto
riguardo alle funzioni
determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del
Ministro delle finanze n. 7/3726
del 4 agosto 1977, amanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della
legge 4 agosto 1975, n.
397 (46).
Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948
e 14 luglio 1969 è
escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.
Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le
sotto elencate qualifiche
è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato:
impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta
qualifica;
capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere
principale e impiegato
di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica;
direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore
centrale: ottava qualifica.
Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le
qualifiche terminali
delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente
previste nei regolamenti dei
comuni di provenienza, è collocato nella qualifica funzionale immediatamente
superiore a quella nella
quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive
carriere.
Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel
preesistente
ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si
procede ad un nuovo
inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti
stessi.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le
promozioni di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
649 (45).
Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato
articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 649 (45), comporti l'inquadramento nella
qualifica funzionale superiore,
si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo
inquadramento nella
suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo.
Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti
l'inquadramento nella
qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento
economico nella
qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della
promozione.
36. (Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo).
- Per la
determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si
considerano le voci
retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici,
nonché le aggiunzioni di cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 (47), 16
aprile 1977, n. 116 (48) e 21
novembre 1978, n. 718 (49), e quanto attiene alla valutazione, ai fini
economici, dell'anzianità di
servizio.
Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento
nella qualifica
funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di
un tredicesimo, nonché
della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in
vigore dalla data del 1°
luglio 1978.
L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi
dal 1° luglio 1978 alla data
di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai
sensi del precedente comma
per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo
stipendio, a titolo di indennità
di contingenza.
Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei
confronti del personale di
nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° febbraio
1977, n. 12 (50), convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n.
91.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del
punto di contingenza
spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo
nazionale di lavoro 21 aprile 1940
e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649
(50/a), è adeguato alla
misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio
1975.
La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita
da un dodicesimo dello
stipendio annuo previsto per qualifica di competenza, nonché dall'indennità di
contingenza spettante
per il mese di dicembre di ciascun anno.
37. (Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo). - Per
i trattamenti di
pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il
personale delle abolite imposte di
consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (50/a), salvo quanto previsto dal successivo
comma.
Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di
previdenza INPS regolato
dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 (51), e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni
di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (52), fermo restando il diritto alle indennità comunque
spettanti per la
risoluzione del rapporto di lavoro.
38. (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori). - (53).
39. (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori in servizio
al 1° luglio 1978). - Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa
di cui agli articoli 148, 169 e
178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (54),
e successive
modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o
dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica
funzionale di riferimento di cui al
precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo
lordo della qualifica
statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto
decreto n. 1229 (54), costituito
dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15
novembre 1973, n. 734
(55), dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268 (47), 16
aprile 1977, n. 116 (48) e 21 novembre 1978, n. 718 (49), nonché da quanto
attiene alla valutazione ai
fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo
la stessa anzianità di
servizio dell'interessato.
Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore
allo stipendio iniziale
della qualifica funzionale di riferimento, ai fini della indennità integrativa
si considera il predetto
stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo
stipendio della qualifica
di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o
scatti, anche convenzionali,
di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano
stati computati aumenti di
stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai
fini dell'indennità
integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore agli
scatti convenzionali.
Per gli uffici giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio
1978 abbiano un'anzianità di
servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione
dell'indennità integrativa di cui al
presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la
settima e la quinta qualifica
funzionale.
40. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali). - I
segretari comunali con
parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1°
gennaio 1978 ed economici dal
1° luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava
al compimento dell'anzianità
prevista dalle forme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario
capo, previa dichiarazione
scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità
previste dalle vigente
disposizioni.
Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava
qualifica funzionale:
i segretari capi titolari di comuni della classe terza;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 387 e superiore;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 307, previa
dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta
dichiarazione gli interessati
potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento
dell'anzianità prevista dalla tabella
D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749
(56), per il
conseguimento del parametro di stipendio 387.
In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno
1972, n. 749 (56), i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale
previa dichiarazione di cui
al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal
Ministero dell'interno, secondo
la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra
provincia, nell'ambito regionale,
rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del
medesimo decreto.
I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della
soppressa qualifica di
segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8
giugno 1962, n. 604 (56) e
dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 (56), e della qualifica di
segretario generale di 2ª
classe espletati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (56),
saranno inseriti nelle
graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per
la copertura di posti
di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente
legge.
Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame
integrato con quello
che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli
posseduti.
Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che
sarà stabilito con decreto
del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di
rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, del tesoro, nonché dell'Associazione nazionale comuni d'Italia,
della Unione province
d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente
rappresentative in campo
nazionale.
(Giurisprudenza)
41. (Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali). - Ai fini della
determinazione del nuovo
stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se
successiva, al personale collocato
nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il
trattamento economico
complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione
se successiva, per
stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973,
n. 734 (56/a),
aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976,
n. 268 (57), 16 aprile
1977, n. 116 (58) e 21 novembre 1978, n. 718 (59). Si considera altresì
l'importo corrispondente ad un
aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di
inquadramento per ogni
tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità
di segretario comunale fino alla
data del 30 giugno 1978, e per un massimo di sei trienni, con esclusione dei
primi tre anni di servizio.
Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente
articolo 25.
Il compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della
legge 8 giugno 1962, n.
604 (56), agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni
della classe quarta è pari
allo stipendio iniziale della settima qualifica.
Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla
provincia ai sensi
dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (56/a),
per gli atti di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604
(56), è attribuita al
segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino
ad un massimo di un
terzo dello stipendio in godimento.
TITOLO II
Personale della scuola
Capo I
Norme relative al personale della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato
(Giurisprudenza)
42. (Categorie di personale). - Il presente titolo si applica al personale
statale della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali dello Stato, che
svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:
ispettivo tecnico-periferico;
direttivo;
docente;
educativo;
non docente.
43. (Funzioni). - Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al
precedente articolo 42
sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 (60) e n. 420
(60), e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel
successivo articolo 45 per il
personale non docente.
44. (Ordinamento del personale). L'ordinamento del personale della scuola si
articola in otto
qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al
successivo articolo 50.
45. (Qualifiche e profili professionali). Le qualifiche funzionali del personale
non docente dovranno
conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati
con le modalità di cui
all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (61), sentita una apposita
commissione, i profili delle
singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente
articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di
Stato o per sua
delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti
dell'amministrazione
e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale,
è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo
comma, della presente
legge.
(Giurisprudenza)
46. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali). - Il personale in servizio alla
data del 1° giugno
1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa
data ed economici dal 1°
aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e
secondo le seguenti
corrispondenze:
nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli
educandati, gli aiutanti
cuochi e gli aiutanti guardarobieri;
nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti
della scuola materna;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;
nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto
il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;
nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è
richiesto il diploma di laurea o il
diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai scnsi della nota 2 alla
tabella C, annessa al
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (61/a), convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1976,
n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i
vice rettori aggiunti del
ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;
nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale
direttivo.
Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia
la qualifica di applicato
superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla
senza scrutinio o l'abbia
comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è
collocato in un livello
retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.
Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979,
abbia la qualifica di
segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza
scrutinio o l'abbia comunque
conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato nella
sesta qualifica ai soli fini
retributivi.
L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche
nei confronti del
personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato
od equiparata e della
carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata
in vigore della presente
legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro
297. Detto inquadramento
avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente
ordinamento per lo scrutinio
alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei
criteri indicati nel presente
articolo.
Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979
l'inquadramento nelle
qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di
nomina ed economica dal 1°
aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa
ultima data l'inquadramento
nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento
di nomina ed economica
dalla effettiva assunzione del servizio.
Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse
anteriore al 1°
giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene
fissata a questa ultima
data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1° giugno 1977
ai fini della
determinazione del maturato economico della vecchia carriera.
(Giurisprudenza)
47. (Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica). - L'assunzione
del personale di cui
al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso
alla qualifica funzionale
immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni
senza demerito,
indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
qualifica funzionale
superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare
tipo di attività tecnica o
specialistica.
I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio
1974, n. 420 (61/a), si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e
dalla III alla IV qualifica per
una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una
aliquota di posti del 30 per
cento.
Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni
previste dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (61/b), per
il passaggio dalla III
alla IV qualifica.
Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data
di entrata in vigore del
nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di qualifica
quella di carriera.
48. (Riserva di posti del personale non docente). - [Nel primo concorso
successivo
all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per
cento di tutti i posti
disponibili nelle varie qualifiche funzionali è riservato al personale in
servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente inferiori]
(61/c).
49. (Passaggio dalla II alla III qualifica). - Nella prima applicazione della
presente legge, i posti
disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante
concorsi riservati per titoli
al personale non docente inquadrato nella II qualifica.
Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente
comma dovrà
complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il
numero delle unità di
personale interessato.
(Giurisprudenza)
50. (Stipendi). - A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1°
aprile 1979 agli effetti
economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nelle
qualifiche funzionali
competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . L.
1.800.000
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . .
" 2.196.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . .
" 2.556.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . .
" 2.790.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . .
" 3.600.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . .
" 3.924.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . .
" 4.500.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . .
" 5.400.000
Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza
demerito nella qualifica di
appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante
del 16 per cento dello
stipendio iniziale di livello.
Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima,
sono corrisposti
aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per
la classe stessa per ogni
biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio
maturati in ciascuna classe
sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità
richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del
personale che abbia
riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, nn. 417 e 420 (61/b), rispettivamente, agli articoli 94 e 16,
superiore alla censura, salvo i
maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al
decreto-legge 30 gennaio 1976, n.
13 (61/b), convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88,
immesso in ruolo con effetto
da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è
aumentata di un anno
agli effetti della progressione di carriera (61/d).
Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione
dell'indennità integrativa
speciale, della 13ª mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di
famiglia, del compenso per
lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli
assegni per il servizio all'estero,
dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari,
secondarie e
artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro
in orario notturno e festivo,
dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici
dall'articolo 28 della legge 15
novembre 1973, n. 734 (62), di eventuali assegni personali non pensionabili e di
ogni altra indennità
prevista da norme speciali.
(Giurisprudenza)
51. (Attribuzione nuovi stipendi). - Ai fini della determinazione del nuovo
stipendio spettante, dal 1°
aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche
funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento
economico complessivo lordo
annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno
annuo pensionabile
di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (61/b);
2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1977, n.
116 (63);
3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 novembre
1978, n. 711 (61/b);
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre
1976, n. 962 (61/b), per il personale non docente;
5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera
esecutiva avente
i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della
medesima carriera
avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 novembre 1978, n.
711 (61/b);
6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio
comunque prestato;
7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non
raggiunga lo stipendio
iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita come
segue:
lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1°
aprile 1979;
ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo
inferiore, dal 1° gennaio
1980;
l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.
Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per
maturata anzianità,
ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di
stipendio iniziale,
attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica
funzionale o la differenza con la
classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.
Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato
per le posizioni
iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di
entrata in vigore della
presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono
dovute, negli importi e alle
scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in
ruolo dopo il 1°
aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che
abbia un numero di ore
inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente
prsonale di ruolo le somme
predette sono dovute in proporzione.
Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo
stipendio iniziale di
qualifica, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica
stessa per classi e scatti e con la
eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al
trattamento stesso.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la
posizione cconomica per
retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo
anche con effetto
successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della
vecchia carriera e
successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i
criteri di cui al presente
articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel
preesistente
ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o
di carriera si procede
ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data
del conseguimento dei
miglioramenti stessi.
Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera che,
se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica
superiore, si procede, con
effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica, secondo i criteri
stabiliti nel presente articolo.
All'articolo 82 del decreto del Presidente della Reppubblica 31 maggio 1974, n.
417 (63/a), le parole
"di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".
Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale
direttivo è valutato, ai fini
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (63/a),
convertito, con modificazioni, nella
legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.
Il disposto di cui all'art. 82 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (63/a), come
modificato dal nono
comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle
istituzioni educative statali
ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera
immediatamente inferiore
(63/aa).
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio
convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore
agli scatti convenzionali concessi.
Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla
data del
1
° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra
determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la
classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.
Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed
artistica sono estese le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma, del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (63/a), convertito nella legge 26 luglio
1970, n. 576.
(Giurisprudenza)
52. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di
cambiamento di
posizione giuridica). - Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante
concorso, di personale
statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica,
nella posizione stipendiale che
comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello
spettante. A tal fine
sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli
aumenti periodici necessari,
anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante
nella precedente
qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la
successiva classe di stipendio, il
personale interessato è collocato in tale ultima classe.
Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti
aumenti di stipendio
convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore
agli scatti convenzionali concessi.
Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è
inquadrato nella classe di
stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in
godimento, con
l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente
a 4 aumenti periodici
nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.
(Giurisprudenza)
53. (Personale non di ruolo). - Fatto salvo quanto disposto dal precedente
articolo 51, quarto
comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni
vigenti, al personale
docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio
iniziale del personale di
ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore
all'orario settimanale di
servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento
economico di cui al precedente
comma è dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore
agli studi od altro
organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono
attribuiti aumenti periodici
per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione
del 2,50 per cento calcolati
sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari
dell'Accademia nazionale di danza alle
quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, provvisto di
un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel
precedente articolo
51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento,
sono attribuiti gli aumenti
periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari
per assicurare uno stipendio di
importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico
complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una
progressione economica di
carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle
attribuite ai docenti laureati
di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario
con trattamento cattedra
(63/b).
(Giurisprudenza)
54. (Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola
materna, elementare,
secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni educative). - A decorrere dal
1° aprile 1979 ed in
attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale
ispettivo tecnico-periferico e
direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella
seguente misura annua
lorda:
ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire
1.500.000;
personale direttvo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.
La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse
all'esercizio della funzionale
direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.
L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che
non comporti
l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni
scolastiche.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità.
Al personale direttivo con qualifica di vice direttore, di vice direttore e di
vice direttice e al docente
che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio
1974, n. 417 (64), sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento
dello stesso, la indennità è
corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione
dell'istituzione educativa o scolastica, nei
periodi in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore,
al direttore e alla direttrice
titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici
affidati in reggenza perché privi
di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi
del citato articolo 3, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (64),
l'indennità è
corrisposta nella misura della metà di quella prevista per il personale
direttivo incaricato.
Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo
stipendio in godimento, in
misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di
servizio fino a 5 anni.
Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica
14 settembre 1978, n. 567 (64), è modificato come segue:
(65).
55. (Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente). - Nei
riguardi del personale
non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i
rapporti informativi e i
giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (66).
Restano salve le relazioni previste dall'articolo 17, secondo comma, della
presente legge, per la
conferma in ruolo.
56. (Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice
degli educandati femminili
dello Stato). - Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e
vice direttori degli educandati
femminili dello Stato previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del
Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (64), sono ammessi rispettivamente anche gli
istitutori e le istitutrici
dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato,
dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e
abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
(Giurisprudenza)
57. (Passaggi di ruolo). - I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a), possono essere disposti, oltre che da
un ruolo ad un altro
superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono
consentiti i correlativi passaggi
inversi (66/b).
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale
insegnante diplomato delle
scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne,
fermi restando i
requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 (66/a).
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417
(66/a), s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.
58. (Trasferimenti a domanda). - Nella tabella di valutazione di cui al secondo
comma dell'articolo
68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (66/a),
sarà previsto un
punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo,
docente ed educativo, che
sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.
Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420 (66/a), sarà previsto un punteggio particolare per il
personale non docente che sia
rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
59. (Assegnazioni provvisorie di sede). - La concessione delle assegnazioni
provvisorie di sede, di
cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 (66/a), è limitata
alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla
famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze
di salute.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale
delle istituzioni educative
statali.
Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei
limiti di cui al
citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417 (66/a), nel senso
indicato dal presente articolo.
(Giurisprudenza)
60. (Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra). - Ai fini
dei trasferimenti
d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di
cattedra, nella tabella prevista
dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417 (66/a), sarà
previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di
titolarità e, subordinatamente,
nella sede.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale
delle istituzioni educative
statali.
Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per
soppressione di posto del
personale non docente.
(Giurisprudenza)
61. (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo,
docente, educativo e non
docente). - La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,
educativo e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle
istituzioni educative statali
per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a
comportamenti degli alunni è
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli
alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità
del predetto personale
verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave,
l'Amministrazione si surroga al
personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie
promosse da terzi (66/cost).
62. (Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e
supplenze). - Il servizio
militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze
al personale docente,
educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative.
L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità
ed i termini per la
formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e
delle supplenze al
personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del
servizio militare secondo
criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di
ogni grado e ordine di
scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.
(Giurisprudenza)
63. (Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il
personale delle scuole ed
istituzioni statali aventi particolari finalità). - Al personale direttivo,
docente ed assistente educatore
delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni
e classi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (66/a), è
riconosciuta, ai fini del
trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del
periodo di servizio
effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi,
sino alla entrata in
vigore della presente legge.
Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente
delle scuole carcerarie.
64. (Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417).
- (67).
65. (Idonei di precedenti concorsi). - Le disposizioni di cui all'articolo 1
della legge 8 aprile 1976, n.
184 (68), sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di
concetto amministrativa della
Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica della pubblica
istruzione riservati al
personale interno e banditi in applicazione dell'articolo 8 del decreto del
presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077 (68/a).
Il personale di cui al precedente comma conseguirà la nomina in prova secondo
l'ordine di
graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della graduatoria stessa,
via via che si rendono
disponibili i posti nella relativa dotazione organica.
Capo II
Norme relative al personale dei conservatori di musica, delle
Accademie di Belle Arti e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
(Giurisprudenza)
66. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali). - In attesa della revisione del
trattamento giuridico
ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti e delle accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a
dette istituzioni sarà data
in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle
università, il suddetto personale
in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche
funzionali, ai fini giuridici
dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla
qualifica rivestita al 1° giugno
1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;
nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori
dl cui alla tabella G,
quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 131 (68/b), convertito,
con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del
decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13 (68/b) convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88,
fruenti di stipendio
corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle
arti; il personale della
carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;
nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri
I, II e III, fruenti di
stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243, il
personale della carriera direttiva
con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.
Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13 (68/b)
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato
nella settima qualifica,
consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità
prescritta dal vecchio
ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.
Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla
tabella C1 allegata alla legge
13 marzo 1958, n. 165 (68/b), immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 1981-82 sarà
collocato direttamente nell'ottava qualifica.
Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica,
delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si
applicano le norme e le
decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo
I della presente legge.
Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in
quanto applicabili, le
norme di cui al capo I del presente titolo.
Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di
permanenza stabiliti per il
conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati
di due anni per ciascuna
classe.
Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto
da data anteriore al 31
maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno
agli effetti della
progressione di carriera.
(Giurisprudenza)
67. (Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico
e valutazione della
specifica professionalità). - Le graduatorie per il conferimento degli
incarichi di insegnamento nei
conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale
di danza e
nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della
regia e della recitazione,
sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal
direttore.
Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve
compilare la
graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal
collegio dei docenti tra i
nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala
nazionale le categorie dei
docenti dei conservatori e delle accademie.
Le commissioni si rinnovano ogni due anni.
Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il
consiglio nazionale della
pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di
studio e di servizio potranno
essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e
professionali potranno essere assegnati
non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24
per tali ultimi titoli non
saranno inclusi nelle graduatorie.
Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine
saranno conferite dal
direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo.
Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla
base delle
graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso
ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo
degli istituti delle graduatorie
e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero
della pubblica
istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del
Ministero della pubblica
istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale
di danza e
all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo e il
secondo comma dell'articolo
17 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (69), le cui disposizioni rimangono ferme
per gli altri istituti di
istruzione artistica.
(Giurisprudenza)
68. (Cumulo di impieghi). - Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 (69/a), devono essere interpretati nel senso che il divieto
di cumulo ivi previsto
non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di
cui al successivo articolo 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di
altre attività presso enti
lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che
seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti
delle accademie di
belle arti (69/b).
(Giurisprudenza)
69. (Contratti di collaborazione). - I conservatori di musica, per lo
svolgimento di attività didattiche
ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo,
possono stipulare contratti
di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre
istituzioni di produzione musicale,
previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.
Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti
del personale docente
dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di
amministrazione del
conservatorio.
Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica,
vengono disposti secondo
l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al
conferimento degli incarichi di
insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente
all'insegnamento di discipline
corrispondenti all'attività artistica esercitata.
I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente
rinnovati nel caso in cui
il posto non venga occupato da un professore di ruolo.
I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha
carattere onnicomprensivo e
deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete
ad un docente di ruolo
alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle quote
di aggiunta di famiglia e di ogni
altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso
viene calcolato con
le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di
stipendio del personale di
ruolo.
Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e
delle accademie di
belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di
rispettiva competenza (69/b).
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione
sarà iscritto, in apposito
capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori
per la stipula dei contratti
di collaborazione.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, provvederà ogni anno
alla ripartizione di tale
stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
(69/c).
(Giurisprudenza)
70. (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio). - Il
personale docente che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita
attività presso enti lirici o
istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di
dipendenza organica per l'una o
l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
salvo proroga per un termine
comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni
interessati (69/d).
Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della
presente legge, non si dà
luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 (70), e
successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente
comma.
I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la
qualità di titolari hanno la
precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula
del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere
rinnovato per periodi non
superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
In tali casi i posti restano indispodibili per l'intera durata del contratto.
Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo
al personale contemplato
nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del
trattamento economico
complessivo in godimento da parte dei singoli intcressati all'atto dell'opzione
con le esclusioni indicate
nel precedente articolo 69. Dopo un Quinquennio di attività contrattuale il
compenso è rivalutato
secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il
compenso stesso risulti
inferiore allo stipendio della seconda classe.
Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscado anche di trattamento di
pensione ordinaria, i
compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura
non superiore all'importo
della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal
riordinamento dei trattamenti
pensionistici.
TITOLO III
Personale docente e non docente delle università e degli istituti
di istruzione universitaria
Capo I
Personale docente
71. (Progressione economica). - La progressione economica dei docenti di ruolo
delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali
di stipendio con un aumento
costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed
in successivi aumenti
biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo
quanto disposto dal successivo
articolo 72, quarto comma.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
(Giurisprudenza)
72. (Trattamento economico dei professori universitari, dei professori
incaricati esterni e degli
assistenti di ruolo). - Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo
stipendio spettante all'assistente
con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.
La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si
consegue al compimento del
16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante
per i servizi pre-ruolo ai
sensi delle norme vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione
economica allo stipendio del
dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi
derivanti dalle norme sulle
carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.
Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterdi è attribuita la
classe iniziale di stipendio
corrispondente al parametro 250.
Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al
secondo comma
dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (70/a), è attribuita la
classe di stipendio
corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi
biennali di stipendio con
una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio
iniziale, salvo poi il
conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento
dell'ultima classe.
Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di
incarico è attribuita la classe
di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i
normali aumenti biennali in
ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.
Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato
esterno universitario o per
l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro
che ricoprono altro ufficio
con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque,
fruenti di un reddito di
lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cedto delle classi di
stipendio previste per gli
incaricati esterni.
Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto
disposto col successivo
articolo 81, quarto comma.
Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti
biennali.
Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli
assistenti di ruolo, prevista
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (71), è
ridotta di due anni per
coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo
comma dell'articolo 8 della
legge 26 gennaio 1962, n. 16 (70/a), ai fini del conseguimento delle successive
classi stipendiali o degli
aumenti biennali di stipendio.
(Giurisprudenza)
73. (Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori). - L'assistente di
ruolo che acceda al ruolo
dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo
pari o immediatamente
superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non
oltre la terza classe,
conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in
godimento, comprensiva
dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e
degli assistenti in ruolo
alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il
conseguimento della classe di
stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai
precedenti articoli è ridotta di
un anno.
(Giurisprudenza)
74. (Determinazioni dei nuovi stipendi). - I nuovi stipendi di cui al presedte
capo competono sulla
base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1°
novembre 1978 per:
a) stipendio;
b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 (72);
c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1977, n. 116 (73);
d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701 (74);
e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di
servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non
corrisponda ad uno
degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di
stipendio immediatamente
superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due
anni e sei mesi.
Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui
all'articolo 72 è mantenuto con le
stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.
Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la
posizione economica
per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo
anche con effetto
successivo si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo
unicamente agli
elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel
nuovo ordinamento
retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.
Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978 abbia conseguito nel
preesistente
ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o
di carriera si procede
ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei
miglioramenti stessi.
(Giurisprudenza)
75. (Decorrenze). - Il trattamento economico di cui al presente capo decorre
agli effetti economici
dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:
a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati
che al 1° novembre 1978
abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori
di ruolo che abbiano
maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;
b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori
incaricati esterni e professori
ordinari.
76. (Ambiente di lavoro e tutela della salute). - Al personale di cui al
presente capo è attribuita
l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146 (75).
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
del tesoro saranno
opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146 (75), al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.
77. (Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto
idrografico della Marina -
Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale). - Ai
professori, di ruolo ed
incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica
e dell'Istituto idrografico
della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con
l'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.
I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero
della pubblica istruzione
che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal
Ministero stesso o dalle
Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle
competenze attribuite
all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle
sedute del Consiglio in
ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.
Capo II
Personale non docente dell'Università
(Giurisprudenza)
78. (Area di applicazione). - Le disposizioni contenute nel presente capo si
applicano al personale
non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli
Osservatori astronomici,
astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino all'effettivo inquadramento
previsto dalla legge 22
dicembre 1979, n. 642 (76), al personale delle Opere universitarie.
Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria
dell'Università degli
studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica
19 giugno 1978, n. 632 (77), dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del
personale non docente
delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante
incremento delle dotazioni organiche
dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da
immettere in ruolo.
Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.
Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche
funzionali del personale non
docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai
commi primo e secondo
dell'articolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio
prestato presso le Opere è
considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli
Istituti di istruzione universitaria
(77/a).
79. (Ordinamento). - L'ordinamento del personale non docente, di cui al
precedente articolo 78, si
articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di
professionalità e di complessità
del lavoro delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di
autonomia, del livello di
preparazione culturale richiesto.
(Giurisprudenza)
80. (Declaratoria e profili professionali). - Le qualifiche del personale non
docente universitario di
cui all'articolo 78 saranno uniformate ai principi di cui all'articolo 2.
E' istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro,
presieduta da un
sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto
rappresentanti della
pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle
organizzazioni sind cali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla
commissione di cui al
precedente comma.
La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal
successivo articolo 85,
in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e
professionalità degli interessati da
un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tale fine
saranno definiti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro
90 giorni dell'entrata in
vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di
accertamento delle mansioni e
funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le
declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 79.
La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto
appresso indicato:
V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta
specializzazione;
VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori
specializzati di rilevante interesse
scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il
quale, provvisto di particolare
qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di
apparecchiature di elevata
complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire
con autonomia il lavoro
assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali
cura la direzione
controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in
programmi di ricerca di
base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la produzione e
la responsabilità; personale
direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di
rilevante interesse scientifico,
didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di
controllo dell'efficienza e dell'uso
delle apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle
tecniche di analisi e di
coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle
valutazioni finali dei risultati;
personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici,
servizi o laboratori
complessi di notevole importanza.
Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice
d'infanzia e tecnico di radiologia,
che abbia effettivamente svolto e svolga le relative nnansioni, sarà inserito
nella VI qualifica.
Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico,
di infermiere
professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per
mansioni, a prescindere dal
titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con
profitto appositi corsi di
qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università
esclusivamente a tal fine
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
81. (Stipendi). - A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1°
marzo 1978 agli effetti
economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono
gli stipendi come indicati
nel precedente articolo 24.
Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di
appartenenza sono attribuite
altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello
stipendio iniziale di livello per i
primi 16 anni.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica
è costituita da
aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla
classe medesima per ogni
biennio di permanenza sena demerito nella stessa.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di
aumenti periodici biennali di
stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi
di stipendio sono suscettibili di
aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante
del 2,50 per cento
delle medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
(Giurisprudenza)
82. (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali). - Il personale in
servizio alla data del 1°
marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla
stessa data e ai fini economici
dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977,
secondo le seguenti
corrispondenze:
nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;
nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;
nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai
specializzati e capi operai;
nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con
parametro iniziale 148 e
terminale 275;
nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;
nella settirna qualifica: il personale delle carriere direttive.
Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche
mansioni di pulizia vengono
inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, nella terza qualifica.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di
entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei
criteri innanzi indicati.
Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1°
marzo 1978
l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della
nomina, ed economica dal 1°
marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima
data, l'inquadramento
nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica
dalla effettiva
assunzione in servizio.
83. (Attribuzione nuovi stipendi. - Ai fini della determinazione del nuovo
stipendio spettante, dal 1°
marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale
collocato nelle qualifiche
funzionali ai scnsi del precedente articolo 82 si considera il trattamento
economico complessivo lordo
annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se
successiva, per stipendio,
assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 (78)
o assegno annuo
pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766 (78/a), aggiunzioni
previste dalla legge 4 aprile
1977, n. 121 (78/b), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977,
n. 116 (78/c), dalla
legge 10 novembre 1978, n. 701 (78/b), nonché per la valutazione ai fini
economici dell'anzianità di
servizio.
Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto
dall'ultimo comma,
dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (78) e quello stabilito
dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (79).
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato sia
inferiore allo
stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo
stipendio.
Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi
di stipendio, il
personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente
superiore a tutti gli effetti.
Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale
appartenente ai ruoli della
carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e
degli Istituti d'istruzione
universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e
vesuviano, viene determinato dal
1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in
misura pari a quella spettante
agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale
anzianità, qualora più favorevole.
Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel
preesistente
ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o
di carriera, si
procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla
data del
conseguimento dei miglioramenti stessi.
Nel caso in cui dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un
passaggio di carriera che,
se ottenuto prima avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore,
si procede, con
effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica secondo i criteri
stabiliti nel presente articolo.
Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento
economico sono
gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:
1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito
nell'inquadramento;
2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante
dall'attribuzione delle classi
di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.
Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo
successivamente
alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente
legge, l'inquadramento nella
qualifica funzionale spettante è determinato sulla base del trattamento
economico derivante
dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17
della legge 25 ottobre 1977, n.
808 (78/b), e con i criteri previsti nel presente articolo.
84. (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello). - Alle qualifiche dei
singoli livelli funzionali si
accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel
semestre maggio-
ottobre.
Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni
esaminatrici e saranno
fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei
concorsi.
Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica
immediatamente inferiore in
servizio da almeno 5 anni sena demerito, indipendentemente dal possesso del
titolo di studio richiesto
per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia
specificatamente richiesto da norme di
carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o
professionale.
Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di
posti per i candidati
provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve
sarà stabilita, sentita la
commissione di cui al precedente articolo 80, all'atto della determinazione
delle declaratorie e dei
profili di cui allo stesso articolo.
Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che
abbiano una
anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a
quella a cui si concorre,
ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa
qualifica inferiore.
Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento è
considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella
carriera di provenienza.
(Giurisprudenza)
85. (Decorrenza). - Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data
del 1° luglio 1979, anche a
prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente
richiesto da norme di
carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o
professionale, è collocato,
dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella
qualifica funzionale
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
(Giurisprudenza)
86. (Decorrenze del servizio e collocamento a riposo). - [Le immissioni in
servizio decorrono dal 1°
novembre di ciascun anno.
Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo
al giorno del
raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che
dovrà essere chiesto dal
dipendente con un preavviso di sei mesi.
I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a
concorso nel semestre
precedente al verificarsi delle vacanze] (79/a).
87. (Dotazioni organiche). - Le dotazioni organiche di qualifica saranno
stabilite con successiva
legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di
cui al presente capo.
Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre
1977, n. 808 (79/b), con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del
tesoro saranno determinati i
contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i
contingenti delle singole
qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per
essere adeguati alle effettive
esigenze delle istituzioni universitarie.
(Giurisprudenza)
88. (Inquadramento in soprannumero). - Nella prima applicazione della presente
legge e nel
rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali
l'inquadramento del personale
nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento
alle mansioni svolte,
anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno
resi indisponibili
altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro
livello, i quali saranno utilizzati
in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.
89. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento
di posizione
giuridica). - Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica
funzionale, anche a seguito di
concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che
assicuri un trattamento
economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di
provenienza.
In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.
90. (Ambiente di lavoro e salute). - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate
al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (79/c), al fine di adeguarle
alle particolari esigenze
delle istituzioni universitarie.
91. (Mobilità del personale). - Il personale non docente di cui al presente
capo e assegnato alle
singole istituzioni universitarie.
I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra
i singoli istituti o
servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso
ateneo sulla base di criteri
prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
campo nazionale.
Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri
per i trasferimenti a
domanda da una sede all'altra.
92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero della pubblica istruzione, le
Università e le Opere
universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento
ediqualificazione
professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del
personale stesso, con il
consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi
dall'entrata in vigore della
presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale
di 150 ore di permesso
retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai
commi precedenti sia per il
conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro
titolo di istruzione superiore.
93. (Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni). - In relazione al nuovo
ordinamento del
personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità
richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale
che abbia riportato in
quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione
irrogata.
Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma
precedente non viene
considerata la censura.
94. (Disposizioni varie). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono
autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al
perfezionamento dei
provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base
dei dati in possesso o delle
comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale
interessato relative agli elementi
necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Nei confronti del personale di cui al precedente articolo 78 operano, in quanto
applicabili gli articoli
15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma della presente legge.
95. (Personale addetto all'assistenza sanitaria). - L'indennità di cui alla
legge 16 maggio 1974, n. 200
(80), e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (81), compete
al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle
cliniche universitarie
convenzionate indicato nelle relative convenzioni (81/a).
[All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto
all'attribuzione della indennità
prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 (80) e dell'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (81), si farà luogo contestualmente in sede
di applicazione del
precedente articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma] (81/b).
L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o scrvizi
diversi da quelli per i quali era
stata attribuita.
96. (Aspettative sindacali). - Il numero delle aspettative sindacali da
concedere ai sensi e nei limiti,
degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (82), ai dipendenti di
cui al presente titolo che
ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a
carattere nazionale
maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite
le organizzazioni sindacali interessate.
(Giurisprudenza)
97. (Norme transitorie). - Nelle norme della determinazione delle dotazioni
organiche di ciascuna
qualifica e comunque, non oltre un triennio a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini
dei concorsi da bandire
specificatamente per la corrispondente qualifica, nella quale si è verificata
la vacanza.
TITOLO IV
Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(Giurisprudenza)
98. (Classificazione del personale). - Gli impiegati e gli operai dei monopoli
di Stato, esclusi i
funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati con un unico stato
giuridico, nelle seguenti otto
qualifiche funzionali, suddivise in profili professionali:
qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;
qualifica II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono
conoscenze professionali,
ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;
qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o
amministrativo-contabili
nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di
esercitare ciascuno i compiti
relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di
pratica professionale;
qualifica IV: dipendenti che; svolgono attività richiedenti una specializzata
preparazione
professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione,
coordinamento e controllo di
carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;
qualifica V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di
natura tecnica o
amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o di vigilanza o
controlli caratterizzata da
adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori,
oppure attività manuali
che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;
qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di
maggiore importanza o
preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e
prograrmmazione dati del
sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti
adibiti ad attività che
richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia
decisionale
nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione
qualificata e ricerche, studi ed
elaborazioni connessi a programmi di interventi;
qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti,
o adibiti a compiti di
studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione,
di direzione lavori e collaudi,
di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti
nell'ambito dell'unità
organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i
risultati, ad attività di guida e
di coordinamento.
Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili
particolarmente complesse, di
guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità
dirette, nell'ambito
dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme
e procedure del sistema
in cui lo stesso opera. E' richiesta una profonda conoscenzaa dei servizi
dell'Amministrazione,
acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda,
congiunta a doti
organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;
qualifica VIII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i
dirigenti, attività di direzione,
coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca
scientifica; analisi del
sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa;
ricerca statistica;
progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto
professionale con
autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali
commissioni o comitati, che non
siano riservati ai dirigenti.
Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente
rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di
amministrazione dei monopoli di
Stato, saranno definiti, per ogni qualifica, i singoli profili e i relativi
contenuti professionali. Analoga
procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o
istituzioni di nuovi.
99. (Dotazione organica delle qualifiche). - La dotazione organica complessiva
del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200
unità, così ripartita in
prima applicazione della presente legge, tra le quifiche funzionali.
+--------------------------------------------------------------+
|
Qualifica
| Posti numero |
|-------------------------------------------|------------------|
| I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.|
300 |
| II e III . . . . . . . . . . . . . . . .
.| 11.600 |
| IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| 5.600 |
| V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| 2.500 |
| VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.|
700 |
| VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
(a) 420 |
| VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.|
80 |
--------------
21.200
----------
(a) In tale dotazione sono compresi i
posti assegnati al
profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.
Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili professionali
che terrà conto della
nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare per ogni
qualifica il limite totale
massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro
per le finanze, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato.
La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi
contingenti, che si
rendessero eventualmente necessarie.
100. (Tabella degli stipendi). - Al personale classificato nelle otto qualifiche
funzionali spettano gli
stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:
+--------------------------------------------------------------+
|
Qualifica
| Importo lire |
|---------------------------------------------|----------------|
| I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
1.800.000 |
| II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
2.250.000 |
| III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
2.580.000 |
| IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
2.808.000 |
| V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
3.186.000 |
| VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
3.726.000 |
| VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
4.500.000 |
| VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
5.500.000 |
Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle
corrispondenti qualifiche e si
articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per
cento rispetto alla misura
iniziale.
Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica
è costituita da
aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.
Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di
aumenti periodici biennali di
stipendio per situazioni particolarile misure iniziali e le successive classi di
stipendio sono suscettibili di
aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50
per cento delle
medesime.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con
decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma
dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (83).
101. (Inquadramento nelle nuove qualifiche). - Il personale dell'Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato, esclusi i funionari con qualifica dirigenziale, in servizio
al 1° ottobre 1978, è
inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche
funzionali, con riguardo alla
qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal
comma successivo,
secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1°
luglio 1977:
+--------------------------------------------------------------+
| Qualifiche di provenienza |Qualifica
| Profilo |
|
|funzionale| professionale |
|
| |di equiparazione |
|---------------------------------|----------|-----------------|
|Commesso. . . . . . . . . . . . .| II
|Commesso |
|Operaio comune fino al
compimento|
|
|
| di due anni di servizio,
salva|
|
|
| opzione di permanenza nella
pre-|
|
|
| sente categoria. . . . . . . . .| II
|Agente |
|
| -+
|
|
|Agente di controllo . . . . . . .| III |
|
|
|Commesso capo . . . . . . . . . .| III > |Agente di
colla-|
|Dattilografo. . . . . . . . . . .| III | |
borazione |
|
| -+
|
|
|Operaio con professionalità
in-|
|
|
| terna, di cui alla tabella I
al-|
|
|
| legata al presente titolo. . . .| III
|Agente di produ-|
|
| |
zione |
|
| -+
|
|
|Operaio comune con più di due an-| |
|
|
| ni di servizio, da adibire
al| |
|
|
| ciclo produttivo . . . . . . . .| III |
|
|
|Capo tecnico. . . . . . . . . . .| IV >
|Assistente |
|Computista. . . . . . . . . . . .| IV |
|
|
|Dattilografo operatore
elettro-| |
|
|
| contabile. . . . . . . . . . . .| IV |
|
|
|
| -+
|
|
|Agente di custodia. . . . . . . .| IV
|Agente verifica-|
|
| |
tore |
|Operaio di mestiere di cui
alla|
|
|
| tabella II allegata al
presente|
|
|
| titolo . . . . . . . . . . . . .| IV
|Agente specializ-|
|
| |
zato |
|
| -+
|
|
|Revisore. . . . . . . . . . . . .| V |
|
|
|Interprete-traduttore . . . . . .| V >
|Operatore ammi-|
|Computista superiore. . . . . . .| V | |
strativo conta-|
|Computista principale . . . . . .| V | |
bile |
|
| -+
|
|
|
| -+
|
|
|Capo laboratorio e vice capo of-|
|
|
|
| ficina . . . . . . . . . . . . .| V |
|
|
|Capo tecnico superiore. . . . . .| V >
|Operatore tecnico|
|Capo tecnico principale . . . . .| V |
|
|
|
| -+
|
|
|Capo operaio. . . . . . . . . . .| V
|Agente capo |
|
| -+
|
|
|Capo revisore . . . . . . . . . .| VI | |Capo
settore am-|
|Interprete traduttore principale.| VI > |
ministrativo |
|
| | |
contabile |
|
| -+
|
|
|
| -+
|
|
|Capo reparto lavorazione. . . . .| VI > |Capo
settore tec-|
|Capo officina . . . . . . . . . .| VI | |
nico |
|
| -+
|
|
|Ispettore tecnico . . . . . . . .| VI
|Vice dirigente|
|
| |
tecnico |
|Ispettore amministrativo. . . . .| VI
|Vice dirigente|
|
| | amministrativo |
|
| -+
|
|
|Ispettore superiore tecnico . . .| VII >
|Vice dirigente|
|Vice direttore di stabilimento. .| VII | |
tecnico |
|
| -+
|
|
|Ispettore superiore
amministrati-|
|
|
| vo . . . . . . . . . . . . . . .| VII
|Vice dirigente|
|
| | amministrativo |
|
|
|
|
|Dirigente amministrativo. . . . .| VII
|Capo dei servizi|
|
| | amministrativi e|
|
| |
contabili |
|Dirigente lavorazioni . . . . . .| VII
|Capo dei servizi|
|
| |
lavorazioni |
|
|
|
|
|Dirigente manutenzione e impianti| VII
|Capo dei servizi|
|
| |
manutenzione |
|
| -+
|
|
|Ispettore capo aggiunto tecnico .| VIII >
|Vice dirigen-|
|Direttore di stabilimento aggiun-| |
| te coordinatore|
| to . . . . . . . . . . . . . . .| VIII | |
tecnico |
|
| -+
|
|
|Ispettore capo aggiunto . . . . .| VIII
|Vice dirigente|
|
| | coordinatore am-|
|
| |
ministrativo |
Nei confronti dei dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del
30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base
delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni
superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza,
l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai
fini economici e
1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente
alle funzioni o mansioni esercitate.
In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da
assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due
cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza
qualifica
funzionale.
Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al
precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o
del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche
funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo
trattamento economico.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al
presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore,
oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai
fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di
cui al primo comma.
Il personale operario, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a
mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a
domanda, dalla stessa data del 1°
ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.
Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie
qualifiche il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le
mansioni in atto esercitate.
[Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che nel quinquennio precedente
l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante
concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata
in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente
superiore, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale
corrispondente alla qualifica stessa, nel limite del
10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno]
(83/a).
[La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli
inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni]
(83/a).
[Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la
formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto]
(83/a).
102. (Anzianità minima). - Ai fini dell'applicazione del successivo articolo
112, nel primo
quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità
di servizio acquisita nella
soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle
qualifiche che diano titolo
all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate
equipollenti a quella maturata
nella qualifica funzionale di inquadramento.
Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni
esercitate anziché in base
alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui
all'articolo 112 ha effetto con
riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.
(Giurisprudenza)
103. (Conseguimento di qualifica funzionale superiore). - Al dipendente in
servizio al 1° ottobre
1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base
alle declaratorie di cui
all'articolo 98 e alle tabelle I, II, III allegate al presente titolo, di
esercitare, o di avere esercitato al 30
giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a
quella nella quale è stato
inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori
se svolte dopo il 30
giugno 1977 abbiano avuto carattcre continuativo e siano state determinate da
obiettive esigenze di
servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il
corrispondente tratlamento
economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza
giuridica non anteriore
al 1° luglio 1977.
La relativa domanda deve essere pres ntata, entro sessanta giorni dalla data di
comunicazione in via
amministrativa dei provvedim nti di inquadramento nella qualifica funzionale, al
direttore dello
stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il
proprio motivato parere, unitamente a
quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al
successivo articolo 104.
Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente
che, inquadrato in
un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a
profilo diverso nell'ambito della
stessa qualifica funzionale.
Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia
esercitato mansioni o
funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio
precedente alla data del
30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni
con carattere di
continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica
funzionale superiore e le
corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed
economica dal 1° ottobre 1978.
All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della
relativa qualifica
funzionale profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al
successivo articolo 104.
(83/b).
(83/b).
(83/b).
(83/b).
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le
mansioni previste all'art.
25 della L. 23 dicembre 1956, n. 1417 (84), e successive modificazioni, viene
inquadrato a domanda a
qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977
ed economica non
anteriore al 1° ottobre 1978.
(83/b).
(83/b).
104. (Commissione nazionale paritetica). - E' istituita presso la Direzione
generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale
paritetica, nominata
con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da
un dirigente generale,
composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da
altrettanti dipendenti designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale,
nonché da un segretario
e relativi supplenti.
Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno
la metà dei suoi
componenti ed a maggioranza dei presenti (84/a).
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei
contingenti organici;
b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;
c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la
commissione è chiamata a
pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo
dell'opificio od ufficio, che
l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento della commissione medesima,
corredata dal proprio
parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente
rappresentative.
105. (Inquadramento ai fini economici). - Nella prima applicazione della
presente legge, ai fini della
determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al
personale dipendente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con
pari decorrenza nelle
otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:
a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico
costituito dalla somma
dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della
indennità pensionabile annua di
cui alla L. 27 dicembre 1973, n. 851 (84), della anticipazione di lire 540.000
annue di cui al D.P.R. 11
maggio 1976, n. 271 (84), ed al D.P.R. 16 aprile 1977, n. 116 (85), in godimento
al 30 settembre 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la
somma annua di
lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di
ruolo e non di ruolo prestato
alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.
Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra, ed ai
fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza, l'occupazione per complessivi duecentosettanta
giorni corrisponde ad un
anno di servizio. Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza si applica l'art. 11 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032 (85/a).
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni
dello Stato l'attribuzione del
relativo importo di lire 800 annue è subordinata alla presentazione entro il
termine perentorio di
centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge di apposita domanda
corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già
acquisita agli atti
dell'Amministrazione.
Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727 (84), e
successive
modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma primo è
attribuita in base agli anni di
servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in
relazione a quanto previsto al
secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557 (84);
c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti
lettere è attribuito a
ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la
rispettiva qualifica funzionale di
inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale;
nel caso di importo
inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo
pari alla differenza, utile ai
fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e
riassorbibile solo nel
caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive
ad esaurimento o
dirigenziale.
Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista
dall'articolo 14 della legge 5
marzo 1961, n. 90 (86) e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta
indennità e dal totale di cui
al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento
economico ad esso
spettante nella qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sarà
conteggiata detta
indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di
cui al comma stesso.
106. (Modificazioni delle situazioni soggettive). - In via transitoria i
dipendenti che, in base al
precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva
classe di stipendio
o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore
inquadramento a decorrere dalla
data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.
Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in
vigore della presente
legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento,
ad un trattamento
economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero
determinato un più
favorevole trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale
superiore, si procede, con
effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed
alla determinazione
del nuovo trattamento economico.
Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono
il miglioramento in
base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge
e che si riferiscano a posti
disponibili al 31 dicembre 1978.
L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i
criteri previsti per il primo
inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle
lire 800 indicato al
punto b) del precedente articolo 105, la data del 30 settembre 1978.
107. (Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale). - L'assunzione nei profili
professionali di cui
alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui allla
tabella VI allegate al presente
titolo avvengono:
alla I e II qualifica:
mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione
territorialmente limitata.
Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al
compimento di un anno di
servizio.
alla III qualifica:
mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda
qualifica al compimento
di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo,
salvo opzione del dipendente di
rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni
profili previsti per la III
qualifica sarà provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici
concorsi indetti localmente
con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per
cento attraverso prove
pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della
medesima III qualifica;
mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità
di servizio, nel limite
dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.
alla IV e alla V qualifica:
a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico
concorso;
b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi
interni per esami, cui
potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;
c) nella misura del restante 10 per cento, nte prova pratica alla quale potrà
partecipare il personale
appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di
candidati, la riserva è
portata in aumento al contigente previsto per i concorsi di cui al punto b).
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e
per taluni profili
l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per
esami.
alla VI qualifica:
a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico
concorso;
b) nella misura del 20 per cento del predetto fabbisogno mediante concorsi
interni, per esami,
riservati ai dipendenti della quinta qualifica;
c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova pratica alla quale
potrà partecipare il
personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza
di candidati, la
riserva è portata in aumento al contigente previsto per i concorsi di cui al
punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita
soltanto nell'ambito dell'azienda,
l'assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.
I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale
(86/a).
alla VII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale
della qualifica
immediatamente inferiore e quello con profilo diverso dalla stessa VII
qualifica.
Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico
(86/a).
alla VIII qualifica:
mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale
della qualifica
immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione
secondaria di II grado e
quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.
L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è
riservato nella misura
dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai
dipendenti della VII
qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.
Il restante 20 per cento è destinato a pubblico concorso.
Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti
il diploma di laurea e le
abilitazioni professionali prescritte.
Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili
cui può accedersi per
pubblico concorso (86/b).
Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei
vincitori dei concorsi esterni e
interni per le varie categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si
applica il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556 (86/c).
108. (Titoli di studio). - Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono
richiesti i seguenti titoli di
studio:
I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento
dell'obbligo;
IV e V qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o
titolo equipollente;
VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da
individuare con decreto del
Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111
(86/d).
Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo
107 per i concorsi
interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti
con decreto del Ministro per le
finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
sede nazionale ed il
Consiglio di amministrazione all'atto della definizione dei singoli profili
professionali di cui all'ultimo
comma dell'articolo 98 della presente legge.
109. (Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII). -
Salvo quanto previsto al
comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità
fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (87) e successive
modificazioni, è riservato al
personale dell'VIII qualifica, nonché al personale della VII qualifica con
almeno cinque anni di
anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di
vice dirigente e nella
soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato.
Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 748 (87), in
favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore gencrale e di
ispettore capo ed
equiparate.
[Il personale promosso alla soppressa qualifica di ispettore superiore ed
equiparata con effetto da
data anteriore al 31 dicembre 1978 consegue, al compimento di sei anni di
anzianità complessivamente
maturata in tale qualifica e nella corrispondente qualifica funzionale di
inquadramento, il passaggio alla
VIII qualifica, previo accertamento di idoneità professionale a mezzo prova]
(87/a).
(Giurisprudenza)
110. (Concorsi). - I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove
attitudinali e/o a contenuto
tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.
I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche
analoghe a quelli esterni,
dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del
dipendente. Le modalità ed
i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze
sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione.
111. (Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali). - Con
decreto del Ministro per
le finanze, da emanare con l'osservanza dele modalità di cui all'articolo
precedente, sara provveduto a
determinare:
i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per
l'espletamento delle prove
pratiche relative al cambio di profilo;
la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi
professionali per la
qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a qualifica
superiore;
i titoli professionali e di servizio da valutare;
i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro,
nell'ambito della stessa
qualifica;
la composizione delle Commissioni esaminatrici;
i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi
interni;
i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente
per pubblico
concorso;
i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per
il cambio di profilo, del
personale appartente a profili tecnici;
i titoli di studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni
necessari per l'assunzione,
mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.
112. (Anzianità minima di servizio). - Le anzianità minime di servizio nella
categoria di
appartenenza necessarie per l'ammisssione ai concorsi interni per il passaggio
di qualifica funzionale
sono le seguenti:
tre anni dalla III alla IV qualifica;
quattro anni dalla IV alla V qualifica;
cinque anni dalla V alla VI qualifica;
quattro anni dalla VI alla VII qualifica;
quattro anni dalla VII alla VIII qualifica.
113. (Riserva di posti per il primo concorso pubblico). - Nel primo concorso
pubblico, indetto per
ogni singola qualifica funzionale successivamente all'inquadramento del
personale nel nuovo
ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato
al personale in servizio,
che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
114. (Assunzioni senza concorso). - Oltre a quanto previsto dall'articolo 12
della legge 2 aprile
1968, n. 482 (88), l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere
all'assunzione del coniuge
superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il
servizio, che ne faccia
richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I,
II, III e IV qualifica funzionale,
ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per
le assunzioni obbligatorie
presso l'Amministrazione dei monopoli.
In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione
ha facoltà di
assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta
entro il termine di cui
al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della
maggiore età.
Allorche più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione,
l'Amministrazione può
procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni
precedenti all'entrata in
vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
(Giurisprudenza)
115. (Funzioni di qualifica funzionale superiore). - Il personale può essere
utilizzato per esigenze di
servizio in un profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente
superiore con
l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo
del premio di
rendimento industriale (88/a).
L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è
pari alla differenza tra la
retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della
qualifica superiore effettivamente
esercitata.
Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere
definitivo, la relativa
indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle
relative funzioni non può
avere, di regola, durata superiore a 12 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta,
da disporsi con
provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del
concorso per la
copertura del posto vacante (88/a).
Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale
aventi carattere
temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, sempreché
l'utilizzazione stessa abbia
durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le
categorie superiori alla V, il
congedo ordinario.
Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente articolo 110, secondo
comma.
116. (Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale). - Il
dipendente che
transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la
classe di stipendio che gli
assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento
complessivo, per stipendio ed
eventuale assegno personale di cui all'articolo 105, lettera c), in godimento
all'atto del passaggio; se
quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente
alla ottava classe di
stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in
tale classe gli aumenti periodici
necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al
trattamento già in godimento.
Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione
economica nella qualifica
funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione
stipendiale di provenienza, qualora
al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella
precedente posizione uno
stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di
qualifica.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei
confronti dei dipendenti
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi,
provenienti da una qualifica
funzionale inferiore.
Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica
funzionale, si conserva lo
stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella qualifica funzionale
medesima è utile ai fini
dell'ulteriore progressione economica.
117. (Valutazione del personale). - I rapporti informativi ed i giudizi
complessivi annuali sono
soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della
presente legge.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità
richiesta per il passaggio a categoria speriore nei confronti del personale che
abbia riportato in
quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.
Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo
richiamo scritto, che il servizio
prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al
Consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni
dell'interessato.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a
seguito di eventuali ulteriori
accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al
secondo comma.
118. (Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione
dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di stato). - Il numero dei rappresentanti del personale
dell'Azienda nel
Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6.
Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in
servizio.
I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento,
sostituiti da supplenti eletti
con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri
effettivi.
Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno
stabilite con decreto del
Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede
nazionale.
Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro
delle finanze, sentite
le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge.
I rappresentanti del personale della Azienda nel Consiglio di amministrazione,
in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina
dei nuovi eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 (89) e successive modificazioni.
119. (Aspettative e permessi per motivi sindacali). - Il numero delle
aspettative sindacali da
concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo
1968, n. 249 (90), ai
dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono
cariche elettive in seno
alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative è stabilito con
decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali
interessate ed il Consiglio di
amministrazione.
Il contingente delle aspettative è ripartito tra le organizzazioni sindacali in
rapporto al rispettivo grado
di rappresentatività da desumere dai risultati delle elezioni dei
rappresentanti del personale in seno al
Consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della
citata legge n. 249 (90), è
fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le
modalità di cui al
precedente comma (90/a).
120. (Revoca delle designazioni). - I rappresentanti del personale nominati in
seno agli organi
collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione
delle organizzazioni
sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochi o la designazione.
La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del
provvedimento
dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione.
121. (Ritenute per contributi sindacali). - I contributi sindacali dei
dipendenti dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi
stabiliti dagli organi statutari delle
organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa
su delega del lavoratore
e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
(Giurisprudenza)
122. (Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi
scolastici). - L'orario
settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedi a
venerdì.
Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per
i doppi turni ed i cicli
continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente
rappresentative in sede nazionale ed
il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sarà provveduto
alla disciplina:
a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai
fini della più proficua
utilizzazione degli impianti e dei macchinari;
b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;
c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo 119.
123. (Congedo ordinario). - A tutto il personale dipendente dall'Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per
ciascun anno, di cui 10 giorni
saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e
le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.
124. (Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro). - Le norme
sull'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato ai quali
è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della
legge 13 maggio 1975, n. 157
(91).
Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta
temporanea provvede
direttamente la stessa Amministrazione.
Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno
emanate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
per le finanze di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.
125. (Trattenute per scioperi brevi). - Per le astensioni dal lavoro per parte
della giornata
lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato le
disposizioni di cui al successivo articolo 171.
Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della
presente legge nessuna
ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a
restituzione di esse.
126. (Servizio pre-ruolo). - I periodi delle pregresse prestazioni lavorative
rese dal personale alle
dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22
dicembre 1975, n. 727 (92), e 8
agosto 1977, n. 557 (92), sono computabili a domanda ai fini del trattamento di
quiescenza statale, ai
sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 (93), salvo
che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal
terzo comma dell'articolo 5
della citata legge n. 727 (92).
127. (Trattamento di quiescenza e di previdenza). - Ai fini della determinazione
della base
pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (93) e
successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (94), si applicano le disposizioni di cui
al successivo articolo 161.
128. (Gestione diretta del trattamento economico). - Alla determinazione,
liquidazione e pagamento
delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede
direttamente
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla
base di ruoli di spesa
emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento
contabile approvato
con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni.
Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di
Stato applicherà la
procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.
129. (Personale in particolari posizioni). - Al personale non di ruolo ed a
quello ad esaurimento
dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente
legge.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio
1975, n. 157 (94/a),
concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni
statali, è estesa a tutti i
dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
130. (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - Al fine di
accrescere la produttività
aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale
stabilito dalla legge 3
luglio 1970, n. 483 (92), e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del
personale di cui alla
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere
del Consiglio di
amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, il
predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio
nell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale,
anche dopo la data del 31
dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978
sulla base dei seguenti
criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il
personale che svolga
attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale
per le prestazioni di servizio
sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei
giornate lavorative settimanali;
per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e
l'adeguamento di detto
premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979
l'importo di lire 3 miliardi;
il compenso incentivante di cui all'articolo 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483
(92), sarà corrisposto a
tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo
servizio presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento
della produttività del
personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando
il limite dell'8 per cento
previsto nel surrichiamato articolo 8;
I predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al
fine di accrescere la
operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza
aziendale e la massima
economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione
dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (94/b).
131. (Interpretazione autentica). - . . (95).
132. (Norme di adeguamento). - Sono abrogate le norme incompatibili con la
presente legge.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a
tutti gli effetti agli
impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo
stato giuridico vigenti per
questi ultimi.
Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze,
sentiti la
Commissione di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di amministrazione.
TABELLA I
OPERAI CON PROFESSIONALITA'
INTERNA
Addetto a mansioni di controllo nella Produzione.
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia
meccanica.
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti
meccanici per
l'incenerimento dei residui.
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di
sale o tabacchi greggi.
Conduttore di impianti di concia e profumazione.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di
macchine per la
lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.
Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione,
trasporto e
sollevamento e mezzi similari.
Fermentatore.
Giardiniere.
Preparatore di soluzioni concianti o profumati o di colle speciali.
Rilegatore di libri e registri.
TABELLA II
QUALIFICHE DI MESTIERE
Aggiustatore meccanico.
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico
delle piccole
riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la
cellofanatura o di gruppi per
l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.
Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione
di impianti
frigoriferi e di condizionamento d'aria.
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta
almeno la patente C, con
incarico della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la
produzione del sale per
ebollizione.
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della
manutenzione e piccole
riparazioni.
Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.
Cuoco.
Elettromeccanico.
Fabbro fucinatore o forgiatore.
Falegname.
Idraulico-tubista.
Infermiere patentato.
Lattoniere e stagnino.
Muratore.
Pittore e verniciatore.
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.
Saldatore elettrico e autogenista.
Saliniere.
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi
greggi o per la
conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.
Vulcanizzatore.
Operaio specializzato.
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento).
Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).
Fonditore (ad esaurimento).
Meccanico (ad esaurimento).
Picconiere minatore (ad esaurimento).
Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.
TABELLA III
QUALIFICA FUNZIONALE DI INQUADRAMENTO
Preposto alle lavorazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai riscontri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Preposto ai servizi di manutenzione e impianti . . . . . . VII
Capo del magazzino tabacchi greggi esternie capo magazzino
centrale ricambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di
lavorazioni di tabacco . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Dirigente di deposito generi di monopolio e sali . . . . . VII
Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria . . . . . VI
Vice del preposto alle manutenzioni. . . . . . . . . . . . VI
Capo fase lavorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai servizi di economato e di cassa. . . . . . . . VI
Capo magazzino tabacchi greggi . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo centro elaborazione dati. . . . . . . . . . . . . . . VI
Capo laboratorio di controllo. . . . . . . . . . . . . . . VI
Preposto ai lavori murari. . . . . . . . . . . . . . . . . VI
Vice del capo agenzia di coltivazioni. . . . . . . . . . . VI
Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica
dei tabacchi sciolti . . . . . . . . . . . . . . . . .
. VI
Secondo contabile dei depositi generi di monopolio e sali. VI
Capo magazzino perfetti. . . . . . . . . . . . . . . . .
. V
Vice capo fase, capo magazzini minori. . . . . . . . . .
. V
Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate . .
. V
Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni
dei generi nei depositi tabacchi e/o sali. . . . . . . .
. V
Preposto ai servizi generali . . . . . . . . . . . . . .
. V
TABELLA IV (95/a)
+--------------------------------------------------------------+
|Qualifica
|
|
|funzionale|
Profilo professionale di base |
|----------|---------------------------------------------------|
| I |Aiuto
agente;
|
| II
|Commesso;
|
|
|Agente;
|
| III |Agente di
collaborazione;
|
| |Agente di
produzione;
|
| IV |Agente
qualificato;
|
| |Agente
verificatore;
|
|
|Assistente;
|
| V |Operatore specializzato
manutentore o di lavorazio-|
| |
ne;
|
| |Operatore
amministrativo-contabile;
|
| |Operatore
tecnico;
|
| VI |Agente capo
coordinatore;
|
| |Collaboratore
amministrativo, contabile, commercia-|
| |
le;
|
| |Collaboratore
interprete
bilingue;
|
| |Collaboratore
tecnico;
|
| VII |Collaboratore capo settore amministrativo,
contabi-|
| | le, commerciale,
d'informatica;
|
| |Interprete traduttore
bilingue;
|
| |Collaboratore capo
settore
tecnico;
|
| |Vice dirigente
tecnico;
|
| |Vice dirigente
amministrativo;
|
| VIII |Coordinatore capo dei servizi
amministrativi, con-|
| | tabili,
commerciali,
d'informatica,
|
| |Coordinatore capo dei
servizi lavorazioni; |
| |Coordinatore capo dei
servizi manutenzione; |
| |Vice dirigente
coordinatore
tecnico;
|
| |Vice dirigente
coordinatore amministrativo; |
| |Analista di
sistemi;
|
|
|Ricercatore;
|
|
|Esperto;
|
|
|Sperimentatore.
|
TABELLA V (95/a)
ASSUNZIONI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO
+--------------------------------------------------------------+
|Qualifica
|
|
|funzionale|
Profilo professionale di base |
|----------|---------------------------------------------------|
| I |Aiuto
agente;
|
| II
|Agente;
|
|
|Commesso;
|
| III |Agente di
collaborazione;
|
| IV
|Assistente;
|
| V |Operatore specializzato
manutentore o di lavorazio-|
| |
ne;
|
| VI |Collaboratore amministrativo,
contabile, commercia-|
| |
le;
|
| |Collaboratore
tecnico;
|
| |Collaboratore
interprete
bilingue;
|
| VII |Vice dirigente tecnico o
amministrativo; |
| VIII |Vice dirigente coordinatore tecnico o
amministrati-|
| |
vo;
|
| |Analista di
sistemi;
|
|
|Ricercatore;
|
|
|Sperimentatore;
|
|
|Esperto.
|
TABELLA VI (95/b)
QUADRO DEGLI AVANZAMENTI
+--------------------------------------------------------------+
|
Da
|
a |
Modalità |Anzia-|
|
|
|
| nità |
|--------------------|-----------------|----------------|------|
| I Qualifica fun-|II Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|aiuto agente . . . .| agente. . . . .|per anzianità. .|
1 |
|
|
|
| |
| II Qualifica fun-|III Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|agente . . . . . . .| agente di
pro-|
| |
|commesso . . . . . .| duzione. . . .|per anzianità. .|
2 |
|
| agente di
col-|
| |
|
| laborazione. .|concorso per ti-| |
|
|
| toli. . . . . .| 2 |
|
-+
-+
| |
|III Qualifica fun-|IV Qualifica
|
| |
| zionale:
| fuzionale:
|
| |
|agente di produzione| agente
specia-|
| |
|agente di collabora- > lizzato. . . . >concorso
inter-| |
| zione. . . . . . .| agente verifi-| no per esame
.| 3 |
|
| catore . . .
.|
| |
|
| assistente. .
.|
| |
|
-+
-+
| |
|
-+
-+
| |
| IV Qualifica fun-|V Qualifica
|
| |
| zionale:
| fuzionale:
|
| |
|agente specializzato| agente
specia-|
| |
|
| lizzato
manu-|
| |
|
| tentore. . .
.|
| |
|
| agente capo .
.|
| |
|
| operatore
amm.|
| |
|
| vo . . . . .
.|
| |
|
| operatore
tec-|
| |
|assistente . . . . . > nico. . . . . . >concorso
inter-| |
|
| operatore com-| no per esame .| 4 |
|
| merciale . .
.|
| |
|
| operatore
elet-|
| |
|
| trocont. . .
.|
| |
|
|
|
| |
|agente verificatore.| agente
verifi-|
| |
|
| catore
titola-|
| |
|
| re . . . . .
.|
| |
|
-+
-+
| |
|
-+
-+
| |
| V Qualifica fun-|VI Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|operatore
commercia-|
|
| |
| le . . . . . . . .| capo
settore|
| |
|
| comm.le. . .
.|
| |
|operatore
ammini-|
|
| |
| strativo. . . . .
.|
|
| |
|operatore elettr.le.| capo
settore|
| |
|operatore tecnico. . > amm.vo . . . . >concorso
inter-| |
|agente
specializzato|
| no per esame .| 5 |
| manutentore . . . .| capo
settore|
| |
|
| tecnico. . .
.|
| |
|agente capo. . . . .| programmatore
o|
| |
|agente verificatore| capo centro
e-|
| |
| titolare. . . . . .| laborazione
|
| |
|
| dati
periferi-|
| |
|
| ci . . . . .
.|
| |
|
-+
-+
| |
|
-+
-+
| |
| VI Qualifica fun-|VII Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|capo settore amm.vo.| capo dei
servi-|
| |
|
| zi
amministra-|
| |
|
| tivi e
conta-|
| |
|
| bili . . . .
.|
| |
|capo settore tecnico| capo dei
servi-|
| |
|
| zi tecnici .
.|
| |
|capo settore commer- >capo dei servizi >concorso
inter-| |
| ciale . . . . . . .| capo dei servi-| no per esame .|
4 |
|
| zi
commerciali|
| |
|programmatore o
capo|
|
| |
| centro
eleborazione|
|
| |
| dati periferico . .| analista di
pro-|
| |
|
| cedure. . . .
.|
| |
|
-+
-+
| |
| VI Qualifica fun-| VII Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|vice dirigente
ammi-|
|
| |
| nistrativo o
tecni-|
|
| |
| co. . . . . . . . .| vice
dirigente|
| |
|
|
amministrativo|
| |
|
| o tecnico. . .|per anzianità. .| 1 |
|
-+
-+
| |
|VII Qualifica fun-|VIII Qualifica
|
| |
| zionale:
| funzionale:
|
| |
|capo dei servizi
am-|
|
| |
| ministrativi e
con-|
|
| |
| tabili. . . . . . .| vice
dirigente|
| |
|
| tecnico
coor-|
| |
|
| dinatore . .
.|
| |
|capo dei
servizi|
|
| |
| comm.li. . . . . . > vice dirigente >concorso
inter-| |
|
| amm.vo coordi-| no per esame .| 4 |
|
| natore . . .
.|
| |
|capo dei
servizi|
|
| |
| tecnici . . . . . .|
sperimentatore.|
| |
|vice dirigente
tec-|
|
| |
| nico. . . . . . . .| ricercatore .
.|
| |
|vice dirigente
amm.|
|
| |
| vo. . . . . . . . .| esperto . . .
.|
| |
| analista di
proce-|
|
| |
| dura. . . . . . . .| analista
dei|
| |
|
| sistemi. . .
.|
| |
|
-+
-+
| |
TITOLO V
(Giurisprudenza)
Personale dirigente
133. (Retribuzioni). - In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30
giugno 1980 provveda
alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla
revisione dell'organico, delle
responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di
mobilità dei dirigenti dello Stato, le
retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con
provvedimenti di legge a decorrere
dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo
quanto disposto dal
successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.
A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad
esaurimento di
Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo
61 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (96), è stabilito in misura
pari, rispettivamente, al
95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità
di funzione spettante al
primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino
al 31 dicembre
1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 (97),
o analoghe indennità
pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1976, n. 268
(98), 16 aprile 1977, numero 116 (99), 21 novembre 1978, n. 718 (100) ed
altre disposizioni analoghe
nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1979,
n. 223.
(Giurisprudenza)
134. (Compenso per lavoro straordinario). - Il miglioramento temporaneo
derivante
dall'applicazione del precedente articolo 133 non opera ai fini della
determinazione dei compensi per
lavoro straordinario chiunque ne sia il beneficiario.
135. (Disciplina economica della nomina a primo dirigente). - Nei casi di
conferimento della
qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto
dall'articolo 12, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079
(101), o disposizioni
analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione
iniziale della nuova posizione.
Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo comma, del decreto
suindicato sono conferiti sul
solo stipendio.
TITOLO VI
Personale militare
Capo I
Disposizioni di carattere generale
136. (Area di applicazione). - Le norme di cui al presente titolo si applicano
al personale militare
delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo
forestale dello Stato, con
esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario
e di quello retribuito con
paghe giornaliere.
Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si
applicano transitoriamente sino
a quando non sarà diversamente provveduto in materia.
Negli articoli successivi sono indicati:
a) con la dizione unica di "militari", la generalità dei destinatari;
b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze
armate e dei Corpi di
polizia.
(Giurisprudenza)
137. (Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello). - A decorrere dal
1° luglio 1978, gli
stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello
compreso, sono stabiliti come
segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle
norme di cui al titolo I della
presente legge, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:
a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;
b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario,
maresciallo capo;
c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore
aiutante o scelto,
aiutante di battaglia e sottotenente;
d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano;
e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.
Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro
anni di anzianità di servizio
è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.
La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai commi precedenti si
articola su classi di
stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di
permanenza nei livelli
stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla
classe stipendiale
conseguita.
Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per
cento della misura
dello stipendio iniziale.
Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al
conseguimento della
classe di stipendio successiva.
Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di
stipendio, sono attribuiti
aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento
dello stipendio della
suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai sottotenenti provenienti
dalle Accademie
militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai
sottufficiali provenienti dalle
scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi
compreso quanto previsto dal
terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (101/a), lo
stipendio iniziale del livello
spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di
servizio già prestato e di
successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.
Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei
corsi regolari delle
Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717 (102).
L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 (103), e successive modificazioni e
integrazioni, non si
applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente
colonnello.
(Giurisprudenza)
138. (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado). - All'atto della promozione
o della nomina a
grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore,
i militari di grado
inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini
dell'ulteriore progressione
economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o
scatti di importo immediatamente
superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando
l'anzianità maturata, ai fini
dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza
(103/a).
Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal
quinto Comma del
presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai
fini dell'ulteriore
progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi (103/b).
(103/b).
Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro
ruolo, retrocedono di grado, è
attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o
scatto determinato in
corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante
attribuzione di scatti
convenzionali.
Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito
dello stesso livello
retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della
classe di stipendio in
godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a
qualifica che comporta il
passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato
in caso di acquisizione di
classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque
aumenti di anzianità nel
livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica (103/c).
139. (Trattamento economico del personale richiamato). - Al personale militare
collocato in
congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è
attribuito, anche ai fini
della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello
spettante. Ove tale stipendio
risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle
spettanze conseguite al
momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo
articolo 140 in quanto
applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale
aggiunta di scatti anche
convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.
Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella
posizione di cui al precedente
comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del
precedente articolo 137 di
importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
(Giurisprudenza)
140. (Inquadramento nei livelli retributivi). - Il personale militare di grado
inferiore a colonnello, in
servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla
stessa data ed economici dal
1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137
sulla base del trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per
stipendio, assegno
perequativo istituito con L. 27 ottobre 1973, n. 628 (102), somma di lire
300.000 annue di cui alla L. 14
aprile 1977, n. 112 (104), e somma di lire 120.000 annue di cui alla L. 17
novembre 1978, n. 715 (105).
Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato,
sia inferiore allo
stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo
stipendio. Qualora invece detto
trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili
nel livello per classe o scatti
con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al
trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali,
ai fini dell'ulteriore
progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in
relazione agli anni di
servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento
di cui alla seguente tabella:
+--------------------------------------------------------------+
| Anzianità di servizio
militare |Numero scatti|
|------------------------------------------------|-------------|
| da 15 a 17 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 2 |
| da 18 a 19 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 3 |
| da 20 a 21 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 4 |
| da 22 a 23 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 5 |
| da 24 a 25 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 6 |
| da 26 a 27 anni . . . . . . . . . . . . . . .
.| 7 |
| da 28 anni in poi . . . . . . . . . . . . . .
.| 8 |
Gli scatti di cui alla presente tabella:
- si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;
- si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:
anzianità di permanenza nella classe di stipendio;
promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di
livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in
servizio all'entrata in
vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello
retributivo e rientrano nella base
pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del
29 dicembre 1973, n. 1092
(106), e successive modificazioni (106/a).
Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi,
ai militari di grado superiore
a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli
scatti aggiuntivi di cui al quinto
comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non
comportano comunque
aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica
(106/a).
Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso
attribuito un trattamento
economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo
o dai gradi superiori
aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.
141. (Modificazioni delle situazioni soggettive). - Per i militari che,
successivamente al 1° luglio
1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici
per effetto della
progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel
livello, con decorrenza
dalla data del conseguimento del miglioramento.
Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una
promozione che comporti
il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe
determinato
l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla
data del passaggio, ad un
nuovo inquadramento nel suddetto livello.
142. (Stipendi dei generali e dei colonnelli). - Nei confronti dei generali e
dei colonnelli si applicano
le disposizioni di cui al precedente titolo V.
Capo II
Disposizioni particolari per le Forze di polizia e per il Corpo
degli agenti custodia
(Giurisprudenza)
143. (Assegno personale di funzione) (106/b). - Con decorrenza 1° luglio 1978,
ai funzionari di
pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma
dei carabinieri ed ai
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli
agenti di custodia, nonché agli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un
assegno personale mensile
di funzione nelle misure indicate come appresso:
Carabiniere ed equiparati . . . . . . . . . .
. lire 10.000
Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati . . . .
lire 20.000
Brigadiere ed equiparati. . . . . . . . . . . .
lire 25.000
Maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª
classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo
di 1ª classe scelto ed equiparati . . . . . .
lire 30.000
Assistente ed assistente principale di polizia,
sottotenente, tenente ed equiparati . . . . .
lire 10.000
ispettrice, capitano ed equiparati. . . . . . .
lire 30.000
Commissario capo, ispettrice superiore, maggio-
re ed equiparati. . . . . . . . . . . . . . .
lire 50.000
Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiun-
to, tenente colonnello ed equiparati. . . . .
lire 60.000
L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima
disciplina dello stipendio
e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il
ritardo.
L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della
tredicesima mensilità, della
determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini
dell'indennità di buonuscita e della
determinazione dell'equo indennizzo.
(Giurisprudenza)
144. (Indennità pensionabili). - A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per
le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile
per servizio di istituto di cui
alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (107), e successive modificazioni, nonché
del personale avente
diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23
dicembre 1970, n. 1054 (107) e
20 maggio 1975, numero 155 (108), e successive modificazioni, le predette
indennità sono interamente
pensionabili.
Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione
dell'indennità mensile
d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo
delle assistenti di polizia
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
145. (Criteri di applicazione dell'art. 10 della L. 27 maggio 1977, n. 284)
(107). - Il disposto dell'art.
11 della L. 4 agosto 1971, n. 607 (108), e dall'art. 10 della legge 27 maggio
1977, numero 284 (108/a)
si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli
agenti di custodia oltre le
sette ore giornaliere.
E' abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del
Corpo degli agenti di custodia
non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione", contenuto
nell' art. 10 della L. 27
maggio 1977, n. 284 (108/a).
Capo III
Norme particolari per le forze armate
146. [(Indennità mensile di impiego operativo). - A decorrere dal 1° gennaio
1980 le misure
dell'indennità mensile di impiego operativo di cui alla tabella 1 annessa alla
legge 5 maggio 1976, n. 187
(109), sono stabilite come segue:
I fascia di gradi . . . . . . . . . . .
. lire 135.000
II fascia di gradi . . . . . . . . . . . .
lire 125.000
III fascia di gradi . . . . . . . . . . . .
lire 110.000
IV fascia di gradi . . . . . . . . . . . .
lire 105.000
V fascia di gradi . . . . . . . . . . .
. lire 80.000
Con la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli
artt. 1, primo comma;
2, ultimo comma; 3, terzo e quarto comma; 4, quinto comma; 5, secondo comma; 7,
secondo comma;
8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo comma; 13, primo, terzo e
quarto comma; 15,
ultimo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 197 (109), nonché di quelle di cui
alle note d) ed f) della
tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento.
Dal 1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta
agli allievi delle Accademie
militari nella misura prevista per i graduati e militari di truppa volontari.
Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31 dicembre 1979 le misure della
indennità mensile di
impiego operativo di base e le misure fisse delle indennità previste per gli
allievi, i graduati e militari di
truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva, dalla
legge 5 maggio 1976, n. 187
(109), sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del miglioramento derivante
dall'applicazione dei primi
due commi del presente articolo.
Gli artt. 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409 (109), sono
confermati con
effetto dal 1° dicembre 1979] (109/a).
(Giurisprudenza)
147. (Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per
il controllo dello
spazio aereo). - Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei
sottufficiali dell'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 6 della
legge 5 maggio 1976, numero 197 (109), a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con
le modalità stabilite dal
primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1976 n. 177 (109/b).
Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'art.
16 della legge 5 maggio
1976, n. 187 (109), la percentuale dell'indennità meno favorevole è
pensionabile in proporzione agli
anni di servizio prestato nelle predette condizioni.
148. [(Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari
dell'Aeronautica). - (110).
Fermo restando quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 147 per gli
ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica, la quota in
pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata
delle indennità di
aeronavigazione o di volo e della quota pensionabile di cui al precedente
articolo 147, non può superare
l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di aeronavigazione o
di volo] (109/a).
149. (Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione,
di volo e di
paracadutismo). - (111).
150. (Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli
appartenenti alle Forze
armate). - Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del
sistema pensionistico il
Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative
necessarie a rivedere e a
disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e
pensionistico degli appartenenti alle
Forze armate.
Con lo stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia
relativa al trattamento
accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di riserva.
151. [(Ritenute in conto entrate Tesoro)]. - Le indennità di cui al precedente
articolo 147 nonche le
indennita di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187 (109), a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota
pensionabile, alla ritenuta in
conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n.
177] (109/a) (109/b).
TITOLO VII
Disposizioni varie
152. (Disciplina dell'anzianità). - L'eventuale maggiore anzianità rispetto a
quella conferita nei livelli
retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge
sarà disciplinata anche
gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.
Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il
riconoscimento di cui al
comma precedente verrà comunque effettuato con priorità.
(Giurisprudenza)
153. (Effetti dei nuovi stipendi). - Le nuove misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione della
presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita
e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(112), o da disposizioni
analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto
entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione
prevista dall'articolo 4, quinto
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre
1947, n. 1599 (113),
ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 236.
In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti
per i decorsi periodi
saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo
di stipendio e degli altri
emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto
emolumento fondamentale.
(Giurisprudenza)
154. (Equo indennizzo). - [Le nuove misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione della presente
legge hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai
dipendenti dello Stato in base
alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente articolo.
Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli
retributivi, per la
determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio
della qualifica o del
livello di appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di
calcolo si applica anche nei
confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979, n. 42 (114) e 3
aprile 1979, n. 101 (115).
La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica
ascritte alla prima categoria
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915 (116), è
pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli
indicati nei successivi quarto e
quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del
precedente comma. Per la
liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento
economico da considerare
nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di appartenenza
del dipendente al momento
di presentazione della domanda. Per le domande presentate anteriormente alle
date di decorrenza
economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli
retributivi, la liquidazione dell'equo
indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito
in sede di primo
inquadramento.
Per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 (117), e successive
modificazioni ed
integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate il
precedente comma è pari a 2
volte l'importo dello stipendio del magistrato di Corte di cassazione (117/a).
Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli, anche se appartenenti
alla carriera limitata e
per i generali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, l'equo indennizzo per
le menomazioni di cui ai
precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale.
Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni
dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria.
E' fatto salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica
degli inquadramenti nelle
qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se cessati dal servizio
successivamente a tali date,
l'eventuale più favorevole trattamento derivante dagli stipendi previsti alle
stesse date dalle preesistenti
disposizioni. Il presente comma si applica per le sole liquidazioni dell'equo
indennizzo il cui
provvedimento sia stato adottato posteriormente alle date sopraindicate]
(117/b).
(Giurisprudenza)
155. (Scrutini di promozione e concorsi interni). - Sono fatti salvi gli
scrutini di cui agli artt. 38 e 39
del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (118) e all'art. 3, D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 420 (119), per le
promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili
alla data del 31 dicembre
1979.
Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per
posti disponibili fino
all'entrata in vigore della presente legge.
Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le
disposizioni contenute
rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel
settimo e ottavo comma del
precedente articolo 51.
I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 D.P.R.
28 dicembre 1970, n.
1077 (118), sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in
vigore della presente legge.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli
ad esaurimento, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (119/a), è conferita anche in soprannumero agli
impiegati delle carriere
direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o
equiparata anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31
dicembre 1972, rivestivano la
qualifica di direttore di sezione o equiparata (120).
156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori). - Ai ricercatori e
agli sperimentatori di cui
al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano
conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il
parametro più elevato,
viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.
157. (Conferimento di promozione). - La disposizione di cui all'articolo 155,
ultimo comma, si
applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto
di divisione o equiparata
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla
data del 31 dicembre 1972,
rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata (120/a).
(Giurisprudenza)
158. (Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari). - Agli estranei
all'Amministrazione
dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i
Gabinetti e le Segreterie
particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento
economico per stipendio,
indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di
carattere fisso e continuativo
nonché il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale
delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
(120/b), se capi di Gabinetto
dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (120/b), se
segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai
Gabinetti dei ministri
senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti
ai Gabinetti medesimi
con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al
trattamento di cui al precedente
comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti
biennali e classi di
stipendio.
E' soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio
1945, n. 260 (121).
159. (Cumulo di impieghi). - All'art. 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960
(122) le parole "di un
terzo" sono sostituite con le parole "della metà".
(Giurisprudenza)
160. (Trattamento di fine servizio). - Con effetto dalle date di decorrenza
economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da
effettuarsi in applicazione della
presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti
stessi sono considerate ai
fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, nonché ai fini della
indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la
determinazione dell'indennità di
licenziamento dovuta al personale non di ruolo.
Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica
stabilite per le rispettive
categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse
fino a quelle di
decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del
trattamento di quiescenza sulla
base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso,
spettante alla data della
cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale
ai fini economici
dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del
presente comma ha effetto
dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche
funzionali o nei livelli
retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui
all'articolo 18 della legge
21 dicembre 1978, n. 843 (123).
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del
personale di cui alla
legge 6 febbraio 1979, n. 42 (123/a), in servizio alla data del 1° luglio 1977
e cessato dal servizio dopo
tale data e fino al 30 settembre 1978, nonché del personale di cui alla legge 3
aprile 1979, n. 101
(123/b), in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo
tale data e fino al 30
aprile 1978.
(Giurisprudenza)
161. (Base pensionabile). - Per le cessazioni dal servizio successive alla data
di decorrenza
economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli
retributivi ai fini della
determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n.
1029 (124), modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29 aprile 1976, n. 177,
nonché del trattamento di
previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (125), l'ultimo stipendio
integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio
o del successivo
aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.
Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche
funzionali o nei livelli
retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
esclusivamente con riferimento agli
aumenti biennali di stipendio.
Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero
corrispondente ai
mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino
alla cessazione dal servizio,
computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e
trascurando le frazioni
inferiori.
Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali
ritenute per la quiescenza
e per la previdenza.
(Giurisprudenza)
162. (Interpretazione del terzo comma dell'articolo 167 del decreto del
Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 (126). - Il terzo comma dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (126), va interpretato nel senso che tutti gli
impiegati promossi nei
ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere
considerati, agli effetti dei
benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle
corrispondenti
qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso.
(Giurisprudenza)
163. (Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante
le operazioni di soccorso).
- A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente
del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di
ferite o lesioni riportate durante le
operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di
lire 50 milioni. Le
modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
164. (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli
operai adibiti a servizi di
vigilanza e custodia). - (127).
(Giurisprudenza)
165. (Integrazione mensile ai pensionati). - Ai titolari di pensioni o assegni
indicati nell'articolo 1,
primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (128), sono concesse, a
decorrere dal 1° giugno 1979,
le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla
tredicesima mensilità:
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di riversibilità, per le
cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per
quelle di riversibilità, per le
cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.
Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo
per il trattamento di
quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai
ricevitori ed ai portalettere, della
Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo
per il trattamento di
quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere
è a carico dei Fondi e
della Cassa predetti.
Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici
di cui alle leggi 27
maggio 1977, n. 284 (129) e 5 agosto 1978, n. 505 (129), nonché al personale
nei cui confronti ha
trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
(130), convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde
di cui al primo comma,
sono dovute nella misura del 50 per cento.
Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni
provinciali del tesoro
che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni
competenti per le pensioni
provvisorie.
Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale
nei cui confronti trova
applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere
cumulate con i trattamenti di
pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle
leggi 6 febbraio 1979, n. 42
(130/a), 3 aprile 1979, n. 101 (130/b), nonché della legge 2 aprile 1979, n. 97
(130/c).
(Giurisprudenza)
166. (Modifiche di procedure). - I decreti di cui al titolo II, parte II, del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (128), e successive modificazioni ed
integrazioni, acquistano
immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i
decreti concessivi sono
trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.
I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a
carico delle Casse
pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro sono effettuati in via
successiva.
167. (Personale postelegrafonico a contratto). - Le disposizioni di cui
all'articolo 9 della legge 23
gennaio 1974, n. 15 (130/b), sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche
mediante la proroga o il
rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del
personale interessato.
Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato anche
all'espletamento del
programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione
semplice ai dipendenti
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di
Stato per i servizi
telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 (130/b).
Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è
valido, a tutti gli effetti, il
diploma di laurea in ingegneria o in architettura.
A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9
della legge 23 gennaio
1974, n. 15 (130/b) e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto
sia stato prorogato o
rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa
speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324 (131), e successive modificazioni e integrazioni.
L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire
250.000.000 per l'anno 1979,
graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della
spesa del bilancio
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio
finanziario 1979 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
(Giurisprudenza)
168. (Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia). - In
considerazione della
eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le
esigenze di normalizzazione dei
servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la
devoluzione al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti
stranieri, nonché a quello di altre
Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la
ragioneria centrale del Ministero di
grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro
straordinario in
aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio
1977, n. 422 (132), e dall'art. 1,
L. 22 luglio 1978, n. 385 (133).
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di
amministrazione, il suddetto
monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria,
in relazione alle unità di
personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri
basati sulla effettiva presenza
in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente (133/a).
169. (Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma, della L. 23 dicembre
1978, n. 833) (134). -
La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della L. 23 dicembre 1978, n.
833 (134), con la quale
viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX,
quadro A, allegata al D.P.R.
30 giugno 1972, n. 748 (135), s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione
della legge di
riordinamento del Ministero della sanità all'ufficio centrale della
programmazione sanitaria, all'ufficio
per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al
segretariato del Consiglio
sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza
del predetto aumento.
170. (Ritenute per contributi sindacali). - I contributi sindacali del personale
di cui alla presente
legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi
statutari delle organizzazioni sindacali,
sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati
alle organizzazioni
sindacali interessate.
In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli
organismi statutari delle
organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con
effetto dalla data di
decorrenza della modifica purché notifichi la revoca alle organizzazioni
sindacali entro il termine dei
trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.
Restano salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249
(136).
(Giurisprudenza)
171. (Trattenute per scioperi brevi). - Per gli scioperi di durata inferiore
alla giornata lavorativa le
relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva
durata dell'astensione dal
lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza
le maggiorazioni del 15 per
cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata
della quota
corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la
determinazione della tariffa
predetta.
Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro
basato
sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure
riferito a turni od attività
integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti
superiori o più prolungati
rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno
preventivamente stabilirsi i
casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base
di quanto previsto dal
primo comma del presente articolo.
Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le
organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui
la trattenuta sulle
retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo
comma del presente
articolo.
(Giurisprudenza)
172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi
trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi
comunque i successivi
conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici
presso cui presta servizio il
personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.
(Giurisprudenza)
173. (Norme abrogative). - Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi
di cui alla presente
legge sono soppressi:
l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734
(137), gli assegni
annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477 (138), 30 novembre
1973, n. 766 (139), 23
gennaio 1975, n. 29 (140), 20 maggio 1975, n. 170 (141) e 20 dicembre 1977, n.
964 (142), l'indennità
pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851 (143);
le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11
maggio 1976, n. 268
(144), 16 aprile 1977, n. 116 (145), 11 maggio 1976, n. 271 (146), 21 novembre
1978, n. 718 (147), 17
novembre 1978, n. 711 (138), 30 dicembre 1976, n. 962 (138) e alle leggi 28
aprile 1976, n. 155 (148),
4 aprile 1977, n. 121 (138), 10 novembre 1978, n. 701 (148/a), agli articoli 2,
3 e 5 della legge 14 aprile
1977, n. 112 (149) e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715 (150);
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di
servizio;
ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 (151);
l'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (151);
gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079 (152), e
successive modificazioni.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la
presente legge.
174. (Onere finanziario). - All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per gli anni 1979
e 1980, valutato in complessive lire 1.702 miliardi - che vengono ad aggiungersi
alle autorizzazioni di
spesa per complessive lire 1.890.336 milioni di cui alla legge 13 agosto 1979,
n. 374 e successive
proroghe - si provvede quanto a lire 139 miliardi a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo n.
6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1979; quanto a lire 33
miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto
stato di previsione all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina
del conciliatore e del vice
pretore onorario"; quanto a lire 1.530 miliardi mediante riduzione del
capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo
utilizzando l'accantonamento
"Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
175. (Entrata in vigore). - La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.
(2) Riportato al n. F/XXI.
(3) Riportato al n. A/XXII.
(4) Riportata alla voce CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.
(5) Riportata al n. A/XXIII.
(5/a) Con D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 (Suppl. Ord. Gazz. Uff. 30 ottobre
1985, n. 256) sono
stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri. Con
successivo D.P.R. 7 marzo 1985,
n. 588, pubblicato nella stessa Gazz. Uff., sono stati individuati i profili
professionali delle qualifiche del
personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole
di istruzione primaria,
secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i conservatori
di musica e le accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.
(5/b) Vedi, anche, l'art. 2, L. 4 marzo 1982, n. 65, riportata alla voce STRADE
PUBBLICHE, nonché
l'art. 1, D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, riportato al n. A/XL-bis.
(5/c) Vedi, anche, l'art. 2, L. 5 luglio 1990, n. 183, riportata alla voce
STRADE PUBBLICHE.
(5/d) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al
n. A/LXV.
(6) Riportato al n. A/XXI.
(7) Riportato al n. A/II.
(8) Riportata al n. D/IX.
(8/a) Riportato al n. A/XXI.
(8/b) La prescrizione del termine di 90 giorni è stata abrogata dall'art. 4, L.
7 luglio 1988, n. 254,
riportata al n. A/XLIX.
(9) Riportata alla voce MINISTERO DELLE FINANZE.
(9/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 22, L.
23 dicembre 1994, n. 724,
riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE
DELLO STATO.
(10) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(11) Riportato alla voce REGIONI.
(12) Riportato al n. A/XXV.
(12/a) Vedi, anche, l'art. 3, L. 4 marzo 1982, n. 66, riportata alla voce
SERVIZI ANTINCENDI.
(12/b) Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, riportato alla
voce PENSIONI CIVILI,
MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI GUERRA, e l'art. 6, L. 7 agosto 1985, n. 428,
riportata
alla voce MINISTERO DEL TESORO.
(12/c) Abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, riportato al n.
A/LXV.
(13) Riportato al n. M/III.
(13/a) Riportato al n. M/II.
(14) Riportato al n. M/VI.
(15) Riportata al n. A/XV.
(15/a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII, ha
disposto la cessazione
dell'efficacia degli artt. 16 e 119 della presente legge a decorrere dalla data
di entrata in vigore dello
stesso decreto.
(16) Riportato al n. A/XXII.
(17) Riportato al n. A/II.
(17/a) Riportato al n. A/II.
(18) Riportata al n. F/XV.
(19) Riportato al n. F/XXI.
(20) Riportato al n. F/XXV.
(21) Riportato al n. F/XXXII.
(22) Riportata alla voce MINISTERO DELLE FINANZE.
(23) Riportata alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(23/a) Riportata al n. F/XV.Ð
(24) Riportato alla voce MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.
(25) Recava l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e le
tabelle organiche del
personale.
(26) Riportato alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(26/a) Riportato al n. F/XXI.
(26/b) Riportato al n. F/XXV.
(26/c) Riportato al n. F/XXXII.
(26/d) Riportata al n. F/XV.
(27) Riportato al n. A/II.
(27/a) Riportata alla voce LOTTO E LOTTERIE.
(27/b) Vedi, anche, l'art. 22, L. 2 agosto 1982, n. 528, riportata alla voce
LOTTO E LOTTERIE.
(28) Riportato al n. F/XIII.
(28/a) Vedi, anche, l'art. 25, L. 2 agosto 1982, n. 528, riportata alla voce
LOTTO E LOTTERIE.
(29) Riportata al n. C/V.
(29/a) Riportata al n. C/V.
(30) Riportato al n. D/I.
(31) Riportato al n. F/IV.
(32) Riportata al n. D/IX.
(32/a) Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4
novembre 1980, n. 302.
(33) Riportata alla voce LAVORO.
(34) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(35) Riportata alla voce MINISTERO DELLA DIFESA.
(36) Riportata alla voce DIPLOMAZIA E CONSOLATI.
(37) Riportata alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(38) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
(39) Riportata alla voce VENEZIA.
(39/a) Riportato alla voce VENEZIA.
(40) Riportato alla voce NAVIGAZIONE AEREA.
(41) Riportato alla voce MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA.
(42) Riportato alla voce PREZZI.
(43) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(43/a) Riportato alla voce MINISTERO DELLA DIFESA.
(43/b) Riportata alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
(43/c) Riportata alla voce DIPLOMAZIA E CONSOLATI.
(43/d) Riportato al n. D/I.
(43/e) Riportata al n. D/IX.
(43/f) Riportato al n. D/I.
(44) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(45) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(46) Riportata alla voce MINISTERO DELLE FINANZE.
(47) Riportato al n. F/XXI.
(48) Riportato al n. F/XXV.
(49) Riportato al n. F/XXXII.
(50) Riportato alla voce LAVORO.
(50/a) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(51) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(52) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(53) Sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1978, gli artt. 148, 155, 169, 171
e 178 del D.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229, riportato alla voce UFFICIALI GIUDIZIARI.
(54) Riportato alla voce UFFICIALI GIUDIZIARI.
(55) Riportata al n. F/XV.
(56) Riportato alla voce COMUNI E PROVINCE.
(56/a) Riportata al n. F/XV.
(57) Riportato al n. F/XXI.
(58) Riportato al n. F/XXV.
(59) Riportato al n. F/XXXII.
(60) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(61) Riportata al n. A/XXIII.
(61/a) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(61/b) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(61/c) Abrogato dall'art. 6, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla voce
ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE.
(61/d) Vedi, anche, la L. 26 aprile 1985, n. 161, riportata alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA:
PERSONALE.
(62) Riportata al n. F/XV.
(63) Riportato al n. F/XXV.
(63/a) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(63/aa) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 25 marzo 1982, n. 108
(Gazz. Uff. 31 marzo 1982,
n. 88).
(63/b) Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, riportato alla
voce TRENTINO-ALTO
ADIGE nonché l'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, riportato alla voce
ISTRUZIONE PUBBLICA:
PERSONALE.
(64) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(65) La parte che si omette modifica l'art. 4, D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567.
Vedi, anche, l'art. 2,
D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA:
PERSONALE.
(66) Riportato al n. A/XVIII.
(66/a) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(66/b) Vedi anche, l'art. 19, L. 20 maggio 1982, n. 270, riportata alla voce
ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE.
(66/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 295
(Gazz. Uff. 14 agosto 1996,
n. 33, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 28
della Costituzione.
(67) Modifica l'art. 121, primo comma, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, riportato
alla voce
ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(68) Riportata alla voce MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
(68/a) Riportato al n. A/XVIII.
(68/b) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(69) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(69/a) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(69/b) Comma così sostituito dall'art. un., L. 11 ottobre 1986, n. 689 (Gazz.
Uff. 25 ottobre 1986, n.
249).
(69/c) Comma abrogato dall'art. un., L. 11 ottobre 1986, n. 689 (Gazz. Uff. 25
ottobre 1986, n. 249).
(69/d) Il termine previsto dal presente comma è stato prorogato sino all'inizio
dell'anno scolastico 1985-
86 dall'art. 74, L. 20 maggio 1982, n. 270, riportata alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA:
PERSONALE, e successivamente all'11 luglio 1986 dall'articolo unico, L. 25
luglio 1985, n. 403 (Gazz.
Uff. 9 agosto 1985, n. 187), entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione. Per una ulteriore
proroga fino al termine dell'anno scolastico 1987-1988, vedi l'art. 7, D.L. 3
maggio 1988, n. 140,
riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE. Una ulteriore proroga è
stata poi
disposta dall'art. 10, D.L. 6 novembre 1989, n. 357, riportato alla stessa voce.
Altra proroga al 31
ottobre 1993 è stata, da ultimo, disposta dall'art. 4, L. 5 gennaio 1994, n.
24, riportata alla voce
ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(70) Recava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello
Stato. Il citato R.D. è stato
abrogato dall'art. 385, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n. A/II.
(70/a) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(71) Riportato al n. F/XIII.
(72) Ha convertito in legge il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, riportato alla
voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(73) Riportato al n. F/XXV.
(74) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(75) Riportato al n. F/XVII.
(76) Ha convertito in legge il D.L. 31 ottobre 1979, n. 536, riportato alla voce
REGIONI.
(77) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(77/a) Vedi, anche, l'art. 15, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce
ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE.
(78) Riportata al n. F/XV.
(78/a) Vedi nota 72 all'art. 74.
(78/b) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(78/c) Riportato al n. F/XXV.
(79) Riportato al n. A/II.
(79/a) Abrogato dall'art. 31, L. 29 gennaio 1986, n. 23, riportata alla voce
ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE.
(79/b) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(79/c) Riportato al n. F/XVII.
(80) Riportata alla voce OSPEDALI.
(81) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(81/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 28 maggio 1981, n. 255,
riportato alla voce
ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.
(81/b) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 28 maggio 1981, n. 255, riportato alla
voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E NON INSEGNANTE.
(82) Riportata al n. A/XV.
(83) Riportato al n. F/XIII.
(83/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(83/b) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(84) Riportata alla voce MONOPOLI DI STATO.
(84/a) Comma così inserito dall'art. 13, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata
alla voce MONOPOLI DI
STATO.
(85) Riportato al n. F/XXV.
(85/a) Comma così modificato dall'art. 5, L. 10 agosto 1988, n. 357, riportata
alla voce MONOPOLI
DI STATO.
(86) Riportata al n. F/IV.
(86/a) Disposizione così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(86/b) Disposizione così sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(86/c) Riportata alla voce MONOPOLI DI STATO.
(86/d) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato
al n. F/XLV.
(87) Riportato al n. A/XXII.
(87/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(88) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.
(88/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 16 marzo 1987, n. 123, riportata
alla voce MONOPOLI
DI STATO.
(89) Riportato al n. A/XXIV.
(90) Riportata al n. A/XV.
(90/a) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII, ha
disposto la cessazione
dell'efficacia degli artt. 16 e 119 della presente legge a decorrere dalla data
di entrata in vigore dello
stesso decreto.
(91) Riportata al n. E/IV.
(92) Riportata alla voce MONOPOLI DI STATO.
(93) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(94) Riportato al n. I/XII.
(94/a) Riportata al n. E/IV.
(94/b) Vedi, anche, l'art. 44, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, riportato al n.
A/LXI.
(95) Sostituisce il punto 3 del primo comma dell'art. 5, L. 8 agosto 1977, n.
556, riportata alla voce
MONOPOLI DI STATO.
(95/a) Tabella cos1 sostituita dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(95/b) Tabella abrogata dall'art. 5, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(96) Riportato al n. A/XXII.
(97) Riportata al n. F/XV.
(98) Riportato al n. F/XXI.
(99) Riportato al n. F/XXV.
(100) Riportato al n. F/XXXII.
(101) Riportato al n. F/XIII.
(101/a) Riportato al n. F/XIII.
(102) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(103) Recava l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. Per il
richiamato art. 156
vedi la nota all'art. 2, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, riportato al n. F/IV.
(103/a) Comma così modificato dall'art. 18, D.L. 6 giugno 1981, n. 283,
riportato al n. F/XLV.
(103/b) Comma soppresso, a decorrere dal 1° febbraio 1981, dall'art. 18, D.L. 6
giugno 1981, n. 283.
(103/c) Vedi, anche, l'art. 23, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata alla voce
SICUREZZA PUBBLICA.
(104) Riportata al n. F/XXIV.
(105) Riportata al n. F/XXXI.
(106) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(106/a) Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 6 giugno 1981, n. 283, riportato al n.
F/XLV.
(106/b) Assegno soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1984, dall'art. 2, L. 20
marzo 1984, n. 34,
riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA, nonché dell'art. 5, D.P.R. 27 marzo
1984, n. 69,
riportato alla stessa voce.
(107) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(108) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(108/a) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(109) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(109/a)Abrogato dall'art. 22, L. 23 marzo 1983, n. 78, riportata alla voce FORZE
ARMATE.
(109/b) Riportata alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(110) Il comma che si omette sostituisce, con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, l'art. 59, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla voce PENSIONI
CIVILI, MILITARI
E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI.
(111) Sostituisce, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i commi primo e
secondo dell'art. 74, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, riportato alla voce
PENSIONI CIVILI,
MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI.
(112) Riportato al n. A/II.
(113) Riportato alla voce ANALFABETISMO.
(114) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI.
(115) Riportata alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(116) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DI
GUERRA.
(117) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(117/a) L'art. 4, L. 12 agosto 1982, n. 570, riportata alla voce PENSIONI
CIVILI, MILITARI E DI
GUERRA: PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI, ha disposto che le norme del quarto
comma
del presente art. 154 hanno effetto dal 1° gennaio 1979.
(117/b) Abrogato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(118) Riportato al n. A/XVIII.
(119) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(119/a) Riportato al n. A/XXII.
(120) Vedi, anche, l'art. 7, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, riportato alla voce
SICUREZZA
PUBBLICA.
(120/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi, l'art. 15,
L. 22 dicembre 1980, n. 873,
riportata alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(120/b) Riportato al n. A/XXII.
(121) Riportato al n. B/III.
(122) Abrogato dall'art. 385, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato al n.
A/II.
(123) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(123/a) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI.
(123/b) Riportata alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(124) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(125) Riportato al n. I/XII.
(126) Riportato al n. A/XXII.
(127) Sostituisce l'art. 14, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata al n. F/XV,
che, a sua volta, ha
sostituito il secondo comma dell'art. 19, L. 5 marzo 1961, n. 90, riportata al
n. E/II.
(128) Riportato alla voce PENSIONI CIVILI, MILITARI E DI GUERRA: PENSIONI DEI
DIPENDENTI STATALI.
(129) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(130) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(130/a) Riportata alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI.
(130/b) Riportata alla voce MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
(130/c) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(131) Riportata al n. F/VI.
(132) Riportato al n. G/XIX.
(133) Riportata al n. G/XXIII.
(133/a) Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo fino al 31
maggio 1983, vedi il D.L. 6
giugno 1981, n. 284, riportato al n. A/XXXII. Per una ulteriore proroga al 31
dicembre 1983, vedi l'art.
3, D.L. 12 agosto 1983, n. 372, riportato alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI).
Vedi, altresì,
l'art. 1, L. 12 aprile 1984, n. 65, riportata al n. A/XXXVI. Per
l'interpretazione autentica dell'art. 168,
vedi l'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE
DEL
PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(134) Riportata alla voce SANITÀ PUBBLICA.
(135) Riportato al n. A/XXII.
(136) Riportata al n. A/XV.
(137) Riportata al n. F/XV.
(138) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(139) Ha convertito in legge il D.L. 1° ottobre 1973, n. 580.
(140) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(141) Recante norme interpretative dell'art. 12, D.L. 1° ottobre 1973, n. 580.
(142) Riportata alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
(143) Riportata alla voce MONOPOLI DI STATO.
(144) Riportato al n. F/XXI.
(145) Riportato al n. F/XXV.
(146) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE
E NON INSEGNANTE.
(147) Riportato al n. F/XXXII.
(148) Riportata al n. F/XX.
(148/a) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: PERSONALE.
(149) Riportata al n. F/XXIV.
(150) Riportata al n. F/XXXI.
(151) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(152) Riportata al n. F/XIII.