L. 6 marzo 1992, n. 216 (1). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (2), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (2/cost).
1. 1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (2), recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (3), le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121 (4), nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni (4/a). 2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5). 3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. 4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato; tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie: a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilità ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. 5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente (5/a). 6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (6), e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3, L. 29 marzo 1983, n. 93 (7), e dell'articolo 19, L. 15 dicembre 1990, n. 395 (8). 7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale (8/a).
3. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno (8/b). 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (9). 3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993 (8/a).
4. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (10), come sostituito dalla presente legge, ed all'articolo 3 della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando: a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"; b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi"; c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero"; d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990"; e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia"; f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO (11)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56. (2) Riportato al n. T/LVII. (2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 51, Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 1996, n. 154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 6 marzo 1992, n. 216, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. (3) Riportata al n. B/XVI. (4) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (4/a) In attuazione del presente art. 2 è stato emanato il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA. (5) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (5/a) Per l'aggiornamento del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato vedi il D.P.R. 5 settembre 1994, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, e i successivi indicati in nota a tale decreto. (6) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (7) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO. (8) Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE. (8/a) Vedi, anche, la L. 29 aprile 1995, n. 130, riportata al n. T/LX. (8/b) In attuazione del presente art. 3 sono stati emanati il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, riportato al n. H/XXXV; il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, riportato al n. T/LXI; il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, riportato alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI MONTANI. (9) Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI. (10) Riportato al n. T/LVII. (11) Le modifiche al D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 sono state inserite nel testo riportato al n. T/LVII.