L. 7-6-1975 n. 198 Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1975, n. 155. |
L. 7 giugno 1975, n. 198 (1).
Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1975, n. 155.
1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (2), che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari (2/a).
Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.
L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate.
Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito.
Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia (2/b).
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(2) Riportato alla voce Forze armate.
(2/a) L'articolo unico, L. 2 maggio 1977, n. 186 (Gazz. Uff. 14 maggio 1977, n. 130) ha elevato il contingente di guardie di custodia ausiliare a 2.500 unità. Un ulteriore aumento a 4.000 unità è stato disposto dall'art. 2, L. 22 dicembre 1981, n. 773, riportata al n. C/XXIV.
(2/b) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 22 dicembre 1981, n. 773, riportata al n. C/XXIV.
2. Le guardie di custodia ausiliarie sono soggette alle norme sullo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili, nonché alle norme di servizio e disciplinari previste dal regolamento di tale Corpo, alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.
Le guardie di custodia ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di custodia al termine del corso di addestramento di cui all'articolo 1 della presente legge con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per il carabiniere ausiliario.
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3. Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell'articolo 113 della L. 18 febbraio 1963, n. 173 (3).
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.
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(3) Riportata al n. C/XI.
4. Il Ministero di grazia e giustizia può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di custodia ausiliarie dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
Le guardie di custodia ausiliarie esonerate dal servizio vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
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