L. 10 marzo 1987, n. 100 (1). Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (2).
(Giurisprudenza)
1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1957, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 (3), come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 2. Il predetto trattamento è ridotto: a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto; b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede. 3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma. 4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio. 5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina (4).
2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1987 ed in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per il 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente la voce: Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore a realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti; quanto a ciascuno degli anni 1988-1989 si provvede: quanto a lire 20 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; quanto a lire 50 miliardi per il 1988 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo; quanto a lire 50 miliardi per il 1989 parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1987, n. 68. (2) Vedi, anche, l'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. (3) Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. (4) Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 marzo 1997, n. 85, riportata al n. L/LXXXII.