De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA - PARTE A (testo vigente)
Aggiornamento alla GU 06/06/2000
D.M. 1 febbraio 2000, n. 50 (1). Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria (2).
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto 21 luglio 1998, n. 297, recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»; Considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dal regolamento delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione; Ritenuto che le attività demandate dal Corpo di polizia penitenziaria richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonché il possesso di requisiti psico-fisici necessariamente connessi al raggiungimento di un certo limite di età; Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, prot. n. 222/99; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 83U6/4-15 del 21 gennaio 2000;
Adotta il seguente regolamento:
1. Concorso ad allievo agente.
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.
2. Concorso ad allievo vice ispettore.
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue. 2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, sono già appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, con una anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni computato alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista da ciascun bando di concorso.
3. Elevazioni del limite di età.
1. Ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria non si applicano elevazioni dei limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi non contemplate dal presente regolamento.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2000, n. 58. (2) Per un panorama dei provvedimenti sulle deroghe ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, vedi nota al comma 6 dell'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.