Aggiornamento alla GU 06/06/2000
D.M. 21 luglio 1998, n. 297 (1). Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria; Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; Ritenuta la necessità di stabilire le modalità dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, il 16 luglio 1998;
Adotta il seguente regolamento:
Capo I - Concorso pubblico
1. Prova preliminare.
1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (2), l'ammissione alle prove di esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi. 4. La durata della prova preliminare sarà stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima. 5. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati. 6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (2).
2. Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonché delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
3. Prove di esame.
1. Superati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi. 4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che và aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 6. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
4. Corso di formazione.
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice-ispettori frequentano un corso preordinato alla formazione tecnico professionale, con le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3). 2. I moduli didattici di contenuto teorico e di tecnica operativa del suddetto corso hanno cadenza bimestrale. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane. 3. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b) per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
Capo II - Concorso interno
5. Prove di esame.
1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (3), sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su, nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. 4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 6. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (3/a).
6. Titoli di servizio.
1. Le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue: a) giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 26; b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 6; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 5; e) speciali riconoscimenti: fino a punti 2. 2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove di esame.
7. Commissione esaminatrice.
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
8. Corso di formazione.
1. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (4), articolato in moduli didattici, con cadenza bimestrale, di contenuto teorico e di tecnica operativa. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane. 2. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b), per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalità e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
9. Rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (5), e successive modifiche ed integrazioni.
Allegato a)
AREA TEMATICA RELATIVA AL SISTEMA PENALE
Princìpi costituzionali ed ambito del sistema penale. Il concetto di norma giuridica. La norma giuridica penale. La legge penale. Il concetto di pena. Pene principali e pene accessorie. Il concetto di reato. Reato tentato e reato consumato. Imputabilità. La distinzione tra delitto e contravvenzione. Delitti e contravvenzioni fattispecie più comuni. I soggetti del reato. Gli atti: regole generali e loro tipologie. Le misure cautelari. Le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari. Udienza preliminare. I procedimenti speciali. Il giudizio. Impugnazioni. Appello. Ricorso per Cassazione. Revisione. Esecuzione delle pene. Le misure di sicurezza. Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica. Polizia giudiziaria: nozioni, funzioni, organi ed organizzazione. L'attivazione ed iniziativa della polizia giudiziaria e l'attività delegata. La documentazione degli atti di polizia giudiziaria. Le annotazioni della polizia giudiziaria. I verbali: nozione, forma, efficacia e nullità. Conoscenza e stesura dei principali atti di polizia giudiziaria.
Allegato b)
AREA TEMATICA RELATIVA AL SISTEMA PENITENZIARIO
Cenni storici sui luoghi di reclusione. Il concetto di carcere nelle società moderne. I princìpi fondamentali ed i presupposti della legge penitenziaria. Tipologia degli istituti penitenziari e condizioni di vita all'interno degli stessi. Le diverse tipologie di detenuti. Regime di sorveglianza particolare. Il trattamento. I centri di servizio sociale per adulti. La magistratura di sorveglianza: ruolo e funzioni.
Allegato c)
AREA TEMATICA RELATIVA AL SISTEMA ORGANIZZATIVO CENTRALE E PERIFERICO
Organizzazione del D.A.P. Organizzazione del Provveditorato Regionale dell'A.P. Organizzazione dell'Istituto. Organizzazione delle Aree operative presso i P.R.A.P. C.S.S.A. e Istituti. La legge n. 395 del 15 dicembre 1990. L'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di Polizia penitenziaria.
Allegato d)
AREA TEMATICA RELATIVA ALLE COGNIZIONI TECNICHE CHE CONNOTANO LA PROFESSIONALITA E IL RUOLO DELL'ISPETTORE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI METODI ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLA SICUREZZA, DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO ED ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.
Organizzazione gerarchica, doveri, doveri di subordinazione e rapporti funzionali. I compiti istituzionali, i servizi di istituto e la relativa informatizzazione; il servizio dell'Ufficio matricola e il settore delle traduzioni e dei piantonamenti. Gli aspetti attinenti alla sicurezza attiva e passiva interna ed esterna; l'automatizzazione. Uso legittimo dei mezzi di coercizione fisica. Servizio nuovi giunti e la gestione degli eventi critici. Aspetti istituzionali e tecnico-operativi connessi a particolari tipologie di detenuti. Uso delle armi, relativo addestramento e tecniche di difesa personale: norme di sicurezza sull'uso delle armi in dotazione e di quelle di reparto. Scuola Comando. Sicurezza e tutela della salute della persona nell'ambiente lavorativo. Lingua straniera.
Allegato e)
SUL TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Princìpi ispiratori. Il trattamento penitenziario ed i suoi elementi. Aspetti socio-pedagogici del trattamento: le figure professionali istituzionali. Modalità del trattamento: il programma individualizzato di trattamento. Ruolo della Polizia penitenziaria nel trattamento: aspetti normativi e modalità organizzative. Le misure alternative alla detenzione. L'istituto del permesso. Ruolo e funzioni della magistratura di sorveglianza.
Allegato f)
SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Il concetto di organizzazione. Il concetto di struttura: caratteristiche organizzative. caratteristiche strutturali. Il concetto di clima. L'ergonomia. Gli stili di gestione. La comunicazione e gli stili comunicativi. Il concetto di risorsa umana. I processi decisionali nelle organizzazioni. La gestione delle risorse in relazione agli obiettivi. Il gruppo nel contesto organizzativo. Il gruppo di lavoro. Ruoli e leadership nel gruppo. Fattori che contribuiscono all'efficacia ed efficienza del gruppo. Utilizzo del personale: incentivi e rinforzi. La gestione degli eventi critici. La valutazione delle mansioni. La valutazione dei meriti. I fattori di valutazione. La valutazione del potenziale.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 1998, n. 193. (2) Riportato al n. C/XXVIII. (2) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3) Riportato al n. C/XXVIII. (3/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 1° febbraio 2000, n. 51 (Gazz. Uff. 10 marzo 2000, n. 58). (4) Riportato al n. C/XXVIII. (5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.