D.M. 21 luglio 2000, n. 278 (1).
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53,
concernente congedi per eventi e cause particolari.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE
di concerto con
i Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunità
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per
eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei
criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
1. Permessi retribuiti.
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre
giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente,
o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà
titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono
concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in
forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i
giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai
giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le
eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo articolo
3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve
avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità
di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle
persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
2. Congedi per gravi motivi familiari.
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'articolo 433 del
codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella
cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti
dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da
dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,
2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del
soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal
lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e
non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra
di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale
o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il
contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci
giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente.
L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione
parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente
regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del
dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti
giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla
situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il
datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione
al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel
corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti
di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare
permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il
datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla
base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque
entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone
preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla
sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro anticipato è
richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di
almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza
di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.
3. Documentazione.
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'articolo 1 o
dei congedi per le patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di
ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata
al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere
presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore
sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con
dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i motivi di
cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi
previste.
4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il datore
di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante
certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita
nell'accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della
grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le
modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri
eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro-servizio ispezione del lavoro, entro
cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti
che fruiscono di detto congedo.
4. Disposizioni finali e entrata in vigore.
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle
previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo
stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione
medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2000, n. 238.