D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (1).
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983
concernente il personale
dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336,
n. 337 e n. 338;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;
Visto l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione
governativa e i sindacati di
polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell'art. 95, primo comma, L. 1° aprile
1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 dicembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto:
1. Area di applicazione. - Le disposizioni contenute nel
presente decreto si applicano al personale
dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal
1° gennaio 1982. Gli
effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30
giugno 1985.
(Giurisprudenza)
2. Stipendi. - A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale
dei ruoli della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
quarto livello . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . » 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . » 5.500.000 sesto-bis livello. . . . . . . . . . . . » 5.950.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . » 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . » 7.700.000 ottavo-bis livello . . . . . . . . . . . » 8.470.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali
di stipendio del 6 per cento, computato
sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali
del 2,50 per cento, computati
sull'ultima classe di stipendio.
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel
precedente primo comma è
effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in
godimento al 1° gennaio 1983.
(Giurisprudenza)
3. Benefici convenzionali. - Al personale di cui al primo
comma del precedente art. 2 promosso o
nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo,
viene attribuito uno scatto
aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo
in caso di promozione o di
nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore;
detto scatto viene
rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla
base della misura di
ciascuna classe.
Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque
aumenti di anzianità
nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.
Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo
livello retributivo, è
attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo
stipendio in godimento;
l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito
dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 (3), ai fini dell'ulteriore
progressione economica.
(Giurisprudenza)
4. Decorrenza dei benefici economici. - L'importo derivante
dalla differenza tra lo stipendio dovuto
al 1° gennaio 1983, in applicazione degli articoli precedenti, e quello in
godimento al 31 dicembre 1982
sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
dal 1° gennaio 1983. . . . . . . . . . . 35 per cento dal 1° gennaio 1984. . . . . . . . . . . 75 » dal 1° gennaio 1985. . . . . . . . . . . 100 »
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi
di stipendio od aumenti periodici biennali
maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero
importo, anche se, ai sensi
del precedente comma, il nuovo stipendio non viene attribuito nella misura
intera.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo
stipendio iniziale relativo
al livello retributivo di nomina previsto dalla precedente normativa, maggiorato
delle percentuali
indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra
il nuovo stipendio fissato
dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui alla precedente normativa.
Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo
stipendio risulti inferiore
alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di
appartenenza, previsto dal presente
decreto, e quello iniziale fissato per il medesimo livello dalla normativa
precedente, il nuovo stipendio è
maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo
stesso importo è
temporizzato secondo il criterio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno
1981, n. 310 (3/a), ai fini della ulteriore progressione economica.
(Giurisprudenza)
5. Indennità pensionabile. - A decorrere dal 1° gennaio
1984, al personale dei ruoli della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile
pensionabile nelle sottoindicate
misure lorde:
agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 265.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 340.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . » 390.000 vice sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . » 390.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . » 410.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . » 430.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . » 450.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . » 450.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . » 490.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . » 510.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . » 510.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 530.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . » 540.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . » 550.000
A decorrere dalla stessa data all'agente ausiliario compete
una indennità mensile di L. 140.000.
Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1983 al personale di cui al primo comma
del presente articolo
compete la seguente indennità mensile lorda, per tredici mensilità, nelle
misure sottoindicate:
agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 54.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . » 54.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 62.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . » 69.000 vice sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . » 73.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . » 73.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . » 81.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . » 81.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . » 92.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . » 92.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . » 92.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . » 115.000 vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . » 115.000
Con effetto dal 1° gennaio 1984 l'indennità di istituto di
cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (4),
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'assegno personale di
funzione previsto dall'articolo
143 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4/a), sono soppressi. E' fatto salvo il
supplemento giornaliero
dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile
1975, n. 135 (5) (5/a).
(Giurisprudenza)
6. Lavoro straordinario. - Con effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la misura oraria del compenso relativo al lavoro
straordinario è
determinata, per ciascun livello retributivo, sulla base di 1/175 dell'importo
costituito dallo stipendio
iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982, con esclusione
dell'assegno personale di funzione, e
della relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e
dell'indennità integrativa speciale in
vigore alla stessa data, comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima
mensilità. La predetta
misura oraria è maggiorata del quindici per cento per il lavoro straordinario
diurno e del trenta per
cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) e nei giorni
festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo.
In relazione all'incremento della misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, sarà ridotto per
il 1984 rispetto all'anno precedente il numero massimo di maggiori prestazioni
complessivamente da
autorizzarsi.
La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo
le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1984 nei limiti
dell'importo iscritto nell'apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 1983.
7. Orario di lavoro. - Con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'orario di servizio, di cui all'art. 63 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (5), è fissato
in trentanove ore settimanali e, a decorrere dal 1° ottobre 1984, in trentotto
ore settimanali.
A decorrere dalle date indicate dal comma precedente, i turni di lavoro
giornalieri sono formati sulla
base, rispettivamente, di quarantuno e quaranta ore settimanali. La differenza
tra l'orario indicato al
primo comma e quello indicato nel presente comma è retribuita come prestazione
di lavoro
straordinario.
8. Congedo ordinario. - A parziale modifica dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335 (6), il congedo ordinario per il personale con oltre
quindici anni di servizio è
elevato a 35 giorni.
9. Personale dei ruoli tecnici e professionali. - Al
personale appartenente ai ruoli di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (7), nonché a quello dei
ruoli di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (8), esclusi i dirigenti,
compete, con le stesse
modalità previste dagli articoli 2 e 3, ultimo comma, e 4 del presente decreto,
lo stipendio spettante al
personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella
di equiparazione allegata ai
predetti decreti.
Al personale di cui al comma precedente competono altresì le indennità di cui
all'art. 5 del presente
decreto in misura pari al 60 per cento di quella corrisposta al personale che
espleta funzioni di polizia,
di qualifica corrispondente.
(Giurisprudenza)
10. Effetti dei nuovi stipendi. - I nuovi stipendi, negli
importi effettivamente corrisposti in relazione
allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 4, hanno effetto
sulla tredicesima mensilità,
sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità
di buonuscita e di
licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art.
82 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9),
o da disposizioni
analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto
entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
(Giurisprudenza)
11. Effetti dell'indennità pensionabile. - L'indennità
pensionabile va corrisposta anche sulla
tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo di cui all'art.
68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9), ed
alla legge 23 dicembre
1970, n. 1094 (10), nonché agli effetti dell'assegno alimentare.
12. Onere finanziario. - Alla copertura della spesa derivante
dall'applicazione del presente decreto
si provvede ai sensi della legge 20 marzo 1984, n. 34.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1984, n. 105.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(3/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(4) Riportata al n. I/VII.
(4/a) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(5) Riportata al n. I/IX.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, riportato al n. A/LXIII,
l'art. 6, D.P.R. 5
giugno 1990, n. 147, riportato al n. A/LXXIV, e gli artt. 4 e 37, D.P.R. 31
luglio 1995, n. 395, riportato
al n. A/CXI. Vedi, infine, gli artt. 4 e 13, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359,
riportato al n. A/CXVIII,
nonché l'art. 4, D.L. 29 giugno 1996, n. 341, riportato alla voce FORZE ARMATE.
(6) Riportato al n. A/XL.
(7) Riportato al n. XLII.
(8) Riportato al n. A/XLIII.
(9) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(10) Riportata alla voce FORZE ARMATE.