INDICE del D.p.r. n. 55/2001
Art.
1. - Definizioni
Art.
2. - Dipartimenti del Ministero
Art.
3. - Ufficio del Capo del Dipartimento
Art.
4. - Dipartimento per gli Affari di giustizia
Art.
5. - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi
Art.
6. - Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati
Art.
7. - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Art.
8. - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Art.
9. - Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali
Art.
10. - Divieti di nuovi o maggiori oneri
NOTE
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001 n.55 ( indice
)
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
16.3.2001 )
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 87, comma quinto, e
110 della Costituzione;
Visti l'articolo
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visti gli articoli 4, 5,
16, 17, 18,
19
e 55,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo
8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26
luglio 2000;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data
19 e 21 dicembre 2000;
Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non
accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformità con quanto
previsto dall'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dall'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
Ritenuta l'opportunità di accogliere i rilievi espressi dalla
Corte dei conti in data 2 marzo 2001;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "decreto legislativo" il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Art. 2.
Dipartimenti del Ministero
1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti
i seguenti uffici di gestione amministrativa:
a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi;
c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile.
Art. 3. ( note
)
Ufficio del Capo del Dipartimento
1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.
2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni previste
dall'articolo 5 del decreto legislativo, nonché dal presente
regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la
direzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi
degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7
giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio
del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale viene altresì
svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di
sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i
dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito.
In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in
coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero.
L'ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e
ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione
e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza
agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina
l'attività internazionale svolta dal Dipartimento.
4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue
funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per
la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche
complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il
Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.
5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati
nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
L'incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Art. 4. ( note
)
Dipartimento per gli Affari di giustizia
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le
funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate
dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli
Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed
elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e
relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia
civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di
convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione
delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per
l'estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento
degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle
pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei
depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato;
servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo
amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame
delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale
del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio
elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da
funzionari dell'ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di
cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione
di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in materia
civile; vigilanza sull'Istituto Internazionale di Studi Giuridici,
vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio
Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui
notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e
sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,
sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i
concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei
registri immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli
istituti vendite giudiziarie;
b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed
elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico;
vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle
istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del
Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri
nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di
cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale;
istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia
penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in
materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione
delle convenzioni internazionali; rapporti con l'Unione europea e
con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi
internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto;
procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione,
organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul
funzionamento del casellario centrale e dei casellari
giudiziali;
c) Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani:
contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello
riguardante le materie di specifica competenza di altri
dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia
civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti
la Corte europea dei diritti dell'uomo; procedure relative
all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la
protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno
alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti
umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei
magistrati; traduzione di leggi e atti stranieri.
3. Il Capo del Dipartimento provvede altresì alle funzioni
connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge
finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla
direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del
Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri
provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed all'inserzione nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento
provvede anche alla vigilanza sull'amministrazione degli archivi
notarili che&,62;, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e gestione finanziaria
separati.
Art. 5. ( note
)
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi
1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b) del
decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre
alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di
cui all'articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione:
assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifiche
esecuzioni e protesti, nonché dell'amministrazione centrale, salve
le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni
sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione
professionale ed organizzazione delle relative strutture;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili
e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di
beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni
immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e
gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
dell'amministrazione centrale, salve le competenze degli altri
dipartimenti;
c) Direzione generale del bilancio e della contabilità:
adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di
assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale magistrati: attività preparatorie e
preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre
attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati
professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato
generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio
Superiore della Magistratura;
e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti
all'ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti
conoscitivi necessari alle attività di programmazione,
organizzazione e controllo.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma sul
decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale
generale del dipartimento l'Ufficio speciale per la gestione e la
manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e
degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa
città, disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n.
102.
4. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:
rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli
interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche
degli uffici giudiziari e dell'amministrazione centrale, salve le
competenze degli altri dipartimenti; contenzioso relativo ai
rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del
Dipartimento.
Art. 6. ( note
)
Direzione generale dei sistemi informativi
automatizzati
1. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è
competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici
del Ministero, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici
giudiziari; per l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi
informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche
in armonia con le norme comunitarie; per l'interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per
l'adempimento, nell'ambito di competenza del Ministero della
giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei
compiti di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed
ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e
integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in
relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per
l'acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per
i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali
non è richiesto il parere obbligatorio dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione
e la gestione del piano per la sicurezza informatica
dell'amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla
gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso ed alla
conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di
innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il
coordinamento per la realizzazione dei programmi di
informatizzazione delle attività degli uffici di cui all'articolo 3,
degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari,
secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i
pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore
di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di
cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in
collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.
Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito delle sue competenze,
con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai
programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all'articolo
3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della
conferenza di cui al comma 2.
2. Per il coordinamento dell'attività della Direzione generale
dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui
all'articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici
giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti,
convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei
sistemi informativi automatizzati ed il preposto all'ufficio di
diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la
conferenza è convocata.
Art. 7. ( note
)
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le
funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate
dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito
indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione:
assunzione e gestione amministrativa del personale, anche
dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del
personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali;
disciplina, formazione e aggiornamento del personale
dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative
strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di studi
penitenziari;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni
immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali;
edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità:
adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di
assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all'esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti
sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività
trattamentali intramurali;
e) Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e
coordinamento delle attività degli Uffici territoriali competenti in
materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura
di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con
gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e
delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione
penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i compiti inerenti
l'attività ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di
lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.
Art. 8. ( note
)
Dipartimento per la Giustizia Minorile
1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni
e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo
16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la
Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali
generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della formazione:
assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti;
formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di
polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture;
relazioni sindacali; disciplina;
b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei servizi;
acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure
contrattuali;
c) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti
giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile;
partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza,
convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati
all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per
l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della
legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attività
ispettiva;
b) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale
convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23
dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle
leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati
ed aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie
italiane ed estere; attività inerenti la nomina dei componenti
esperti dei tribunali per i minorenni;
c) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre
materie di competenza del dipartimento.
Art. 9. ( note
)
Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali
1. All'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi
compiti si provvede con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 10.
Divieti di nuovi o maggiori oneri
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della
Costituzione:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministero competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro,
nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) - d) (Omissis);
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55,
comma 3 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le
relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo,
e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica
l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e
l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni
generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme
ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse
direzione generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità
richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la
dotazione organica del personale non devono comunque comportare
incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi
automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni
centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1, si attiene,
inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello non generale di
ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si
provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, si
procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale,
con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1, raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti
norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti medesimi".
"Art. 5 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti
sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti
compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i
relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unità di gestione in cui di articolano i
dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione
delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in
conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la
continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici
di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in
particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del
Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità,
efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al
pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo
e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti
dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi
attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale
secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni
trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;
f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di
proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di
revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a
questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti
ulteriori compiti del Capo del dipartimento".
"Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di
grazia e giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad
esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in
materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle
pene, rapporti con il Consiglio superiore della magistratura,
attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli
ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale
in materia civile e penale.
3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti
concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione
amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale;
attività preliminare all'esercizio da parte del Ministro delle sue
competenze in materia processuale; casellario giudiziale;
cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione
amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti
anche informative necessari; attività relative alle competenze del
Ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione
amministrativa del personale e dei beni dell'amministrazione
penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione delle
misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei
compiti assegnati dalla legge al Ministero della giustizia in
materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni
ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le
disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 8 della legge 24 marzo
1958, n. 195".
"Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere
superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite
nel precedente articolo".
"Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli
uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti
anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19.
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati
della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti
anche agli altri soggetti elencati al comma 1".
"Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero dei
magistrati collocati fuori ruolo organico della magistratura e
destinati al Ministero non deve superare le 50 unità".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata
in vigore). - 1. - 2. (Omissis).
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai
sensi del comma 4-bis, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli
Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e
secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto
legislativo.
4. - 9. (Omissis)".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino
e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 12 agosto 1962, n. 1311, reca: "Organizzazione e
funzionamento dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e
giustizia".
- Si riporta l'art. 8 della legge 24 marzo 1958,
n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura):
"Art. 8 (Ispettorato). - Il Consiglio superiore, per esigenze
relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale
dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10
del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. - 9.
(Omissis).
10. I dirigenti ai quali non si affida la titolarità di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23,
comma 3.
11. - 12. (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e
dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione
dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n.
266):
"Art. 3 (Integrazione degli organici del personale
dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale della
giustizia minorile).
- 1. (Omissis).
2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1, comma 2, e
per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di
corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di
livello dirigenziale generale presso l'ufficio centrale della
giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale è aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono
essere individuati uno o più vice capo del Dipartimento.
3. - 7. (Omissis)."
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c)
ed 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni):
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. - 3.
(Omissis).
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato,
di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati
personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte
deontologiche, sono considerate attività di informazione e di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o
all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) (Omissis);
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle
collettività e ad altri entri attraverso ogni modalità tecnica ed
organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun
ente.
5. 6. (Omissis)".
"Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico). - 1.
L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è
indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio
della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti
e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il
pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso
e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini,
anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione
telematica e coordinare le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione
interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le
relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il
pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione
e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla
contrattazione collettiva".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 286/1999:
"Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del controllo di
gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della
gestione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende
misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e
dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione
amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a
singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le
unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i
costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed
economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di
gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma
1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le
modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva,
periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente
omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei
controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di
contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti
operativi per le attività di pianificazione e controllo".
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1952, n.
629 (Riordinamento degli archivi notarili):
"Art. 1. - L'amministrazione degli archivi notarili dipende
genericamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e
giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli
archivi notariali, anche a mezzo dei procuratori generali presso le
Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i
tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune".
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718, reca: "Approvazione del regolamento per le gestioni dei
cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: "Norme
sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400".
- La legge 11 febbraio 1994, n. 102, reca: "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522,
recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di
grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici
giudiziari della città di Napoli".
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n.
59/1997:
"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole
amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli
atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la
pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Gli schemi de i regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
de parere delle competenti Commissioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, concerne: "Regolamento recante criteri e modalità per la
formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
428, concerne: "Regolamento recante norme per la gestione del
protocollo informatico da parte delle amministrazioni
pubbliche".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997, n. 452, concerne: "Regolamento recante approvazione del
capitolato di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di
apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei
programmi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, concerne: " Regolamento recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
n. 39/1993:
"Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle
proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche
competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente
di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i
sistemi informativi automatizzati. 2. Il dirigente responsabile di
cui al comma 1, cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza
con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti
nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie
informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d).
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di
valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a
contribuire alla definizione della bozza del piano triennale,
trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una
relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno
precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle
spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, lettera d), del citato
decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle
premesse.
- La legge 15 gennaio 1994, n. 64, reca: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,
e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre
1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della
convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a
L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio
dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970".
- La legge 23 dicembre 1992, n. 524, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità
europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero
dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990".
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.