D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551 (1). Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121 (2), in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per il passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, nonché dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza; Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata L. 1° aprile 1981, n. 121; Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri; Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
(Giurisprudenza)
1. Il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal disciolto Corpo della polizia femminile può chiedere di passare nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, o di altre amministrazioni dello Stato. Il personale di cui al comma precedente è inquadrato in soprannumero - riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa - mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 del legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessiva maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.
2. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità.
3. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dai ruoli ordinari del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono chiedere di passare nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Il personale trasferito assume lo stato giuridico della forza di polizia in cui viene inquadrato.
4. Il personale di cui all'art. 3 viene inquadrato nel corrispondente ruolo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assumendo una anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. Il predetto personale viene collocato in ruolo dopo l'ultimo pari grado del ruolo ricevente, conservando nei confronti del parigrado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa. Il personale di cui al presente articolo conserva in ogni caso l'anzianità di servizio ai fini esclusivamente economici.
5. A fini dell'avanzamento viene considerata, per il personale in questione passato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, un'anzianità di grado o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado, non proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che lo precede immediatamente in ruolo. Il personale di cui al comma precedente, qualora iscritto in quadro, viene promosso in eccedenza al numero delle promozioni previste per l'anno, restando nella posizione soprannumeraria. Gli ufficiali provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza promossi ai gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, non vengono computati nei contingenti massimi, di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed ai successivi decreti presidenziali, previsti per la forza di polizia in cui vengono inquadrati. Il numero degli ufficiali di cui al precedente comma, posti in soprannumero nei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, non può, comunque, superare i contingenti fissati dall'art. 3 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
6. Il passaggio nel ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è consentito nei soli gradi di tenente colonnello, maggiore, capitano e tenente, nella misura massima rispettivamente del 5%, 7%, 10% e del 15% dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Il passaggio nel ruolo degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è consentito nei soli gradi di cui al comma precedente, nella misura massima dello 0,50% dei tenenti colonnelli, dell'1% dei maggiori, dell'1% dei capitani, e dell'1% dei tenenti, dell'organico del relativo grado di cui alla tabella n. 1 della L. 2 dicembre 1980, n. 794.
7. Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza è subordinato al possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per prestare servizio nella forza di polizia ricevente. Il personale trasferito dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento.
8. Gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva, possono chiedere di passare nella stessa posizione nelle altre forze di polizia, assumendone il relativo stato giuridico. Possono chiedere altresì di passare nella stessa posizione nelle armi e nei corpi presso cui avevano prestato servizio prima dell'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assumendone il relativo stato giuridico.
9. Il personale di cui all'art. 3 che passa nel Corpo degli agenti di custodia viene inquadrato in un apposito ruolo parallelo ad esaurimento la cui dotazione organica è fissata nella tabella A, annessa al presente decreto, mantenendo il grado rivestito nell'amministrazione di provenienza prima dell'attuazione dei decreti delegati di cui all'art. 36 della L. 1° aprile 1981, n. 121, nonché l'anzianità assoluta e relativa posseduta al momento del passaggio nel Corpo degli agenti di custodia. Il personale di cui al comma precedente dovrà frequentare un corso informativo di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi.
10. Il passaggio nel ruolo parallelo ad esaurimento del Corpo degli agenti di custodia è consentito soltanto fino al grado di tenente colonnello. Sono esclusi dal passaggio nel ruolo di cui al comma precedente gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovino nella posizione di ausiliaria o di riserva.
11. L'avanzamento del personale di cui all'art. 9, inquadrato nell'apposito ruolo parallelo ad esaurimento, avviene secondo la normativa vigente per il personale del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di custodia. L'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di maresciallo ordinario, di maresciallo capo e di maresciallo maggiore del ruolo parallelo ad esaurimento ha luogo nel limite dei posti determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili negli stessi gradi del ruolo ordinario e il personale avente diritto all'avanzamento nel ruolo stesso.
12. Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, ove le domande superino i contingenti fissati nell'art. 6, o nella tabella A, annessa al presente decreto, ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.
13. L'indennità di buonuscita del Fondo di assistenza finanzieri è liquidata ai militari passati nel Corpo della guardia di finanza ai sensi del presente decreto nei limiti dell'effettivo servizio prestato nel Corpo medesimo dalla data di passaggio alla data del congedo.
14. Qualora il personale che chieda di avvalersi delle precedenti disposizioni superi il 5 per cento delle dotazioni organiche del rispettivo ruolo di appartenenza, il passaggio nelle altre amministrazioni o nelle altre forze di polizia dovrà essere disciplinato, d'intesa con le amministrazioni interessate, secondo l'ordine di anzianità e per contingenti annuali che non superino la percentuale sopra indicata.
15. Il personale di cui agli articoli precedenti, per avvalersi delle disposizioni del presente decreto, deve presentare apposita domanda entro tre mesi dall'applicazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della L. 10 aprile 1981, n. 121 (4), nei confronti dei singoli interessati.
TABELLA A
Organico del ruolo parallelo ad esaurimento del corpo degli agenti di custodia
Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . 2 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tenente, sottotenente. . . . . . . . . . . . . . 10 Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . 50 Maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . . . " Maresciallo ordinario. . . . . . . . . . . . . . 50 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . " Appuntato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1981, n. 275. (2) Riportata al n. A/XXX. (3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (4) Riportata al n. A/XXX.
D.P.R. 24 luglio 1981, n. 552 (1).
Attuazione della delega prevista dall'art. 108 della L. 1° aprile 1981, n. 121
(2), in materia di anticipata
cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale
Amministrazione della pubblica
sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza (3).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 108 della L. 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al
Governo per l'eventuale
anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari
dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza;
Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata
L. 1° aprile 1981, n. 121;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno e del
tesoro;
Emana il seguente decreto:
1. Al personale di cui al successivo art. 2 in servizio alla
data di entrata in vigore della L. 1° aprile
1981, n. 121 (2), è consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i
benefici di cui all'art. 4.
2. Possono chiedere l'anticipata cessazione dal servizio:
a) i tenenti generali, maggiori generali e colonnelli del disciolto Corpo delle
guardie di pubblica di
sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età;
b) i dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti
dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età;
c) i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che, all'entrata
in vigore della legge 11
luglio 1980, n. 312, rivestivano la qualifica di vice questore aggiunto e i
tenenti colonnelli del disciolto
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il
cinquantacinquesimo anno di età;
d) il personale appartenente ai ruoli del disciolto Corpo della polizia
femminile, che abbia compiuto il
quarantatreesimo anno di età;
e) gli appuntati che abbiano compiuto il cinquantaquattresimo anno di età, i
vice brigadieri e
brigadieri che abbiano compiuto il cinquantaseiesimo anno di età, i marescialli
di terza, seconda, di
prima classe scelti o carica speciale del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che
abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di età.
3. La domanda di cessazione anticipata dal servizio, diretta
al Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, deve essere presentata entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente
decreto all'ufficio o reparto presso cui i richiedenti prestano servizio.
Entro lo stesso termine può essere presentata, ai fini di fruire dei benefici
di cui all'art. 4, istanza da
parte degli interessati, o dai loro aventi causa, cessati dal servizio dopo
l'entrata in vigore della legge 1°
aprile 1981, n. 121. In tal caso la cessazione dal servizio viene
retrodatata al giorno precedente quello
in cui si è verificata.
Le cessazioni dal servizio non possono in ogni caso avere effetto oltre i
sessanta giorni successivi al
termine di cui al primo comma.
La domanda di cessazione anticipata dal servizio può essere ritirata
dall'interessato finché non sia
stato adottato il relativo provvedimento.
4. La cessazione anticipata dal servizio comporta la
promozione al grado o alla qualifica superiore
con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione stessa, nonché
l'applicazione dei benefici di cui
all'art. 6, primo comma, della L. 3 novembre 1963, n. 1543.
Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore ovvero, qualora, per
effetto della promozione
al grado o alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad
almeno tre scatti di
anzianità, si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo
da non superare
complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici
convenzionali derivanti
dall'attribuzione del grado o della qualifica superiore.
L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non è cumulabile con
altri benefici, salvo
l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.
Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può
essere assunto in
servizio o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi
collegiali ed a commissioni,
alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di
società a partecipazione statale
e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti
al controllo della Corte dei
conti a norma dell'art. 100 della Costituzione.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente
decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 115 della
L. 1° aprile 1981, n. 121 (4), con i fondi stanziati nel cap. 2601 dello stato
di previsione della spesa del
Ministero dell'interno.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1981, n. 275.
(2) Riportata al n. A/XXX.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(4) Riportata al n. A/XXX.