D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (1).
Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e  Corpo della guardia di finanza) (1/a).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate", emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione  - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano
le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente
per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 riguardante
"Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo
sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa,
ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in
data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP  -
FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP  - ANFP (con riserva dell'esito finale del
giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA -
CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP - SINAPPE -
SIALPE/CISAL  - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo Forestale
dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO  - SAPECOFS
UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed
il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla
delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia
di finanza;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
Decreta:

 

TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo   di Polizia Penitenziaria e Corpo
Forestale dello Stato)
1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (2), il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia
di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa
ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 (2).

 

2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147 (3), e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (4), comprensivi del
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (5), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:

 

Livello  III  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.  102.000
   "     IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   107.600
   "     V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   113.000
   "     VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   123.000
   "     VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   131.000
   "     VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   139.000
   "     VII-bis  . . . . . . . . . . . . . . . .    "   150.000
   "     VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   161.000
   "     IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   182.000

 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.


3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 
Livello  III . . . . . . . . . . . . . . . . . .     L.   78.000
   "     IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    82.000
   "     V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    86.000
   "     VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "    94.000
   "     VI-bis  . . . . . . . . . . . . . . . .     "   100.000
   "     VII . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   106.000
   "     VIII  . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   123.000
   "     IX  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   140.000


4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197 (6), n.
200 (7), e n. 201 (8), compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.


5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello
successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89 (9), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.


6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Livello  III . . . . . . . . . . . . . . .  L.   9.445.000
   "     IV  . . . . . . . . . . . . . . .  "   10.555.000
   "     V . . . . . . . . . . . . . . . .  "   11.677.000
   "     VI  . . . . . . . . . . . . . . .  "   13.047.000
   "     VI-bis  . . . . . . . . . . . . .  "   14.143.000
   "     VII . . . . . . . . . . . . . . .  "   15.239.000
   "     VII-bis . . . . . . . . . . . . .  "   16.471.000
   "     VIII  . . . . . . . . . . . . . .  "   17.703.000
   "     IX  . . . . . . . . . . . . . . .  "   20.495.000 (9/a)


3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (9), o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (10).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo
anno finanziario.

4. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (11), nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a
decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400
mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (13), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|                        |                       |             |
|      QUALIFICHE        |                       |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|
|Vice questore aggiunto  |e qualifiche equiparate|  L.  876.900|
|Commissario capo        |     "           "     |  "   861.700|
|Commissario             |     "           "     |  "   846.400|
|Vice commissario        |     "           "     |  "   815.900|
|Ispettore Sup.re S. U.PS|     "           "     |  "   831.100|
|Ispettore capo          |     "           "     |  "   815.900|
|Ispettore               |     "           "     |  "   785.300|
|Vice Ispettore          |     "           "     |  "   754.800|
|Sovrintendente capo     |     "           "     |  "   785.300|
|Sovrintendente          |     "           "     |  "   724.300|
|Vice sovrintendente     |     "           "     |  "   724.300|
|Assistente capo         |     "           "     |  "   632.100|
|Assistente              |     "           "     |  "   556.400|
|Agente scelto           |     "           "     |  "   495.300|
|Agente                  |     "           "     |  "   441.900|

4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei
seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini
previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:


Livello  IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L.   122.000
   "     V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    129.000
   "     VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    136.000
   "     VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    143.000
   "     VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    149.000
   "     VII-bis  . . . . . . . . . . . . . . . .   "    156.000
   "     VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    163.000
   "     IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    178.000


5. Assegno funzionale. - 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (12), è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|                              |     19 anni   |    29 anni    |
|          QUALIFICHE          |  di servizio  |  di servizio  |
|                              |      lire     |     lire      |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Ruolo degli agenti e assisten-|               |               |
|  ti . . . . . . . . . . . . .|    1.300.000  |    1.700.000  |
|Ruolo dei sovrintendenti ed   |               |               |
|  equiparati e ruolo degli    |               |               |
|  ispettori ed equiparati     |    1.700.000  |    2.500.000  |
 

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato
provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (12), è dovuto nei seguenti importi annui lordi:

 

+--------------------------------------------------------------+
|                              |     19 anni   |    29 anni    |
|          QUALIFICHE          |  di servizio  |  di servizio  |
|                              |      lire     |      lire     |
|------------------------------|---------------|---------------|
|V. Commissario e commissario  |    2.100.000  |    2.700.000  |
|Commissario capo . . . . . .  |    2.800.000  |    4.500.000  |
|Vice questore aggiunto . . .  |    3.200.000  |    4.500.000  |
 

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono" (13/a).

 

6. Trattamento di missione. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (14), i limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti (14/a).
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di
servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo,
è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147 (14), in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78 (15).
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata
superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del
rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari
dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 (16), e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione
limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella
impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento
nel limite del costo medio della categoria consentita.

 

7. Trattamento economico di trasferimento. - 1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli
appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista
dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (16), e successive modificazioni, per il
riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del dipendente, in
una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato
autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973 (16).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995, il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova
sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa
temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso
lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.
100 (15), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in
applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato  - di
grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria  - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Corpo forestale dello Stato.

 

8. Presenza qualificata. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(14), è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 (16/a).

 

9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi
quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato,
è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria
impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i
reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (17), come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505 (18), sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

 

10. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde
per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è
corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L.
38.000 (18/a).

 

11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (19), in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle
relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (20), nei
confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego
previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati
nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi
nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto,
conserva il trattamento in godimento.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i
ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (21), e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 (22).

 

12. Orario di lavoro. - 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è
tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere
dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 (23).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione
dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (24), secondo le seguenti tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.

 

13. Festività. - 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 (25), e 8 marzo 1989, n. 101 (25).

 

14. Congedo ordinario. - 1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di
37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la
durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (26).
4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (26).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32,
39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario è determinata
in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le
esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si
riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il
personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere inferiore ai 20 giorni.
9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo
ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno
successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale,
il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di
godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei
casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente
documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva
informazione.
13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18
dicembre 1973, n. 836 (27), e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il
congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si
procede al pagamento sostitutivo dello stesso.
15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già
maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo
ordinario è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.

 

15. Congedi straordinari. - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28), come
interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (28).
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario
speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico
o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni
di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (28), non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia. - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1,
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (28), e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (28), e, per le parti non previste da
tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (29),
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio
non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati
ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

17. Permessi brevi. - 1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente
che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio
di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene
proporzionalmente decurtata.

 

18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. - 1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità
e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei
predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (30), tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile,
individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626
del 1994 (30). Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza di cui
all'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (30), il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall'art.
3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (31). Nello stesso accordo nazionale
quadro sono stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
della sicurezza.
4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale il personale
medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad
usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei
periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.

 

19. Copertura assicurativa. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (32), si applicano anche al personale del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.

 

20. Pari opportunità. - 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti,
presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono
misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno,
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione
della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di
misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare
rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza
dell'Amministrazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (33), come
sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 (34), convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.

 

21. Diritto allo studio. - 1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782 (35).

 

22. Elevazione e aggiornamento culturale. Formazione e aggiornamento. - 1. L'Amministrazione
favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla conoscenza di lingue
straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessità e peculiarità con
l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da
ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale
sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate lavorative per
l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.

 

23. Specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto
ed istruttore di tiro. - 1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di
tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso
di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalità e periodi
di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.

 

24. Gruppi sportivi. - 1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme
Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse
nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non
presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata
richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere
rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo
sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attività calcistica organizzata dalla
Federazione italiana gioco calcio.

 

25. Relazioni sindacali. - 1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'art. 3, comma 1,
e dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (36);
b) accordo nazionale quadro:
b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all'art. 3, comma 7,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (36), per la seguente materia:
1) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla lettera c), unitamente alle
procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi,
nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite, ferme restando le competenze
gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
5) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
6) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
c) contrattazione decentrata:
si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale
individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal
presente decreto, con le procedure previste dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 (36), e per le seguenti materie:
1) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai
tempi ed alle modalità;
2) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
3) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
4) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche
delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (37);
d) informazione preventiva:
d1) è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la
documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
2) la mobilità esterna del personale a domanda;
3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici
di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) l'applicazione del riposo compensativo;
5) la programmazione di turni di reperibilità;
d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione è fornita a livello centrale e periferico;
per la materia di cui al punto 2) l'informazione è fornita a livello centrale;
e) esame:
e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2), relativamente
alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione,
ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto,
ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie.
Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza;
decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;
e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali;
f) consultazione:
f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
1) la definizione delle piante organiche;
2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di
carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di
massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi
generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro;
f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di
Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità
il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto;
f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui
al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale,
anche a livello periferico;
g) informazione successiva:
g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;
2) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare

l'efficienza dei servizi;
3) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono
le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente
alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;
g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g),
procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini
massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
3. La corretta applicazione del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento
dei conflitti previste dall'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (38).
4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici,
centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.
5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi
precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.
6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale,
con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto,
anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti
la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri

una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle

rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il

presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni.

Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (39), il rilascio della

copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno,

le organizzazioni sindacali.

26. Forme di partecipazione. - 1. Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) alle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
d) alle misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a
livello periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualità e funzionalità del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non hanno natura
negoziale - sono presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (40), il Ministro dell'interno con
proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di
rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione è costituita per
il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto per un
confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali
concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.

27. Distacchi sindacali. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi
sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n.
30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra
le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 (41), provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e
1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi
titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti
istruttori  - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco
sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di
cui al precedente comma 2  - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono
 avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei
commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli
organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo
ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
6. A partire dal 1° gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della
legge 1° aprile 1981, n. 121 (42) e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
n. 147 (43), e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad
ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con
qualsiasi modalità l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.

 

28. Permessi sindacali. - 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato,
del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione
decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto
previsto dai commi successivi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali
retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è
determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di
polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto
indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni
giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel
comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 (44), provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre
del 1996, con riferimento all'anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno.
Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la
parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle
rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non
computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono
darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso
sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata
entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte
della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente
provvederà ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun
dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9. A partire dal 1° gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1° aprile
1991, n. 121 (45), e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147 (46), e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento
civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalità
difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

29. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti. - 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli
adempimenti istruttori  - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di
aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non
provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è
comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del
medesimo art. 28  - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di
natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle
rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
28.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

30. Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilità. - 1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3
dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle
 predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime
organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante
delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od
omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le
richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale
si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa
scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede
pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi
relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni
sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche
ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato -
utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono
tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno
precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni - utilizzando i
modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il
Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica può disporre
ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati
nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse
Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde,
comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (47).
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri   - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo
stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93 (48).
6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali
in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

31. Diritto di affissione. - 1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali
l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti
o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente
sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

 

32. Tutela dei dirigenti sindacali. - 1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di
dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle
organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge
1° aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387 (49), convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data
comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione
centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento
complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale
alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.

 

33. Tutela legale. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (50).

 

TITOLO II
Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e  Corpo della Guardia di Finanza)
34. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (51), il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
 ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa
ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera B), del decreto legislativo n. 195 del 1995 (51).

 

35. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147 (52), e dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (53), comprensivi del
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (54), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:

 

Livello  V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.   113.000
   "     VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    123.000
   "     VI-bis  . . . . . . . . . . . . . . . .    "    131.000
   "     VII . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    139.000
   "     VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . .    "    150.000
   "     VIII  . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    161.000
   "     IX  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "    182.000
 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L.   86.000
   "     VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    94.000
   "     VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   100.000
   "     VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   106.000
   "     VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   123.000
   "     IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   140.000
 

4. Dal 1° settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 (55), e
n. 199 (56), compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello
successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89 (57), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

 

Livello  V  . . . . . . . . . . . . . . .  L.  11.677.000
   "     VI . . . . . . . . . . . . . . .  "   13.047.000
   "     VI-bis . . . . . . . . . . . . .  "   14.143.000
   "     VII  . . . . . . . . . . . . . .  "   15.239.000
   "     VII-bis  . . . . . . . . . . . .  "   16.471.000
   "     VIII . . . . . . . . . . . . . .  "   17.703.000
   "     IX . . . . . . . . . . . . . . .  "   20.495.000 (57/a)


36. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (57), o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (58).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

37. Indennità pensionabile (58/a). - 1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (59), nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (60), e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a
decorrere dal 1° novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400
mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto
dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (61), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:

   Gradi Tenente colonnello . . . . . . . . . . .   L.   876.900
   Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    861.700
   Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    846.400
   Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . .   "    815.900
   Maresciallo aiutante S.U.PS  . . . . . . . . .   "    831.100
   Maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . .   "    815.900
   Maresciallo ordinario  . . . . . . . . . . . .   "    785.300
   Maresciallo  . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    754.300
   Brigadiere capo  . . . . . . . . . . . . . . .   "    785.300
   Brigadiere   . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    724.300
   Vice brigadiere  . . . . . . . . . . . . . . .   "    724.300
   Appuntato scelto . . . . . . . . . . . . . . .   "    632.100
   Appuntato  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    556.400
   Carabiniere scelto e finanziere scelto . . . .   "    495.300
   Carabiniere e finanziere . . . . . . . . . . .   "    441.900
 

4. L'indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei
seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini
previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45:

 

Livello  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L.   129.000
   "     VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    136.000
   "     VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    143.000
   "     VII  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    149.000
   "     VII-bis  . . . . . . . . . . . . . . . .   "    156.000
   "     VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    163.000
   "     IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "    178.000


38. Assegno funzionale. - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (60), fermo restando i requisiti ivi previsti, sono
dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

+--------------------------------------------------------------+
|                              |    19 anni    |    29 anni    |
|          R U O L O           |  di servizio  |  di servizio  |
|                              |     lire      |     lire      |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Ruolo appuntati e carabinieri |               |               |
|  e appuntati finanzieri. . . |    1.300.000  |    1.700.000  |
|Ruolo sovrintendenti e ruolo  |               |               |
|ispettori . . . . . . . . . . |    1.700.000  |    2.500.000  |
 

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 (60), sono dovuti nei seguenti importi annui
lordi:

 

+--------------------------------------------------------------+
|                              |    19 anni    |    29 anni    |
|          G R A D O           |  di servizio  |  di servizio  |
|                              |      lire     |     lire      |
|------------------------------|---------------|---------------|
|Tenente  . . . . . . . . . .  |    2.100.000  |    2.700.000  |
|Capitano . . . . . . . . . .  |    2.100.000  |    2.700.000  |
|Maggiore . . . . . . . . . .  |    2.800.000  |    4.500.000  |
|Tenente colonnello . . . . .  |    3.200.000  |    4.500.000  |
 

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei
requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità,
escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una
sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella
media" (61/a).

 

39. Trattamento di missione. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (60), i limiti di spesa per i pasti da consumare per
incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di
servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo,
è dovuto il trattamento di missione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147 (62) in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78 (63).
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata
superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso
delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di
trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (64), e
successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al
tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di
fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento
nel limite del costo medio della categoria consentita.

 

40. Trattamento economico di trasferimento. - 1. A decorrere dal 1° settembre 1995, per gli
appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista
dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (64), e successive modificazioni, per il
riconoscimento del diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale, in
una località comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato
autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973 (64).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova
sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa
temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso
lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100
 (63), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede anche in
applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e
 del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.

 

41. Presenza qualificata. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(62), è corrisposta una indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2 (64/a).

 

42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un
compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (65), come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
505 (66), sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.

 

43. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde
per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto
nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, è
corrisposto, in luogo della indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L.
38.000 (66/a).

 

44. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (63), in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle
relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387 (67), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei
confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego
previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative
indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati
nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi
nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto,
conserva il trattamento in godimento.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2,
allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (68).

 

45. Orario di lavoro. - 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di trentasei ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 34, comma 1,
è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a
decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 (69).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico ed è articolato sulla
base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione
su cinque giorni lavorativi.
5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno
continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.
6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma
con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane
possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma
in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

 

46. Festività. - 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 (70) e 8 marzo 1989, n. 101 (70).

 

47. Licenza ordinaria. - 1. Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici
anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è
rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per
i primi tre anni di servizio è di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi
 di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da
accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (71).
4. A tutto il personale sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai
sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (71).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato
non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto,
trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di
servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre
dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il
personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di
godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei
casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e
debitamente documentate e che l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di
tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18
dicembre 1973, n. 836 (72) e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già
maturato venticinque anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della
licenza ordinaria è di quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni
lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed
integrazioni.

 

48. Licenze straordinarie. - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (73), come
interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(73).
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria
speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con
meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti
al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (73), non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio
o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina
di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia
per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

49. Aspettativa per motivi privati e per infermità. - 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1,
l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (73), e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (73), e, per le parti non previste da
tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113 (74), 31 luglio 1954, n. 599 (74), 18
ottobre 1961, n. 1168 (74), 3 agosto 1961, n. 833 (75), e 1° febbraio 1989, n. 53 (74). La durata
massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero
periodo di ferma, è di due anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio
non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati
ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.

 

50. Permessi brevi. - 1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere
concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore
nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di
Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le
disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

 

51. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. - 1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità
e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei
predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (76), tenendo conto delle particolari esigenze connesse
al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare
individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626
del 1994 (76). Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.

 

52. Copertura assicurativa. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (77), sono applicabili al personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

53. Aggiornamento professionale. - 1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento
professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle
rispettive sezioni COCER.

 

54. Diritto allo studio. - 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto
dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (78).

 

55. Elevazione e aggiornamento culturale. - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e
l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non
vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.

 

56. Brevetto di pilota. - 1. Il disposto dell'art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (79), recante
modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121 (80), è esteso al corrispondente personale
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per quanto attiene la specializzazione
"pilota di elicottero".
2. Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze sono stabilite le relative norme
d'attuazione.

 

57. Gruppi sportivi. - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle
Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed
a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi
sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni
sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

 

58. Informazione. - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (81), e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle
procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 (81), i
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono
informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995 (81).
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (81), i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con
le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono
formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(81), al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del
conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del
decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare
propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche delegazioni dei
COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la
successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi
di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per
ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 (82), i membri dei Consigli di rappresentanza
devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a
disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.

 

59. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del
personale. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
competente saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza
del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo
delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).

 

60. Tutela legale. - 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (83).

61. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione
del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.