D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (1).
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle
Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica) (1/a).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle
"Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze
armate", emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che
disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con
carattere di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti, rispettivamente, il
personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e quello delle
Forze armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di
quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.
195/1995, che individuano
le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti
del Consiglio centrale di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente
per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della
polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza) e per le
Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7
del citato decreto legislativo
n. 195/1995 riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione per il personale delle
Forze Armate in precedenza indicato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, ed
il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente delle Forze armate
(Esercito - Marina - Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate
disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995: dalla delegazione
di parte pubblica, dallo
Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER
Marina e dalla
sezione COCER Aeronautica;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio
1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma
11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195/1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata - ai sensi del
citato art. 7, comma 11, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - nella seduta del 28 luglio 1995, su
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con
il Ministro della difesa;
Decreta:
1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (2), il presente decreto si applica al personale militare
dell'Esercito (esclusa
l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei
dirigenti e del personale di
leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per
la parte normativa
ed è valido dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo
ulteriori 3 mesi, detto importo
sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995 (2).
2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 1
della legge 8 agosto 1990, n. 231 (3),
comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
all'art. 7 del decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384 (4), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n.
438, sono
incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 113.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 123.000 " VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . " 131.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 139.000 " VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 161.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1°
dicembre 1995.
3. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 86.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 94.000 " VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 106.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 123.000 " VIII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . " 135.000
4. Dal 1° giugno 1995 al livello IX di cui al decreto-legge
30 giugno 1995, n. 268 (5), in luogo del
livello VIII-bis, compete l'aumento mensile lordo di L. 140.000. Dal 1°
settembre 1995 al livello VII-bis
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (6), compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello
successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal
decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89 (7), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . L. 11.677.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . " 13.047.000 " VI-bis . . . . . . . . . . . . " 14.143.000 " VII . . . . . . . . . . . . . " 15.239.000 " VII-bis . . . . . . . . . . . " 16.471.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . " 17.703.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . " 20.495.000 (7/a)
3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli
stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (7), o da
disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto
entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al
personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente decreto. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal
servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione
del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (8).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie,
secondo le nuove misure
orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli
importi iscritti negli appositi
stanziamenti degli stati di previsione del Ministero della difesa per il
medesimo anno finanziario.
4. Assegno pensionabile. - 1. In relazione alla peculiarità
organizzativa e funzionale conseguente al
nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3,
dell'art. 10, al personale di cui al
comma 1 dell'art. 1 compete, con decorrenza dal 31 dicembre 1995, un assegno
pensionabile mensile
lordo nei seguenti importi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 129.000 " VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 136.000 " VI-bis . . . . . . . . . . . . . . . . . " 143.000 " VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 149.000 " VII-bis . . . . . . . . . . . . . . . . " 156.000 " VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 163.000 " IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 178.000
2. L'assegno pensionabile di cui al comma 1 va corrisposto
anche sulla tredicesima mensilità ed è
valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno
alimentare.
5. Indennità di impiego operativo. - 1. A decorrere dal 1°
dicembre 1995, per il personale di cui
all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (9),
è sostituita dalla seguente.
Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a
fianco dei vari gradi sono
riferite agli anni di servizio comunque prestato.
Tabella I
INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE (9/a) ---------------------------------------------------------------- | Fasce di gradi per ruoli |Misure N. |---------------------------------------------------|mensili | Ufficiali | Marescialli | Sergenti | Volontari | lorde | | | | in SPE | ----|------------|-------------|------------|-----------|------- I|Ten. Col.+29| | | |780.000 II|Ten. Col.+25| | | |720.000 III|Ten. Col. |Aiut.+29 | | |665.000 |Magg+25 | | | | |Cap.+29 | | | | |Ten.+29 | | | | IV|Magg. |Aiut.+25 | | |645.000 |Cap.+25 | | | | |Ten.+25 | | | | V|Cap. |Aiutante | | |580.000 |Ten.+15 |M.llo Ca.+25 | | | VI| |M.llo Capo | S.M. Capo | |540.000 VII| |M.llo Ord.+15| | |500.000 VIII| |M.llo Ord.+10| | |460.000 IX| | | S.M.+15 | C.M.C.S. |445.000 X|Ten.+2 | | | |400.000 XI| |M.llo Ord. | |C.M. Scelto|350.000 XII|Ten. | | | |320.000 XIII|S. Ten.+2 |M.llo+5 | S.M. |C.M. Capo |288.000 XIV|S. Ten. |M.llo | | |260.000 XV| | | Serg. | |220.000 XVI| | |I Cap. Magg.| |200.000
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto abbia prestato
servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e
terzo comma, e 7 della legge 23
marzo 1983, n. 78 (10), le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del
presente articolo, sono
maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle
relative indennità e per un
periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella
tabella VI annessa alla
legge 23 marzo 1983, n. 78 (10).
3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla
tabella I, c) alla tabella II e
le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (10).
4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196
(11), le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3,
4, 7 e 10, ed alla tabella IV
della legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), percentualmente commisurate alla
indennità di impiego operativo
di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste
per ufficiali e sottufficiali.
Le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed
alle tabelle II e III della legge
23 marzo 1983, n. 78 (10), percentualmente commisurate alla indennità di
impiego operativo di base,
sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II
fascia delle tabelle
stesse. Le indennità ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e
16 della legge 23 marzo 1983,
n. 78 (10), sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme
stesse per ufficiali e
sottufficiali.
5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennità
operative per particolari
impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ed alle tabelle II, III e IV
della legge 23 marzo 1983, n. 78
(10), percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base,
vanno determinate con
riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al
grado rivestito. Le
indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 8,
9, 11, 13, 14, 15 e 16, nonché
dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78 (10), vanno determinate con
riferimento alla misura
della indennità di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il
personale militare appartenente
alla XIII fascia.
6. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9
della legge 8 agosto 1990, n.
231 (12), è soppressa.
7. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione
dei commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento,
conserva ad
personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in
applicazione del presente
articolo.
Tale differenza, che non è pensionabile, è riassorbita dagli incrementi delle
indennità di impiego
operativo, di cui è, comunque, destinatario successivamente al 1° dicembre
1995, ad eccezione dei
miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico.
8. Le misure delle indennità di impiego operativo e delle indennità
supplementari stabilite dalla legge
23 marzo 1983, n. 78 (13), in misura fissa, continuano ad essere corrisposte
negli importi previsti dalla
legge stessa.
9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78
del 1983 (13) compete anche al personale che, nella posizione di forza
amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni
ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva
organica presso gli Enti ed
i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non è corrisposta
al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato
presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni
(13/a).
6. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione. - 1. Gli
assegni funzionali pensionabili di cui
all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (14), sono dovuti nei seguenti
importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Ruolo: Ruolo dei volontari . . . . . . . 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sergenti e ruolo dei marescialli . . . . . . . . 1.700.000 2.500.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5,
comma 2, della legge n. 231 del 1990 (14), sono dovuti nelle seguenti
misure annue lorde,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Tenente - Capitano . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000 Maggiore . . . . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello . . . . . . . . 3.200.000 4.500.000
3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990 (14), è dovuto nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
15 anni 25 anni di servizio di servizio lire lire Grado: Capitano . . . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000 Maggiore . . . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000 Tenente colonnello . . . . . . . 3.200.000 4.500.000
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3,
dal computo degli anni di servizio vanno
esclusi, limitatamente al triennio precedente alla data di maturazione della
prevista anzianità, gli anni in
cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della
consegna di rigore o un
giudizio complessivo inferiore a "nella media".
7. Trattamento di missione. - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1991, n. 21, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di
missione aventi durata
non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti (14/a).
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 1° settembre 1995 al personale inviato in missione
continuativa per una durata
superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria di servizio e
dell'abituale dimora, è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000
mensili, in luogo del rimborso
delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure
tabellari dell'indennità di
trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18
dicembre 1973, n. 836 (15), e
successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova
applicazione limitatamente al
tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si
trovi nella impossibilità di
fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato,
una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio, nonché il 75 per cento delle presumibili spese
di vitto e pernottamento
nel limite del costo medio della categoria consentita (13/a).
8. Trattamento economico di trasferimento. - 1. A decorrere
dal 1° settembre 1995, per gli
appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista
dall'art. 22, comma 1,
della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (15), e successive modificazioni, per il
riconoscimento del diritto
alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a
90 chilometri. L'eventuale
successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volontà del personale,
in una località comunque
compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato
autorizzato ad alloggiare anche
in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II
della stessa legge n. 836 del 1973 (15).
2. A decorrere dal 1° settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che
abbia diritto all'alloggio di
servizio in relazione all'incarico ricoperto, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un
importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a
condizione che nella nuova
sede di servizio sussista la disponibilità dell'alloggio di servizio e
l'interessato non possa
temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare
ovvero siano in corso
lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla
legge 10 marzo 1987, n. 100
(16), è ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di
sede anche in
applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti
degli importi iscritti negli
appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della
difesa.
9. Personale delle capitanerie di porto e personale militare
in servizio presso gli stabilimenti militari di
pena. - 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 per il personale delle capitanerie
di porto e per il
personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, di cui
all'art. 2, comma 2-bis, della
legge 14 novembre 1987, n. 468, la quota percentuale dell'indennità
pensionabile prevista nella predetta
norma va rapportata alle misure di detta indennità incrementate unicamente del
6 per cento.
10. Orario di lavoro. - 1. La durata dell'orario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di
cui all'art. 1, comma 1, è
tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali
rispettivamente di 2 ore, a decorrere
dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma
1, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (17).
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale
delle attività giornaliere è
ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco
settimanale in 5 giorni quando
reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale
recupero della festività qualora
effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una
giornata lavorativa, più 2
ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi
continuativi di durata pari a 24 ore,
con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al
comma precedente, anche al
recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora
ciò non sia possibile, per
esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i
successivi 60 giorni, sei ore libere
dal servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di
cui all'art. 4 del decreto
del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle
derivanti da servizi che
richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa
della licenza ordinaria e
sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità
che esercita le funzioni di
Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale,
fatte salve
improrogabili esigenze di servizio.
11. Festività. - 1. Sono considerati giorni festivi
esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono del
comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica si applicano le
disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 (18), e 8 marzo 1989, n. 101
(18).
12. Licenza ordinaria. - 1. Il personale di cui all'art. 1,
comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale
spetta la normale
retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le
indennità che non siano
corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il
personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza
ordinaria è rispettivamente di
37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3
anni di servizio è di 30 giorni
lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione,
per il quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in
servizio all'estero o presso
Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU
compresi, competono le
licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi
internazionali, ovvero da norme
proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (19).
4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (19).
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il
sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti
rispettivamente a 28, 32, 39
giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di
servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata
della licenza ordinaria è
determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a 15 giorni
è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile
la fruizione della
licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita
entro il primo semestre
dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di
carattere personale, il
personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell'anno successivo
a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza
per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è
autorizzato il periodo di
godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione
del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne
interrompono il godimento nei
casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni,
adeguatamente e debitamente
documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a
seguito di tempestiva
informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di
servizio, al personale
richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede
nonché l'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti
previsti dalla legge 18
dicembre 1973, n. 836 (20), e successive modificazioni. Identico trattamento
compete anche nel caso
di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il
personale ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per
il personale che ha già
maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996,
la durata della licenza
ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41
giorni lavorativi. Per la connessa
disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in
materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Licenze straordinarie. - 1. Per il personale di cui
all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (21), come
interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge
23 dicembre 1994, n. 724
(21).
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione
familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria
speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato
o con famiglia a carico
o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a
carico con meno di 10 anni
di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal
servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni
di servizio; giorni 20
al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (21), non si
applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni
dipendenti da causa di servizio
o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per
la connessa disciplina
di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle
norme vigenti in materia
per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Aspettativa per motivi privati e per infermità. - 1. Per
il personale di cui all'art. 1, comma 1,
l'aspettativa per motivi privati e per infermità è disciplinata dalla
normativa prevista dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537 (21), e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (21), e, per
le parti non previste da
tali leggi, dalle disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 (22),
alla legge 31 luglio 1954, n. 599
(23), e per i volontari di truppa in servizio permanente dall'art. 25 del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 (24). La durata massima della licenza straordinaria di
convalescenza per il personale in
ferma e rafferma volontaria, per l'intero periodo di ferma e rafferma, è di 2
anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni
riportate per cause di servizio
non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti
a ferite o lesioni
traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al
servizio, non sono computati
ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.
15. Permessi brevi. - 1. Previa valutazione del superiore
gerarchico, può essere concesso al
personale che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l'orario di lavoro. I
permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel
corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire
al superiore
gerarchico di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese
successivo, secondo le
disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero
non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
16. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro. -
1. L'Amministrazione deve mantenere i
locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da
salvaguardare l'incolumità
e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte
di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori
addetti, e per ridurre al
minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e
di formazione dei
predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e
controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si
applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (25), tenendo conto delle
particolari esigenze connesse
al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza armata,
individuate con i decreti
ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
626 del 1994 (25).
L'Amministrazione provvederà a sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al più presto
alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli
interventi di primo
soccorso, con particolare priorità per quello addetto a mansioni rischiose.
4. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione
professionale, gli ufficiali
medici in servizio permanente effettivo possono essere autorizzati ad usufruire,
compatibilmente con le
esigenze di servizio, di 8 giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di
licenza straordinaria di cui
all'art. 13, comma 1.
17. Copertura assicurativa. - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (26), sono applicabili al
personale delle Forze
Armate.
18. Diritto allo studio. - 1. Nei confronti del personale,
per quanto applicabile, è esteso il contenuto
dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(26).
19. Elevazione e aggiornamento culturale. 1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e
l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare
proposte, non
vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti
istituzionalmente competenti.
20. Gruppi sportivi. - 1. Il personale delle Forze armate,
inquadrato nei diversi gruppi sportivi o
riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni
sportive o dal CONI, potrà
essere autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle
previste da corsi di formazione
su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra
menzionati, sulla base di
apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive e lo Stato
Maggiore della Difesa.
21. Informazione. - 1. Al fine di assicurare la sostanziale
omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.
2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (26), e allo scopo di assumere elementi in ordine alle
materie e all'esito delle
procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 (26), lo
Stato Maggiore della Difesa acquisisce informazioni dalle altre Amministrazioni
interessate, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 (26).
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (26), lo Stato maggiore della Difesa procede ad appositi,
preliminari incontri
informativi con le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del COCER, nel corso
dei quali gli organi di
rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in
merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 7, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(26), al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a
seguito dell'emanazione del
conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare
compiutamente i contenuti del
provvedimento approvato, le sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato
Maggiore di ciascuna
Forza armata ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Forza
armata.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3 presso i COIR potranno intervenire anche
delegazioni dei
COBAR collegati composte di norma da un rappresentante per ogni categoria
interessata, per la
successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ
accordi con i rispettivi
comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale
informazione, previa
autorizzazione del comandante di regione militare, o di altro alto comando
periferico equivalente,
limitatamente alle principali unità di base e fatte comunque salve le esigenze
di servizio, può
partecipare, di norma, un delegato per categoria della rispettiva sezione del
Consiglio centrale di
rappresentanza.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi
dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 (27), i membri dei Consigli
di rappresentanza
devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono
stati eletti ed avere a
disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative
e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.
22. Criteri per l'istituzione di organi di verifica della
qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli
spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli
enti di assistenza del
personale. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del
Ministro della difesa saranno istituiti organi di verifica della qualità e
salubrità dei servizi di mensa, e
degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di
benessere del personale, ivi
compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la
gestione degli enti di
assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà
prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o
del reparto o ad un suo
delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie
del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
23. Tutela legale. - 1. Nei procedimenti a carico dei
militari in servizio di pubblica sicurezza, per
fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, continua ad
applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (28).
24. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 216 miliardi per il 1995 ed in lire 359 miliardi a decorrere dal 1996, si
provvede mediante riduzione
del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario
1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222,
S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 2, D.L. 29 giugno 1996, n. 341, riportato al
n. L/LXXXI.
(2) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(3) Riportata al n. L/LXXV.
(4) Riportato alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER).
(5) Recante disposizioni urgenti in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e
dell'Arma dei Carabinieri.
(6) Riportato al n. H/XXXV.
(7) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(7/a) Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(8) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(9) Riportata al n. L/LXIX.
(9/a) La misura mensile lorda di cui al n. III è stata così corretta con
avviso pubblicato nella Gazz. uff.
12 ottobre 1995, n. 239.
(10) Riportata al n. L/LXIX.
(11) Riportato al n. H/XXXV.
(12) Riportata al n. L/LXXV.
(13) Riportata al n. L/LXIX.
(13/a) Vedi, anche, il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato al n. L/LXXIX.
(14) Riportata al n. L/LXXV.
(14/a) Il D.M. 14 marzo 1996 (Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91), a decorrere dal
1° gennaio 1996, ha
elevato gli importi a lire 43.100 e a lire 85.700.
(15) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(16) Riportata al n. L/LXXII.
(17) Riportata al n. L/LXXV.
(18) Riportata alla voce ENTI DI CULTO.
(19) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(20) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(21) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO.
(22) Riportata al n. G/XI.
(23) Riportata al n. H/XIV.
(24) Riportato al n. H/XXXV.
(25) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).
(26) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(27) Riportato al n. B/XVII.
(28) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.