D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 (1).
Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni,
registrati negli archivi magnetici
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121 (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione
delle disposizioni intese a
regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione,
cancellazione ed integrazione
dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati di cui al'art. 8
della stessa legge 10 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta,
accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni,
registrati negli archivi magnetici
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121 (3), vistato dal Ministro
proponente.
Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione, ed
integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi
magnetici del centro elaborazione
dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
Princìpi generali
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di
finanza e gli altri Corpi di
polizia di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
forniscono all'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, a norma
dell'art. 6, lettera a), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 7 della legge stessa, tutte le
informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione,
previa classificazione, analisi
e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante
nell'ambito dell'ufficio
medesimo.
La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze
inerenti alle attività della
polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.
Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla
correzione alla
cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma
precedente devono in
ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata
legge e della tutela del
cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è
consentita la raccolta.
2. Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure
previste nel presente decreto vengono svolte
dal centro elaborazione dati.
Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione
vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la
ripartizione delle relative
competenze che sarà operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo
comma dell'art. 5 della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà indicato il componente
della commissione
tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che
in caso di assenza o di
impedimento può sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione nella
presidenza della stessa commissione tecnica.
TITOLO I
Procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati
3. Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere
acquisiti negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse
categorie inerenti,
rispettivamente:
a) gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di
polizia sia indispensabile per
soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti
delle forze di polizia;
b) i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), particolarmente
riservati, che attengono
alla lotta contro la criminalità comune ed organizzata nonché alla lotta
contro il terrorismo e l'eversione.
La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative
categorie di dati e di
informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il
coordinamento e la
pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma,
della legge 10 aprile 1981,
n. 121.
Il medesimo ufficio provvede altresì a classificare le procedure stesse in
diversi livelli, ai fini
dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.
Nell'attività di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo,
l'ufficio deve, tra l'altro,
tener conto delle diverse finalità specificate nell'art. 1, secondo comma, del
presente decreto.
4. I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze
di polizia che immettono le informazioni ed
i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere
conservati fino alle scadenze
determinate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121,
fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti
originali.
I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della
conservazione dei documenti.
La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all'art. 3, lettera
a), del presente decreto
può essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma
dell'art. 25 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalità stabilite dalla commissione di
cui al primo comma ed
approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.
5. I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze
di polizia che provvedono alla
comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono
tenuti a vigilare sull'attività
di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono
pertanto responsabili
dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma
del precedente art. 3,
di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono,
altresì, responsabili dell'esatta
rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno
comunque indicati secondo
le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma,
della citata legge.
Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla
immissione delle
informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta
rispondenza dei dati immessi
a quelli loro comunicati.
La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono
direttamente le notizie negli
archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema
integrato di elaborati gestiti dalle
forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del
centro medesimo.
6. La comunicazione dei dati e delle informazioni da parte
degli uffici periferici delle forze di polizia
ai fini della loro acquisizione agli archivi magnetici del centro elaborazione
dati può avvenire o
mediante comunicazione scritta, o direttamente attraverso terminali, nell'ambito
delle procedure
individuate a norma de precedente art. 3.
Le informazioni ed i dati non rientranti in procedure già automatizzate devono
essere inviati
all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione che provvederà alla loro
preventiva classificazione,
analisi e valutazione ai fini della eventuale immissione negli archivi magnetici
del centro suddetto.
Le informazioni ed i dati immessi negli archivi magnetici sono esaminati con la
periodicità da
stabilirsi da parte della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma,
della legge 1° aprile 1981, n.
121, presso il centro elaborazione dati dai competenti funzionari ed ufficiali
addetti all'ufficio di cui al
comma precedente.
Ove nel corso dell'esame emergano dubbi circa la veridicità e l'attendibilità
dei dati, l'ufficio dispone
le opportune verifiche in merito per le conseguenti correzioni, integrazioni o
cancellazioni, nei modi
disciplinati nel titolo terzo del presente decreto.
Qualora l'ufficio predetto accerti che i dati sono stati raccolti in violazione
dell'art. 7 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, inibisce la loro conservazione negli archivi magnetici ed
ordina l'eliminazione del
relativo documento di riferimento all'ufficio che conserva il documento stesso.
7. Le informazioni ed i dati sono acquisiti agli archivi
magnetici del centro elaborazione dati, oltreché
dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica
amministrazione e da ogni altro soggetto
presso il quale siano formati o conservati i documenti di cui all'art. 7 della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
L'acquisizione presso pubbliche amministrazioni avviene secondo le modalità
individuate dalla
commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge e
concordate con le
amministrazioni stesse.
I dati forniti al centro predetto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
165-ter del codice di
procedura penale sono inseriti nelle procedure predisposte a norma dell'art. 3,
lettera b), del presente
decreto.
L'autorità giudiziaria che comunica al centro elaborazione dati, a norma
dell'art. 165-ter del codice di
procedura penale, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, può chiedere
che gli stessi siano
inseriti in speciali procedure alle quali possono accedere, a norma dell'art.
165-bis del codice di
procedura penale, gli altri magistrati, indicati nello stesso articolo, con le
modalità stabilite nell'art. 9 del
presente decreto.
Le modalità tecniche relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono
determinate dalla
commissione prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121.
Le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie possono essere
acquisite, oltreché nei
casi e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito nella legge 6
febbraio 1980, n. 15, anche secondo le norme stabilite dall'art. 7, terzo comma,
della legge 1° aprile
1981, n. 121.
8. I dati e le informazioni, comunicati dalle polizie
straniere nell'ambito delle collaborazioni
internazionali tra le forze di polizia, attraverso gli ordinari canali previsti
dalle relative intese, vengono
acquisiti negli archivi elettronici del centro elaborazione dati, ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione verifica nei modi di cui
all'art. 6 del presente decreto, che i dati da acquisire non contrastino con il
secondo comma del citato
art. 7 della predetta legge.
Le modalità tecniche relative all'acquisizione dei dati sono fissate dalla
commissione di cui all'art. 8,
terzo comma, della legge stessa.
TITOLO II
Procedure per l'accesso e la comunicazione dei dati e relativo
regime di autorizzazione
9. I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli
archivi magnetici del
centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, oltreché i
funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al
settore, muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:
a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di
pubblica sicurezza; gli
ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei
carabinieri e della guardia di
finanza;
b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla
direzione degli uffici periferici
di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata;
c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed
i funzionari e i responsabili
delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore
dell'ufficio per il coordinamento
e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui
alle precedenti lettere a), b) e
c), a norma dell'art. 11, ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le
modalità stabilite dall'art. 11 del
presente decreto.
Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto,
l'accesso alle
informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il
coordinamento e la
pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 potrà essere
limitato ai soli capi degli uffici
o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di
particolare chiave d'accesso
con le modalità stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma,
della citata legge.
Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati può
accedere altresì, nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente
regolamento, l'autorità giudiziaria
avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita
attestazione, da inoltrare o
presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al
procedimento stesso e le generalità
del giudice al quale è affidato l'affare.
Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all'art.
7, terzo comma, del
presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo
comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
10. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli
archivi magnetici del centro elaborazione
dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma
attraverso la rete periferica
dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al
suddetto centro, ovvero
attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento
e la pianificazione, di
particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove
possibile per via terminale.
Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al
precedente art. 9
rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che
richiede l'accesso, la sussistenza
dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a
norma del successivo
art. 11 ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita
l'attestazione di cui al penultimo
comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria deliberazione delle
esigenze che giustificano
lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati
ottenuti al richiedente.
Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta
annotazione in appositi
registri conservati a cura dell'ufficio medesimo.
11. L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, lettera d),
è conferita dal direttore dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione o dai capi degli uffici, comandi o servizi in
via permanente, ovvero di
volta in volta per l'acquisizione di singole informazioni e dati nei modi
previsti dal terzo comma del
precedente art. 10.
L'autorizzazione permanente deve essere conferita di preferenza ai responsabili
dei servizi o reparti
operativi e deve essere comunicata preventivamente all'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione,
al quale vanno altresì comunicate immediatamente tutte le variazioni
intervenute.
L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie deve essere conferita in
forma scritta dai capi
degli uffici, comandi e servizi e deve contenere l'indicazione delle complete
generalità, della qualifica e
delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle
notizie che si vogliono
acquisire e dei relativi motivi.
12. Le modalità tecniche per l'accesso, attraverso la rete
di terminali, alle diverse categorie di
procedure, dati ed informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro
elaborazione dati, secondo i
livelli differenziati d'accesso di cui all'art. 3 del presente decreto, sono
stabilite dalla commissione di
cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Gli accessi via terminale devono essere registrati su appositi supporti
magnetici da conservarsi a
cura del predetto centro.
13. Gli operatori tecnici addetti al centro elaborazione dati
dovranno essere muniti di apposito nulla
osta di segretezza e dovranno osservare le norme di sicurezza da stabilirsi
dalla commissione tecnica
di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Lo stesso nulla osta è richiesto per gli operatori tecnici addetti ai terminali
periferici abilitati
all'accesso alle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto.
14. Le informazioni ed i dati contenuti negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati operante
nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono
forniti alle polizie straniere, a
condizione di reciprocità, nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra
le forze di polizia, curate dal
predetto ufficio, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese.
L'ufficio medesimo verifica
le procedure ed esamina i dati nei modi previsti dagli articoli 3 e 6 del
presente decreto.
In nessun caso potranno essere forniti i dati coperti da segreto istruttorio.
TITOLO III
Procedure per la correzione o cancellazione dei dati erronei e per
la integrazione di quelli incompleti
15. Alle verifiche previste dall'art. 10, primo comma della legge 1° aprile
1981, n. 121, presenziano il
direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed il direttore
del centro elaborazione dati
ai fini della necessaria assistenza di carattere amministrativo e tecnico.
I predetti dirigenti possono all'uopo delegare altri funzionari addetti agli
specifici settori nell'ambito dei
rispettivi uffici.
16. I nominativi dei dipendenti delle Camere, eventualmente
scelti a norma del terzo comma dell'art.
10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal comitato parlamentare per assisterlo
nelle verifiche di cui al
precedente art. 15, sono previamente comunicati al Ministero dell'interno ai
fini del rilascio del
contrassegno prescritto per accedere ai locali del centro elaborazione dati.
I predetti dipendenti devono, altresì, essere muniti del nulla osta di
segretezza.
17. I dipendenti del Ministero dell'interno che possono
essere chiamati ad assistere il comitato
parlamentare nelle verifiche di cui all'art. 15 devono essere muniti del nulla
osta di segretezza e
possono accedere ai locali del centro elaborazione dati con le modalità di cui
al precedente art. 16.
18. Le modalità tecniche relative alla estrazione casuale di
dati e informazioni da fornire senza
riferimenti nominativi al comitato parlamentare, nel corso delle verifiche di
cui al precedente art. 15,
sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121,
ed approvate dal comitato parlamentare stesso.
Le informazioni ed i dati che, a seguito di tali verifiche, risultino raccolti
in violazione dell'art. 7 della
legge sopracitata sono rettificati, integrati o cancellati a cura del direttore
del centro elaborazione dati,
nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla commissione citata al comma
precedente.
La medesima procedura si applica in ordine ai dati ed alle informazioni la cui
erroneità,
incompletezza o illegittima raccolta sia stata segnalata al comitato stesso
dall'autorità procedente di cui
all'art. 10, quarto comma, della ripetuta legge 1° aprile 1981, n. 121. Al
comitato, peraltro, potranno
essere esibiti dal centro elaborazione dati i soli dati oggetto di segnalazione
da parte della predetta
autorità (4).
19. L'istanza presentata al tribunale penale competente, ai
sensi dell'art. 10, quinto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte di chi viene a conoscenza, nei modi
previsti dallo stesso comma,
della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti od
illegittimamente raccolti,
deve essere comunicata in copia integrale, a cura della cancelleria del
tribunale medesimo, al
Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione, per
posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedire entro tre
giorni dalla
presentazione dell'istanza stessa.
20. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione,
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo
precedente, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui si
assume l'erroneità,
l'incompletezza e l'illegittima raccolta ai fini della eventuale integrazione
correzione o cancellazione dei
dati e delle informazioni medesimi che risultassero erronei, incompleti o
illegittimamente raccolti (5).
21. L'audizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
nel procedimento previsto dall'art. 10,
sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene per il tramite di
funzionari dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione ovvero attraverso funzionari dipendenti dalle
autorità provinciali di
pubblica sicurezza, indicati dal direttore dell'ufficio di coordinamento
medesimo tra quelli abilitati
all'accesso alle informazioni ed ai dati registrati negli archivi magnetici del
centro elaborazione dati.
22. Qualora avverso l'ordinanza prevista dal penultimo comma
dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, sia proposto ricorso per Cassazione, il cancelliere della Corte di
cassazione, nei termini e con le
modalità previste nell'art. 19, comunica al Ministero dell'interno, in persona
del direttore dell'ufficio per
il coordinamento e la pianificazione, copia integrale dei motivi del ricorso e
degli eventuali motivi
successivamente aggiunti.
23. Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui
all'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n.
121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere
dall'Avvocatura dello Stato.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1982, n. 170.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportata al n. A/XXX.
(4) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n.
210.
(5) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n.
210.