D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378 (1).
Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981,  n. 121 (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a
regolare le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione
dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al'art. 8
della stessa legge 10 aprile 1981, n. 121;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici
del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), vistato dal Ministro
proponente.

Regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione,  correzione, cancellazione, ed
integrazione dei dati e delle   informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro  elaborazione
dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981,   n. 121
Princìpi generali
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e gli altri Corpi di
polizia di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, forniscono all'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma
dell'art. 6, lettera a), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 della legge stessa, tutte le
informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi
e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio
medesimo.
La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della
polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria.
Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione alla
cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in
ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del
cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.

2. Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte
dal centro elaborazione dati.
Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione
vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative
competenze che sarà operata con il decreto ministeriale di cui al penultimo comma dell'art. 5 della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
Nel decreto ministeriale di cui al comma precedente sarà indicato il componente della commissione
tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che in caso di assenza o di
impedimento può sostituire il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione nella
presidenza della stessa commissione tecnica.

TITOLO I
Procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati
3. Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere acquisiti negli archivi
magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse categorie inerenti,
rispettivamente:
a) gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per
soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti delle forze di polizia;
b) i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), particolarmente riservati, che attengono
alla lotta contro la criminalità comune ed organizzata nonché alla lotta contro il terrorismo e l'eversione.
La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative categorie di dati e di
informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 10 aprile 1981,
n. 121.
Il medesimo ufficio provvede altresì a classificare le procedure stesse in diversi livelli, ai fini
dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.
Nell'attività di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo, l'ufficio deve, tra l'altro,
tener conto delle diverse finalità specificate nell'art. 1, secondo comma, del presente decreto.

4. I documenti acquisiti dagli uffici o comandi delle forze di polizia che immettono le informazioni ed
i dati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati devono essere conservati fino alle scadenze
determinate dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
fatte salve le disposizioni di legge relative alla conservazione degli atti originali.
I capi degli uffici di cui al comma precedente sono responsabili della conservazione dei documenti.
La conservazione dei documenti inerenti a procedure di cui all'art. 3, lettera a), del presente decreto
può essere effettuata anche mediante microfilmatura sostitutiva, a norma dell'art. 25 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, eseguita con le modalità stabilite dalla commissione di cui al primo comma ed
approvate nei modi di cui al terzo comma dello stesso art. 25.

5. I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla
comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sull'attività
di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili
dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente art. 3,
di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresì, responsabili dell'esatta
rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo
le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle
informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi
a quelli loro comunicati.
La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli
archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaborati gestiti dalle
forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del centro medesimo.

6. La comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli uffici periferici delle forze di polizia
ai fini della loro acquisizione agli archivi magnetici del centro elaborazione dati può avvenire o
mediante comunicazione scritta, o direttamente attraverso terminali, nell'ambito delle procedure
individuate a norma de precedente art. 3.
Le informazioni ed i dati non rientranti in procedure già automatizzate devono essere inviati
all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione che provvederà alla loro preventiva classificazione,
analisi e valutazione ai fini della eventuale immissione negli archivi magnetici del centro suddetto.
Le informazioni ed i dati immessi negli archivi magnetici sono esaminati con la periodicità da
stabilirsi da parte della commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, presso il centro elaborazione dati dai competenti funzionari ed ufficiali addetti all'ufficio di cui al
comma precedente.
Ove nel corso dell'esame emergano dubbi circa la veridicità e l'attendibilità dei dati, l'ufficio dispone
le opportune verifiche in merito per le conseguenti correzioni, integrazioni o cancellazioni, nei modi
disciplinati nel titolo terzo del presente decreto.
Qualora l'ufficio predetto accerti che i dati sono stati raccolti in violazione dell'art. 7 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, inibisce la loro conservazione negli archivi magnetici ed ordina l'eliminazione del
relativo documento di riferimento all'ufficio che conserva il documento stesso.

7. Le informazioni ed i dati sono acquisiti agli archivi magnetici del centro elaborazione dati, oltreché
dalle forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica amministrazione e da ogni altro soggetto
presso il quale siano formati o conservati i documenti di cui all'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
L'acquisizione presso pubbliche amministrazioni avviene secondo le modalità individuate dalla
commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge e concordate con le
amministrazioni stesse.
I dati forniti al centro predetto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 165-ter del codice di
procedura penale sono inseriti nelle procedure predisposte a norma dell'art. 3, lettera b), del presente
decreto.
L'autorità giudiziaria che comunica al centro elaborazione dati, a norma dell'art. 165-ter del codice di
procedura penale, atti o documenti coperti da segreto istruttorio, può chiedere che gli stessi siano
inseriti in speciali procedure alle quali possono accedere, a norma dell'art. 165-bis del codice di
procedura penale, gli altri magistrati, indicati nello stesso articolo, con le modalità stabilite nell'art. 9 del
presente decreto.
Le modalità tecniche relative alle operazioni di cui ai commi precedenti sono determinate dalla
commissione prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Le informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie possono essere acquisite, oltreché nei
casi e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6
febbraio 1980, n. 15, anche secondo le norme stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.

8. I dati e le informazioni, comunicati dalle polizie straniere nell'ambito delle collaborazioni
internazionali tra le forze di polizia, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese, vengono
acquisiti negli archivi elettronici del centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione verifica nei modi di cui
all'art. 6 del presente decreto, che i dati da acquisire non contrastino con il secondo comma del citato
art. 7 della predetta legge.
Le modalità tecniche relative all'acquisizione dei dati sono fissate dalla commissione di cui all'art. 8,
terzo comma, della legge stessa.

TITOLO II
Procedure per l'accesso e la comunicazione dei dati e relativo   regime di autorizzazione
9. I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del
centro elaborazione dati, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, oltreché i
funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:
a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; gli
ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di
finanza;
b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici
di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata;
c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili
delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento
e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e
c), a norma dell'art. 11, ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del
presente decreto.
Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto, l'accesso alle
informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 3 potrà essere limitato ai soli capi degli uffici
o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave d'accesso
con le modalità stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati può
accedere altresì, nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente regolamento, l'autorità giudiziaria
avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita attestazione, da inoltrare o
presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso e le generalità
del giudice al quale  è affidato l'affare.
Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all'art. 7, terzo comma, del
presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.

10. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione
dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma attraverso la rete periferica
dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al suddetto centro, ovvero
attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di
particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove possibile per via terminale.
Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al precedente art. 9
rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che richiede l'accesso, la sussistenza
dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a norma del successivo
art. 11 ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita l'attestazione di cui al penultimo
comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria deliberazione delle esigenze che giustificano
lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al richiedente.
Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta annotazione in appositi
registri conservati a cura dell'ufficio medesimo.

11. L'autorizzazione di cui al precedente art. 9, lettera d), è conferita dal direttore dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione o dai capi degli uffici, comandi o servizi in via permanente, ovvero di
volta in volta per l'acquisizione di singole informazioni e dati nei modi previsti dal terzo comma del
precedente art. 10.
L'autorizzazione permanente deve essere conferita di preferenza ai responsabili dei servizi o reparti
operativi e deve essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione,
al quale vanno altresì comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute.
L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie deve essere conferita in forma scritta dai capi
degli uffici, comandi e servizi e deve contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e
delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono
acquisire e dei relativi motivi.

12. Le modalità tecniche per l'accesso, attraverso la rete di terminali, alle diverse categorie di
procedure, dati ed informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, secondo i
livelli differenziati d'accesso di cui all'art. 3 del presente decreto, sono stabilite dalla commissione di
cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Gli accessi via terminale devono essere registrati su appositi supporti magnetici da conservarsi a
cura del predetto centro.

13. Gli operatori tecnici addetti al centro elaborazione dati dovranno essere muniti di apposito nulla
osta di segretezza e dovranno osservare le norme di sicurezza da stabilirsi dalla commissione tecnica
di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Lo stesso nulla osta è richiesto per gli operatori tecnici addetti ai terminali periferici abilitati
all'accesso alle procedure di cui all'art. 3, lettera b), del presente decreto.

14. Le informazioni ed i dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati operante
nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono forniti alle polizie straniere, a
condizione di reciprocità, nell'ambito delle collaborazioni internazionali tra le forze di polizia, curate dal
predetto ufficio, attraverso gli ordinari canali previsti dalle relative intese. L'ufficio medesimo verifica
le procedure ed esamina i dati nei modi previsti dagli articoli 3 e 6 del presente decreto.
In nessun caso potranno essere forniti i dati coperti da segreto istruttorio.

TITOLO III
Procedure per la correzione o cancellazione dei dati erronei e   per la integrazione di quelli incompleti
15. Alle verifiche previste dall'art. 10, primo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, presenziano il
direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed il direttore del centro elaborazione dati
ai fini della necessaria assistenza di carattere amministrativo e tecnico.
I predetti dirigenti possono all'uopo delegare altri funzionari addetti agli specifici settori nell'ambito dei
 rispettivi uffici.

16. I nominativi dei dipendenti delle Camere, eventualmente scelti a norma del terzo comma dell'art.
10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal comitato parlamentare per assisterlo nelle verifiche di cui al
precedente art. 15, sono previamente comunicati al Ministero dell'interno ai fini del rilascio del
contrassegno prescritto per accedere ai locali del centro elaborazione dati.
I predetti dipendenti devono, altresì, essere muniti del nulla osta di segretezza.

17. I dipendenti del Ministero dell'interno che possono essere chiamati ad assistere il comitato
parlamentare nelle verifiche di cui all'art. 15 devono essere muniti del nulla osta di segretezza e
possono accedere ai locali del centro elaborazione dati con le modalità di cui al precedente art. 16.

18. Le modalità tecniche relative alla estrazione casuale di dati e informazioni da fornire senza
riferimenti nominativi al comitato parlamentare, nel corso delle verifiche di cui al precedente art. 15,
sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
 ed approvate dal comitato parlamentare stesso.
Le informazioni ed i dati che, a seguito di tali verifiche, risultino raccolti in violazione dell'art. 7 della
legge sopracitata sono rettificati, integrati o cancellati a cura del direttore del centro elaborazione dati,
nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla commissione citata al comma precedente.
La medesima procedura si applica in ordine ai dati ed alle informazioni la cui erroneità,
incompletezza o illegittima raccolta sia stata segnalata al comitato stesso dall'autorità procedente di cui
all'art. 10, quarto comma, della ripetuta legge 1° aprile 1981, n. 121. Al comitato, peraltro, potranno
essere esibiti dal centro elaborazione dati i soli dati oggetto di segnalazione da parte della predetta
autorità (4).

19. L'istanza presentata al tribunale penale competente, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte di chi viene a conoscenza, nei modi previsti dallo stesso comma,
della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti od illegittimamente raccolti,
deve essere comunicata in copia integrale, a cura della cancelleria del tribunale medesimo, al
Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, per
posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedire entro tre giorni dalla
presentazione dell'istanza stessa.

20. L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo
precedente, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui si assume l'erroneità,
l'incompletezza e l'illegittima raccolta ai fini della eventuale integrazione correzione o cancellazione dei
dati e delle informazioni medesimi che risultassero erronei, incompleti o illegittimamente raccolti (5).

21. L'audizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel procedimento previsto dall'art. 10,
sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene per il tramite di funzionari dell'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione ovvero attraverso funzionari dipendenti dalle autorità provinciali di
pubblica sicurezza, indicati dal direttore dell'ufficio di coordinamento medesimo tra quelli abilitati
all'accesso alle informazioni ed ai dati registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati.

22. Qualora avverso l'ordinanza prevista dal penultimo comma dell'art. 10 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, sia proposto ricorso per Cassazione, il cancelliere della Corte di cassazione, nei termini e con le
modalità previste nell'art. 19, comunica al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per
il coordinamento e la pianificazione, copia integrale dei motivi del ricorso e degli eventuali motivi
successivamente aggiunti.

23. Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n.
121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1982, n. 170.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportata al n. A/XXX.
(4) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 210.
(5) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 210.