D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (1).
Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997,
per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina,
Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (2), relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al
biennio 1994-1995, per gli  aspetti retributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione  - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che
individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale
delle Forze armate in precedenza indicato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante "Recepimento del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina, Aeronautica), relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al
biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi";
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), concertato - ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla
delegazione di parte pubblica, dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla
sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del
citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale è stato approvato,
previa verifica delle compatibilità finanziarie, lo schema di provvedimento di concertazione in
precedenza indicato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa;
Decreta:

1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 (3), il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa
l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di
leva.
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (2), relativo al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al
comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione
pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995 (4).

2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394 (5), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

    Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 187.000
    Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 200.000
    Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L. 210.000
    Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L. 220.000
    Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L. 229.500
    Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L. 239.000
    Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

    Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L.  65.000
    Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  70.000
    Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L.  74.000
    Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L.  78.000
    Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.  80.500
    Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L.  83.000
    Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

    Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 140.000
    Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 150.000
    Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L. 157.000
    Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L. 165.000
    Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L. 172.000
    Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L. 179.000
    Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello
successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

    Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 13.921.000
    Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 15.447.000
    Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L. 16.663.000
    Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L. 17.879.000
    Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L. 19.225.000
    Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L. 20.571.000
    Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L. 23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (5).

3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6), o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-
1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (7).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del
nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 1, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di
previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996.

4. Indennità di impiego operativo. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennità di
impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983,
n. 78 (8), come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394 (5), è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il
grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di
"caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di
"caporal maggiore scelto".
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i
comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di
pronto intervento nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (9), in
115 e 125 sono elevate a 135 e, così riderterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare
di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78 del 1983 (9). Con decreto
del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della
misura sopra prevista.
3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (10), per le particolari
condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra
l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (9), è stabilita in 1,75 per
cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla
legge 23 marzo 1983, n. 78 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo
in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985,
n. 294 (11), è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 394 (10), è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità "una tantum" pari a L.
85.000 lorde.
7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile
dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78
(9), è ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per il personale della
XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 (9), come sostituita dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (10).
8. A decorrere dal 1° gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle
seguenti misure:

    Livello V . . . . . . . . . . . . . . . .   L.  24.000
    Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  26.000
    Livello VI-bis. . . . . . . . . . . . . .   L.  28.000
    Livello VII . . . . . . . . . . . . . . .   L.  30.000
    Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.  33.000
    Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . .   L.  35.000
    Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . .   L.  40.000

9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del
Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al
finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.

5. Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione. - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui
all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231 (12), nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 (10), a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                        |     19 anni      |      29 anni     |
|       R u o l o        |   di servizio    |    di servizio   |
|                        |------------------|------------------|
|                        |       Lire       |       Lire       |
|------------------------|------------------|------------------|
| Ruolo dei volontari . .|     1.365.000    |    1.785.000     |
| Ruolo dei sergenti. . .|     1.785.000    |    2.625.000     |
| Ruolo dei marescialli .|     1.820.000    |    2.675.000     |

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5,
 comma 2, della legge n. 231 del 1990 (12), nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1995 (10), a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nelle seguenti
misure annue lorde, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                        |     19 anni      |      29 anni     |
|       G r a d o        |   di servizio    |    di servizio   |
|                        |------------------|------------------|
|                        |       Lire       |       Lire       |
|------------------------|------------------|------------------|
| Tenente - Capitano . . |     2.205.000    |    2.835.000     |
| Maggiore . . . . . . . |     2.940.000    |    4.725.000     |
| Tenente colonnello . . |     3.360.000    |    4.725.000     |

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231
del 1990 (12), nelle misure derivanti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1995 (10), a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

+--------------------------------------------------------------+
|                        |     15 anni      |      25 anni     |
|       G r a d o        |   di servizio    |    di servizio   |
|                        |------------------|------------------|
|                        |       Lire       |       Lire       |
|------------------------|------------------|------------------|
| Capitano . . . . . . . |     2.205.000    |    4.725.000     |
| Maggiore . . . . . . . |     2.940.000    |    4.725.000     |
| Tenente colonnello . . |     3.360.000    |    4.725.000     |


6. Trattamento di missione. - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, le percentuali indicate dall'art. 3, commi 3 e 7, della legge 23 gennaio
1991, n. 21, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 cento. Restano ferme le altre disposizioni
di cui al citato art. 3 della legge n. 21 del 1991 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394 (13).

7. Personale delle capitanerie di porto e personale militare in servizio presso gli stabilimenti militari di
pena. - 1. Per il personale delle capitanerie di porto e per il personale militare in servizio presso gli
stabilimenti militari di pena, di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge 14 novembre 1987, n. 468, la
quota percentuale dell'indennità pensionabile prevista nella predetta norma, va rapportata alle misure
dell'indennità pensionabile per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare previste dal
comma 3 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (13), nelle nuove
misure e decorrenze successivamente rideterminate.

8. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire
225 miliardi per il 1996, in lire 516 miliardi per 1997 ed in lire 624 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.
(2) Riportato al n. L/LXXVIII.
(3) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(4) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(5) Riportato al n. L/LXXVIII.
(6) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(7) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8) Riportata al n. L/LXIX.
(9) Riportata al n. L/LXIX.
(10) Riportato al n. L/LXXVIII.
(11) Riportata al n. L/LXX.
(12) Riportata al n. L/LXXV.
(13) Riportato al n. L/LXXVIII.