D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 (1).
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18
aprile 1996,
riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale
non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria
e Corpo forestale dello
Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di
finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione,
sottoscritti il 20 luglio
1995 e recepiti nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (2), relativi al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle
"Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze
armate", emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che
disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle
Forze armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di
quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n.
195 del 1995, che
individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i
rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e
di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e
B), ed all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure
negoziali e di
concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante
"Recepimento
dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato) e del provvedimento
di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza)", relativi al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996
riguardante "Individuazione
della delegazione sindacale che - a seguito dell'accordo sindacale per il
quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi,
sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 -
partecipa alle trattative
per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, riguardante
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo di polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio
1996-1997, per gli aspetti retributivi, per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle
richiamate disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla
delegazione di parte pubblica
e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale: per la
Polizia di Stato: SIULP - Federazione LISIPO/SODIPO COISP; per la Polizia
penitenziaria:
CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria UIL/Polizia
penitenziaria - SIALPE/CISAL
SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo
forestale dello Stato:
CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS UIL/Corpo forestale dello Stato -
CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo
della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni
del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte
pubblica, dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia
di finanza, dalla
sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma
11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2
maggio 1996, ai sensi del
citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la
quale - esaminate e
respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti
del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile - sono stati approvati, previa verifica delle
compatibilità finanziarie,
l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle
Forze di polizia ad
ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le
Forze di polizia ad
ordinamento militare, in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Decreta:
TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato).
1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (3), il presente decreto si applica al
personale dei ruoli della Polizia
di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20
luglio 1995 e recepito nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (4), relativo al
quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi -
concerne gli aspetti
retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre
1997.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai
livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa
speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera A), del decreto
legislativo n. 195 del 1995 (3).
2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 (4), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure
mensili lorde:
Livello IV . . . . . . . . . . . . . L. 179.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 187.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 229.500 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 239.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello IV . . . . . . . . . . . . . L. 62.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 74.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 78.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 80.500 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 83.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 91.000
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello IV . . . . . . . . . . . . . L. 134.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 157.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 165.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 172.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 179.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello
successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello IV . . . . . . . . . . . . . L. 12.703.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 13.921.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 15.447.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 16.663.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 17.879.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 19.225.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 20.571.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione
previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 (5).
3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6), o da
disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto,
riguardante il biennio 1996-
1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo decreto, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione
del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (7).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in
corrispondenza all'attribuzione del
nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per
l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi
stanziamenti degli stati di
previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.
4. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (8), nelle misure derivanti dall'art. 4, comma
3, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (5), è rideterminata a
decorrere dal 1° luglio 1996
nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
+--------------------------------------------------------------+ | Qualifiche | L i r e | |-----------------------------------------|--------------------| | Vice questore aggiunto e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 912.000 | | Commissario capo e qualifiche equiparate| 896.000 | | Commissario e qualifiche equiparate. . .| 879.000 | | Vice commissario e qualifiche equiparate| 848.000 | | Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 864.000 | | Ispettore capo e qualifiche equiparate| 848.000 | | Ispettore e qualifiche equiparate. . . .| 816.000 | | Vice ispettore e qualifiche equiparate| 784.000 | | Sovrintendente capo e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 816.000 | | Sovrintendente e qualifiche equiparate| 753.000 | | Vice sovrintendente e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 753.000 | | Assistente capo e qualifiche equiparate| 657.000 | | Assistente e qualifiche equiparate . . .| 579.000 | | Agente scelto e qualifiche equiparate. .| 516.000 | | Agente e qualifiche equiparate . . . . .| 461.000 |
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono
rideterminate nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:
+--------------------------------------------------------------+ | Qualifiche | L i r e | |-----------------------------------------|--------------------| | Vice questore aggiunto e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 945.000 | | Commissario capo e qualifiche equiparate| 935.000 | | Commissario e qualifiche equiparate. . .| 920.000 | | Vice commissario e qualifiche equiparate| 890.000 | | Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 910.000 | | Ispettore capo e qualifiche equiparate| 867.000 | | Ispettore e qualifiche equiparate. . . .| 835.000 | | Vice ispettore e qualifiche equiparate| 802.000 | | Sovrintendente capo e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 835.000 | | Sovrintendente e qualifiche equiparate| 770.000 | | Vice sovrintendente e qualifiche| | | equiparate. . . . . . . . . . . . . . .| 770.000 | | Assistente capo e qualifiche equiparate| 672.000 | | Assistente e qualifiche equiparate . . .| 593.000 | | Agente scelto e qualifiche equiparate. .| 528.000 | | Agente e qualifiche equiparate . . . . .| 472.000 |
5. Assegno funzionale. - 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art.
5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (9), nelle misure derivanti
dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (5), a decorrere dal 1° luglio 1996
è rideterminato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+ | | 19 anni | 29 anni | | Qualifiche | di servizio | di servizio | | | Lire | Lire | |----------------------------------|-------------|-------------| | Ruolo degli agenti, assistenti ed| | | | equiparati . . . . . . . . . . .| 1.365.000 | 1.785.000 | | Ruolo dei sovrintendenti ed| | | | equiparati . . . . . . . . . . .| 1.785.000 | 2.625.000 | | Ruolo degli ispettori ed| | | | equiparati . . . . . . . . . . .| 1.820.000 | 2.675.000 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della
Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del
Corpo forestale dello Stato
provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui
all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (10), nelle misure derivanti
dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (11), a decorrere dal 1° luglio
1996 è rideterminato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+ | | 19 anni | 29 anni | | Qualifiche | di servizio | di servizio | | | Lire | Lire | |----------------------------------|-------------|-------------| | Vice commissario e commissario. .| 2.205.000 | 2.835.000 | | Commissario capo. . . . . . . . .| 2.940.000 | 4.725.000 | | Vice questore aggiunto. . . . . .| 3.360.000 | 4.725.000 |
6. Trattamento di missione. - 1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7,
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (10), sono rideterminate entrambe nella
misura del 40 per
cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 147 del 1990 (10) ed all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395 (11).
7. Presenza qualificata. - 1. L'indennità di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (11), è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre
1996, nella misura di L. 9.000
lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L.
12.000 per ciascun
turno.
8. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 al personale
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
l'indennità di cui al comma 1
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (11) è
rideterminata nella
misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un
giorno festivo l'indennità di
cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 (11) è
rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio
e Ferragosto, il
compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995
(11), in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella
misura lorda di L. 50.000.
9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo,
di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (12), in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego
operativo e delle relative
indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del
decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, nei confronti del
personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di
impiego previste dalle citate
norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e
relative indennità
supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze
armate impiegati nelle
medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da
attribuire al vice sovrintendente,
è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (14), relativa alla fascia in godimento
nell'ultimo giorno di
permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento
civile con i gradi ed i
ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2
allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (14), e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge
1° aprile 1981, n. 121 (15).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla
legge 29 maggio 1985,
n. 294 (12), è elevato a L. 200.000 giornaliere.
TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo
della Guardia di finanza)
10. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera
B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (16), il presente decreto si applica al
personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione,
sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
(11), relativo al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti
retributivi - concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31
dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al
comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione
pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi,
detto importo sarà pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della
Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195 del 1995 (17).
11. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (18), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure
mensili lorde:
Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 187.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 229.500 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 239.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti
stipendiali mensili lordi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 74.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 78.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 80.500 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 83.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 91.000
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 140.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 157.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 165.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 172.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 179.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:
Livello V . . . . . . . . . . . . . L. 13.921.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . L. 15.447.000 Livello VI-bis . . . . . . . . . . . . . L. 16.663.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . L. 17.879.000 Livello VII-bis . . . . . . . . . . . . . L. 19.225.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . L. 20.571.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione
previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 (18).
12. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), o da
disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto,
riguardante il biennio 1996-
1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal
medesimo decreto, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione
del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (20).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997, in
corrispondenza all'attribuzione del
nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per
l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito
stanziamento dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.
13. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità pensionabile di cui all'art. 5
del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (21), nelle misure derivanti dall'art. 37,
comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (18), è rideterminata, a
decorrere dal 1° luglio
1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
+--------------------------------------------------------------+ | G r a d i | L i r e | |-----------------------------------------|--------------------| | Tenente colonnello . . . . . . . . . . .| 912.000 | | Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . .| 896.000 | | Capitano . . . . . . . . . . . . . . . .| 879.000 | | Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . .| 848.000 | | Sottotenente . . . . . . . . . . . . . .| 848.000 | | Maresciallo aiutante S.U.PS. . . . . . .| 864.000 | | Maresciallo capo . . . . . . . . . . . .| 848.000 | | Maresciallo ordinario. . . . . . . . . .| 816.000 | | Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . .| 784.000 | | Brigadiere capo. . . . . . . . . . . . .| 816.000 | | Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . .| 753.000 | | Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . .| 753.000 | | Appuntato scelto . . . . . . . . . . . .| 657.000 | | Appuntato. . . . . . . . . . . . . . . .| 579.000 | | Carabiniere scelto e finanziere scelto| 516.000 | | Carabiniere e finanziere . . . . . . . .| 461.000 |
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono
rideterminate nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:
+--------------------------------------------------------------+ | G r a d i | L i r e | |-----------------------------------------|--------------------| | Tenente colonnello . . . . . . . . . . .| 945.000 | | Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . .| 935.000 | | Capitano . . . . . . . . . . . . . . . .| 920.000 | | Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . .| 890.000 | | Sottotenente . . . . . . . . . . . . . .| 870.000 | | Maresciallo aiutante S.U.PS. . . . . . .| 910.000 | | Maresciallo capo . . . . . . . . . . . .| 867.000 | | Maresciallo ordinario. . . . . . . . . .| 835.000 | | Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . .| 802.000 | | Brigadiere capo. . . . . . . . . . . . .| 835.000 | | Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . .| 770.000 | | Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . .| 770.000 | | Appuntato scelto . . . . . . . . . . . .| 672.000 | | Appuntato. . . . . . . . . . . . . . . .| 593.000 | | Carabiniere scelto e finanziere scelto | 528.000 | | Carabiniere e finanziere . . . . . . . .| 472.000 |
14. Assegno funzionale. - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui
all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (22), nelle misure derivanti
dall'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23), fermo restando i requisiti
ivi previsti, a decorrere
dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+ | | 19 anni | 29 anni | | R u o l o | di servizio | di servizio | | | Lire | Lire | |----------------------------------|-------------|-------------| | Ruolo appuntati e carabinieri e| | | | appuntati finanzieri . . . . . .| 1.365.000 | 1.785.000 | | Ruolo sovrintendenti. . . . . . .| 1.785.000 | 2.625.000 | | Ruolo degli ispettori . . . . . .| 1.820.000 | 2.675.000 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali
pensionabili di cui all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23), a decorrere dal
1° luglio 1996 sono nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di
servizio sottoindicati:
+--------------------------------------------------------------+ | | 19 anni | 29 anni | | G r a d o | di servizio | di servizio | | | Lire | Lire | |----------------------------------|-------------|-------------| | Sottotenente. . . . . . . . . . .| 2.205.000 | 2.835.000 | | Tenente . . . . . . . . . . . . .| 2.205.000 | 2.835.000 | | Capitano. . . . . . . . . . . . .| 2.205.000 | 2.835.000 | | Maggiore. . . . . . . . . . . . .| 2.940.000 | 4.725.000 | | Tenente colonnello. . . . . . . .| 3.360.000 | 4.725.000 |
15. Trattamento di missione. - 1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7,
del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (22), sono rideterminate entrambe nella
misura del 40 per
cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 147 del 1990 (22) ed all'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio
1995, n. 395 (23).
16. Presenza qualificata. - 1. L'indennità di cui all'art. 41 del decreto
del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (23), è rideterminata, a decorrere dal 1°
dicembre 1996, nella misura
di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella
misura di L. 12.000 per
ciascun turno.
17. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 1997 al personale
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
l'indennità di cui al comma 1
dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23) è
rideterminata nella
misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un
giorno festivo l'indennità di
cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395
del 1995 (23) è
rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio
e Ferragosto, il
compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995
(23), in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella
misura lorda di L. 50.000.
18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art.
17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (24), in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego
operativo e delle relative
indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del
decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, nei confronti del
personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di
impiego previste dalle citate
norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e
relative indennità
supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze
armate impiegati nelle
medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da
attribuire al vice brigadiere, è
calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (26), relativa alla fascia in godimento
nell'ultimo giorno di
permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e
carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate
con quelli dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non
direttivo, alle tabelle A/1 e A/2
allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (26).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla
legge 29 maggio 1985,
n. 294 (27), è elevato a L. 200.000 giornaliere.
19. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto, valutato in
lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire
1.508 miliardi a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello
stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.
(2) Riportato al n. A/CXI.
(3) Riportato al n. A/CIX.
(4) Riportato al n. A/CXI.
(5) Riportato al n. A/CXI.
(6) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(7) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8) Riportato al n. A/LII.
(9) Riportato al n. A/LXXIV.
(10) Riportato al n. A/LXXIV.
(11) Riportato al n. A/CXI.
(12) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(13) Riportato al n. A/LXV.
(14) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(15) Riportata al n. A/XXX.
(16) Riportato al n. A/CIX.
(17) Riportato al n. A/CIX.
(18) Riportato al n. A/CXI.
(19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(20) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(21) Riportato al n. A/LII.
(22) Riportato al n. A/LXXIV.
(23) Riportato al n. A/CXI.
(24) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(25) Riportato al n. A/LXV.
(26) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(27) Riportata alla voce FORZE ARMATE.