D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 (1).
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996,
riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di
finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio
1995 e recepiti nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (2), relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed al biennio  1994-1995, per gli aspetti retributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate", emanato in attuazione
della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure
negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai
fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con
esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che
individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle
Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante "Recepimento
dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento
di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza)", relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti
normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante "Individuazione
della delegazione sindacale che - a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 - partecipa alle trattative
per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e
Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica
e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la
Polizia di Stato: SIULP  - Federazione LISIPO/SODIPO COISP; per la Polizia penitenziaria:
CISL/Polizia penitenziaria   - CGIL/Polizia penitenziaria UIL/Polizia penitenziaria - SIALPE/CISAL
SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato:
CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo
della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla
sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del
citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con la quale - esaminate e
respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti del personale delle Forze
di polizia ad ordinamento civile - sono stati approvati, previa verifica delle compatibilità finanziarie,
l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare, in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

TITOLO I
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo   di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato).
1. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (3), il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia
di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (4), relativo al quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti
retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo n. 195 del 1995 (3).

2. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395 (4), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello  IV       . . . . . . . . . . . . .   L.   179.000
Livello  V        . . . . . . . . . . . . .   L.   187.000
Livello  VI       . . . . . . . . . . . . .   L.   200.000
Livello  VI-bis   . . . . . . . . . . . . .   L.   210.000
Livello  VII      . . . . . . . . . . . . .   L.   220.000
Livello  VII-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.   229.500
Livello  VIII     . . . . . . . . . . . . .   L.   239.000
Livello  IX       . . . . . . . . . . . . .   L.   262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello  IV       . . . . . . . . . . . . .   L.       62.000
Livello  V        . . . . . . . . . . . . .   L.       65.000
Livello  VI       . . . . . . . . . . . . .   L.       70.000
Livello  VI-bis   . . . . . . . . . . . . .   L.       74.000
Livello  VII      . . . . . . . . . . . . .   L.       78.000
Livello  VII-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.       80.500
Livello  VIII     . . . . . . . . . . . . .   L.       83.000
Livello  IX       . . . . . . . . . . . . .   L.       91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello  IV       . . . . . . . . . . . . .   L.      134.000
Livello  V        . . . . . . . . . . . . .   L.      140.000
Livello  VI       . . . . . . . . . . . . .   L.      150.000
Livello  VI-bis   . . . . . . . . . . . . .   L.      157.000
Livello  VII      . . . . . . . . . . . . .   L.      165.000
Livello  VII-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.      172.000
Livello  VIII     . . . . . . . . . . . . .   L.      179.000
Livello  IX       . . . . . . . . . . . . .   L.      196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello
successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Livello  IV       . . . . . . . . . . . . .   L.   12.703.000
Livello  V        . . . . . . . . . . . . .   L.   13.921.000
Livello  VI       . . . . . . . . . . . . .   L.   15.447.000
Livello  VI-bis   . . . . . . . . . . . . .   L.   16.663.000
Livello  VII      . . . . . . . . . . . . .   L.   17.879.000
Livello  VII-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.   19.225.000
Livello  VIII     . . . . . . . . . . . . .   L.   20.571.000
Livello  IX       . . . . . . . . . . . . .   L.   23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (5).

3. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6), o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto
entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-
1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (7).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del
nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di
previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.

4. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (8), nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (5), è rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1996
nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|             Qualifiche                  |      L i r e       |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Vice   questore  aggiunto  e  qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      912.000       |
| Commissario capo e qualifiche equiparate|      896.000       |
| Commissario e qualifiche equiparate. . .|      879.000       |
| Vice commissario e qualifiche equiparate|      848.000       |
| Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      864.000       |
| Ispettore capo e  qualifiche  equiparate|      848.000       |
| Ispettore e qualifiche equiparate. . . .|      816.000       |
| Vice ispettore e  qualifiche  equiparate|      784.000       |
| Sovrintendente    capo   e    qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      816.000       |
| Sovrintendente  e  qualifiche equiparate|      753.000       |
| Vice    sovrintendente    e   qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      753.000       |
| Assistente capo e qualifiche  equiparate|      657.000       |
| Assistente e qualifiche equiparate . . .|      579.000       |
| Agente scelto e qualifiche equiparate. .|      516.000       |
| Agente e qualifiche equiparate . . . . .|      461.000       |

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|             Qualifiche                  |      L i r e       |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Vice   questore  aggiunto  e  qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      945.000       |
| Commissario capo e qualifiche equiparate|      935.000       |
| Commissario e qualifiche equiparate. . .|      920.000       |
| Vice commissario e qualifiche equiparate|      890.000       |
| Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      910.000       |
| Ispettore capo e  qualifiche  equiparate|      867.000       |
| Ispettore e qualifiche equiparate. . . .|      835.000       |
| Vice ispettore e  qualifiche  equiparate|      802.000       |
| Sovrintendente    capo    e   qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      835.000       |
| Sovrintendente e  qualifiche  equiparate|      770.000       |
| Vice   sovrintendente    e    qualifiche|                    |
|  equiparate. . . . . . . . . . . . . . .|      770.000       |
| Assistente capo e  qualifiche equiparate|      672.000       |
| Assistente e qualifiche equiparate . . .|      593.000       |
| Agente scelto e qualifiche equiparate. .|      528.000       |
| Agente e qualifiche equiparate . . . . .|      472.000       |


5. Assegno funzionale. - 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (9), nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (5), a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                                  |   19 anni   |   29 anni   |
|         Qualifiche               | di servizio | di servizio |
|                                  |    Lire     |    Lire     |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Ruolo degli agenti, assistenti ed|             |             |
|  equiparati . . . . . . . . . . .|  1.365.000  |  1.785.000  |
| Ruolo   dei   sovrintendenti   ed|             |             |
|  equiparati . . . . . . . . . . .|  1.785.000  |  2.625.000  |
| Ruolo   degli    ispettori     ed|             |             |
|  equiparati . . . . . . . . . . .|  1.820.000  |  2.675.000  |

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli
ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato
provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (10), nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (11), a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                                  |   19 anni   |   29 anni   |
|         Qualifiche               | di servizio | di servizio |
|                                  |    Lire     |    Lire     |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Vice commissario e commissario. .|  2.205.000  |  2.835.000  |
| Commissario capo. . . . . . . . .|  2.940.000  |  4.725.000  |
| Vice questore aggiunto. . . . . .|  3.360.000  |  4.725.000  |


6. Trattamento di missione. - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (10), sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per
cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 147 del 1990 (10) ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395 (11).

7. Presenza qualificata. - 1. L'indennità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (11), è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000
lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun
turno.

8. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (11) è rideterminata nella
misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di
cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (11) è
rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il
compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995
(11), in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.

9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (12), in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative
indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del
personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate
norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità
supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle
medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente,
è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (14), relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di
permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i
ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (14), e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121 (15).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985,
n. 294 (12), è elevato a L. 200.000 giornaliere.

TITOLO II
Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e  Corpo della Guardia di finanza)
10. Area di applicazione e durata. - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (16), il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
 ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e
recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (11), relativo al quadriennio
1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al
comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione
pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sarà pari al
cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195 del 1995 (17).

11. Nuovi stipendi. - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395 (18), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello  V       . . . . . . . . . . . . .   L.     187.000
Livello  VI      . . . . . . . . . . . . .   L.     200.000
Livello  VI-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.     210.000
Livello  VII     . . . . . . . . . . . . .   L.     220.000
Livello  VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.     229.500
Livello  VIII    . . . . . . . . . . . . .   L.     239.000
Livello  IX      . . . . . . . . . . . . .   L.     262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.
3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello  V       . . . . . . . . . . . . .   L.      65.000
Livello  VI      . . . . . . . . . . . . .   L.      70.000
Livello  VI-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.      74.000
Livello  VII     . . . . . . . . . . . . .   L.      78.000
Livello  VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.      80.500
Livello  VIII    . . . . . . . . . . . . .   L.      83.000
Livello  IX      . . . . . . . . . . . . .   L.      91.000
4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello  V       . . . . . . . . . . . . .   L.     140.000
Livello  VI      . . . . . . . . . . . . .   L.     150.000
Livello  VI-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.     157.000
Livello  VII     . . . . . . . . . . . . .   L.     165.000
Livello  VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.     172.000
Livello  VIII    . . . . . . . . . . . . .   L.     179.000
Livello  IX      . . . . . . . . . . . . .   L.     196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Livello  V       . . . . . . . . . . . . .   L.  13.921.000
Livello  VI      . . . . . . . . . . . . .   L.  15.447.000
Livello  VI-bis  . . . . . . . . . . . . .   L.  16.663.000
Livello  VII     . . . . . . . . . . . . .   L.  17.879.000
Livello  VII-bis . . . . . . . . . . . . .   L.  19.225.000
Livello  VIII    . . . . . . . . . . . . .   L.  20.571.000
Livello  IX      . . . . . . . . . . . . .   L.  23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (18).

12. Effetti dei nuovi stipendi. - 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (19), o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-
1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente
decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si
applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (20).
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del
nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà
essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.

13. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (21), nelle misure derivanti dall'art. 37, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (18), è rideterminata, a decorrere dal 1° luglio
1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|              G r a d i                  |      L i r e       |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tenente colonnello . . . . . . . . . . .|      912.000       |
| Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . .|      896.000       |
| Capitano . . . . . . . . . . . . . . . .|      879.000       |
| Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . .|      848.000       |
| Sottotenente . . . . . . . . . . . . . .|      848.000       |
| Maresciallo aiutante S.U.PS. . . . . . .|      864.000       |
| Maresciallo capo . . . . . . . . . . . .|      848.000       |
| Maresciallo ordinario. . . . . . . . . .|      816.000       |
| Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . .|      784.000       |
| Brigadiere capo. . . . . . . . . . . . .|      816.000       |
| Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . .|      753.000       |
| Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . .|      753.000       |
| Appuntato scelto . . . . . . . . . . . .|      657.000       |
| Appuntato. . . . . . . . . . . . . . . .|      579.000       |
| Carabiniere scelto e  finanziere  scelto|      516.000       |
| Carabiniere e finanziere . . . . . . . .|      461.000       |

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti
nuovi importi mensili lordi:

+--------------------------------------------------------------+
|              G r a d i                  |      L i r e       |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tenente colonnello . . . . . . . . . . .|      945.000       |
| Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . .|      935.000       |
| Capitano . . . . . . . . . . . . . . . .|      920.000       |
| Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . .|      890.000       |
| Sottotenente . . . . . . . . . . . . . .|      870.000       |
| Maresciallo aiutante S.U.PS. . . . . . .|      910.000       |
| Maresciallo capo . . . . . . . . . . . .|      867.000       |
| Maresciallo ordinario. . . . . . . . . .|      835.000       |
| Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . .|      802.000       |
| Brigadiere capo. . . . . . . . . . . . .|      835.000       |
| Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . .|      770.000       |
| Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . .|      770.000       |
| Appuntato scelto . . . . . . . . . . . .|      672.000       |
| Appuntato. . . . . . . . . . . . . . . .|      593.000       |
| Carabiniere scelto e finanziere scelto  |      528.000       |
| Carabiniere e finanziere . . . . . . . .|      472.000       |


14. Assegno funzionale. - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (22), nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23), fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere
dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento
degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                                  |   19 anni   |   29 anni   |
|           R u o l o              | di servizio | di servizio |
|                                  |    Lire     |    Lire     |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Ruolo appuntati  e  carabinieri e|             |             |
|  appuntati finanzieri . . . . . .|  1.365.000  |  1.785.000  |
| Ruolo sovrintendenti. . . . . . .|  1.785.000  |  2.625.000  |
| Ruolo degli ispettori . . . . . .|  1.820.000  |  2.675.000  |

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23), a decorrere dal 1° luglio 1996 sono nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

+--------------------------------------------------------------+
|                                  |   19 anni   |   29 anni   |
|           G r a d o              | di servizio | di servizio |
|                                  |    Lire     |    Lire     |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Sottotenente. . . . . . . . . . .|  2.205.000  |  2.835.000  |
| Tenente . . . . . . . . . . . . .|  2.205.000  |  2.835.000  |
| Capitano. . . . . . . . . . . . .|  2.205.000  |  2.835.000  |
| Maggiore. . . . . . . . . . . . .|  2.940.000  |  4.725.000  |
| Tenente colonnello. . . . . . . .|  3.360.000  |  4.725.000  |


15. Trattamento di missione. - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (22), sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per
cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 147 del 1990 (22) ed all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395 (23).

16. Presenza qualificata. - 1. L'indennità di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (23), è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura
di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per
ciascun turno.

17. Indennità di presenza notturna e festiva. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1
dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23) è rideterminata nella
misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di
cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23) è
rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il
compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995
(23), in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.

18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennità supplementari. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 (24), in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative
indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del
personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate
norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità
supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle
medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è
calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (26), relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di
permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2
allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (26).
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985,
n. 294 (27), è elevato a L. 200.000 giornaliere.

19. Copertura finanziaria. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal
1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 160, S.O.
(2) Riportato al n. A/CXI.
(3) Riportato al n. A/CIX.
(4) Riportato al n. A/CXI.
(5) Riportato al n. A/CXI.
(6) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(7) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(8) Riportato al n. A/LII.
(9) Riportato al n. A/LXXIV.
(10) Riportato al n. A/LXXIV.
(11) Riportato al n. A/CXI.
(12) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(13) Riportato al n. A/LXV.
(14) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(15) Riportata al n. A/XXX.
(16) Riportato al n. A/CIX.
(17) Riportato al n. A/CIX.
(18) Riportato al n. A/CXI.
(19) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(20) Riportata alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(21) Riportato al n. A/LII.
(22) Riportato al n. A/LXXIV.
(23) Riportato al n. A/CXI.
(24) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
(25) Riportato al n. A/LXV.
(26) Riportato alla voce FORZE ARMATE.
(27) Riportata alla voce FORZE ARMATE.