D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (1).
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (1/a).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per
provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I
Istituzione dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Capo I
1. Istituzione dei ruoli.
1. Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello
svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività
accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto (2).
2. Dotazioni organiche.
La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è
fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta
funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica
iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.
3. Gerarchia.
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia è determinata come segue: dirigenti commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale,
ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'àmbito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla
qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata
dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.
Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente
al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo
speciale di pari qualifica.
4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da
quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette
condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di
concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito (3).
Capo II
4. Ruolo degli agenti ed assistenti.
1. Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti
denominazioni:
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo (3/a).
5. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti.
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le
qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente
alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione
professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti
incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo (3/a).
6. Nomina ad agente.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli
47, 48 e 50 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
7. Promozione ad agente scelto.
La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al
quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n.
121.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 (4), ai fini del precedente comma, il
servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.
8. Ruolo degli assistenti.
[Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
assistente;
assistente principale;
assistente capo] (4/a).
9. Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo.
[1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di
pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del
corso di aggiornamento di cui all'art. 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola
annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive
con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale
possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più
agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono
attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistenti e assistente capo può svolgere, in relazione alla
professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato] (4/b) (4/c).
10. Promozione ad assistente.
1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto (4/d).
11. Promozione ad assistente principale.
[La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello
scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica] (4/c).
12. Promozione ad assistente capo.
1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di assistente (4/d).
13. Corso di aggiornamento.
[1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di
anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta (4/e).
1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo (4/e).
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola
annualmente, secondo modalità di attuazione e di programmi stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale,
pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a
qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel
quinto comma dell'art. 140 della L. 11 luglio 1980, n. 312] (4/c) (4/f).
14. Dimissione dal corso.
[Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che:
1) dichiarano di rinunciare al corso;
2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.
Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono
ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-
fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
Sono esclusi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari
più gravi della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto] (4/c).
15. (4/g).
Capo III (4/h)
16. Ruolo dei sovrintendenti.
[Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente principale;
sovrintendente capo] (4/i).
17. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
[Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive,
richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto
personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità
operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri
superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto già specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere, altresì,
affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità
equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.
Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto specificato, sono attribuite mansioni
richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unità
equivalenti.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche
compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato] (4/i).
18. Nomina a vice sovrintendente.
[1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso
interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico
professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che
abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di
concorso;
b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di
pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al
personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. È consentita la
ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione
dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed
il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e
delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalità
di svolgimento del corso, della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono
fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con al qualifica di
assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.
2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla
lettera b).
3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (5), è abrogato] (4/i) (5/a).
19. Modalità del concorso e del corso di formazione.
[Per le modalità del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso
di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di
cui all'art. 51 della legge 1° aprile 1981, n. 121] (4/i) (5/b).
20. Dimissione dal corso.
[È dimesso dal corso il personale che:
1) dichiara di rinunciare al corso;
2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e
di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata
contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo
precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è
ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione.
I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto] (4/i).
21. Decorrenza della promozione.
[La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria
del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.
Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche
viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal
quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora
avesse portato a compimento il predetto corso] (5/c).
22. Promozione a sovrintendente.
[La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano
compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica] (5/c).
23. Promozione a sovrintendente principale.
[La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio
stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica] (5/c).
24. Promozione a sovrintendente capo.
[La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:
1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale
sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni
di effettivo servizio nella qualifica;
2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono
ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le
vacanze.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.
La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è
arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia
possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono
conferiti con lo scrutinio per merito assoluto] (5/c).
24-bis. Ruolo dei sovrintendenti.
1. Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente;
sovrintendente;
sovrintendente capo (5/d).
24-ter. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata
preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì,
affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce
ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può
sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì,
affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.
4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche
compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato (5/d).
24-quater. Immissione nel ruolo dei sovrintendenti.
1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso
interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di
aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al
quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. I posti sono conferiti:
a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;
b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto
almeno quattro anni di effettivo servizio.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parità di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.
4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni
esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso e quello dello svolgimento
degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno (5/e).
5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice
sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di
fine dello stesso (5/f).
24-quinquies. Dimissioni dal corso.
1. È dimesso dal corso di cui all'art. 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia
contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a
detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da
maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi
della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche
o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria
nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità, è
restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso
successivo purché continui a possedere i requisiti previsti (5/f).
24-sexies. Promozione a sovrintendente.
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito comparativo al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica (5/f).
24-septies. Promozione e sovrintendente capo.
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio
per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di
effettivo servizio nella qualifica (5/f).
Capo IV (5/g)
25. Ruolo degli ispettori.
1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le
seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (5/h).
26. Funzioni degli ispettori.
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti
collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici
o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e
per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di
Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e
coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per
l'attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore
gerarchico.
5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto già specificato, sono diretti
collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attività del
personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di
autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualità
di ufficiale di pubblica sicurezza (5/h).
27. Nomina a vice ispettore.
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente
una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30
novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in
possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma,
della legge 1° aprile 1981 n. 121 e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il
trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del
titolo di studio.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione
della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per
la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non
abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del
corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le
materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno (5/i).
28. Promozioni a ispettore.
1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art.
53 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (5/i).
29. Promozione a ispettore principale.
[1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore
che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio] (6)
(6/a).
30. Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio.
[Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto
annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande
e le modalità di partecipazione.
Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame
colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al
terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (6/b)] (6/a).
31. Promozione a ispettore capo.
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto
almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa (5/i).
31-bis. Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo
servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami,
riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore
capo ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui
alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento
all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione
delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del
Ministro dell'interno (6/c).
Capo VI
32. Ruolo dei commissari.
[1. Il ruolo dei commissari è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto] (6/d).
33. Funzioni del personale del ruolo dei commissari.
[Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal
paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari
preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
Ai commissari è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le
direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
In caso di assenza o impedimento i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio
o reparto.
Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di
indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi
sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena
responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori
aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o
reparti, in caso di assenza o impedimento.
Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all'addestramento del personale
dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione
del personale della Polizia di Stato] (6/e).
34. Nomina a vice commissario.
La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 55 e 56 della
legge 1° aprile 1981, n. 121.
35. Promozione a commissario.
La promozione alla qualifica di commissario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto
due anni di servizio effettivo nella qualifica.
36. Promozione a commissario capo.
La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto
almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
37. Promozione a vice questore aggiunto.
La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio
per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che
abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.
Capo VII
38. Ruolo dei dirigenti.
[Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale] (6/f).
39. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti.
[Ferme restando le funzioni previste dalla L. 1° aprile 1981, n. 121, e dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita
la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati nella tabella A allegata.
I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento
della pubblica sicurezza, nonché agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che
abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno.
I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono
preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonché agli altri
uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresì, preposti alle divisioni
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.
Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria.
I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresì la
responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente] (6/g).
40. Nomina a primo dirigente.
[La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame
finale, al quale è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice
questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua
conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante
concorso interno per titoli di servizio ed esami.
Al concorso per titoli di servizio ed esami, sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla
qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che
nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di «ottimo» di cui al successivo art. 62.
Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo
allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.
Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia
alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il
fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna
categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25;
b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale
dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 10;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che
comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza profesionale,
punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare
riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50;
f) speciali riconoscimenti, punti 1,50.
L'esame consiste in:
1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con
particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non
inferiore a 30 cinquantesimi.
Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle
prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiori a trenta
cinquantesimi.
La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della
media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il
candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà essere
ammesso al concorso di cui al presente articolo] (6/h).
41. Corso di formazione dirigenziale.
[Il corso di formazione dirigenziale - cui provvede l'Istituto superiore di polizia - è ad indirizzo
spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti
istituzionali, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica indispensabile per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Il corso ha la durata di sei mesi.
I programmi e le modalità del corso saranno stabiliti con la procedura di cui al penultimo comma
dell'art. 60, L. 1° aprile 1981, numero 121] (6/i).
42. Commissione del concorso per titoli ed esami.
[La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è
composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a
consigliere di Stato e da quattro membri di cui tre scelti tra i dirigenti della Polizia di Stato con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, due dei quali ricoprano le funzioni di questore, e uno scelto tra i
dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza] (7).
43. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.
[La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene
conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai
primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate
le vacanze] (7/a).
(giurisprudenza)
44. Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti.
I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e
dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella
posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.
La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'interessato
abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in
vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.
Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso
trattamento economico (7/b).
45. Collocamento a disposizione.
[I dirigenti generali della Polizia di Stato possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
I dirigenti generali della Polizia di Stato collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo
quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la
durata dell'incarico stesso.
I dirigenti generali della Polizia di Stato a disposizione non possono eccedere il numero di tre oltre
quello dei posti del ruolo organico] (8).
46. Collocamento a riposo d'ufficio.
Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (8/a).
TITOLO II
Norme particolari di Stato
Capo I
47. Diritti e doveri.
I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della L. 1°
aprile 1981, n. 121 (8/b), dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (8/a), e
successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente decreto legislativo.
48. Obbligo di residenza.
Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o
reparto cui è destinato.
Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a
risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di altro suo dovere.
Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere
motivato.
49. Congedi.
I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni.
Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 (9) si applicano, nel primo anno di
servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.
I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in
prova e vice commissario in prova sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione
(9/a).
(giurisprudenza)
50. Incompatibilità.
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria né
alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società
costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello
Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo
dell'ufficio da lui delegato.
51. Diffida.
Il personale di cui al presente decreto legislativo che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50,
viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione
di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso
decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di
amministrazione.
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente
articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.
52. Aspettativa.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo
comma, 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (8/b), per il personale di cui al presente decreto
legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è
computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa (9/b).
53. Mandato amministrativo o politico.
Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative,
non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come
candidato.
Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del
mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere
trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.
Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la
durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12
dicembre 1966, n. 1078 (10).
Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad
assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario
all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario
anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali
prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai
servizi di istituto effettivamente svolti.
I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.
54. Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici.
Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (11), possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che
intervengano nelle situazioni locali.
(giurisprudenza)
55. Trasferimenti.
I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (11), possono essere disposti a
domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per
quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle
domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle
sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di
permanenza in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e
anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o
reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si
sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime
ed eccezionali situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
56. Comando presso altra amministrazione.
Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso le
altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari
esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede, con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di
amministrazione.
Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a
reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (11/a), e successive modificazioni.
57. Collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere
disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
58. Cause di cessazione dal servizio.
Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle
previste dal testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (11/a), e successive modificazioni,
nonché dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (12).
I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente
decreto.
59. Richiamo in servizio.
Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale
che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che
abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e
continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale
richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del
62° anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e
continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di
ispettore ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio
rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le
disposizioni di cui all'art. 15 del citato D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente
a quello della cessazione del richiamo (12/a).
(giurisprudenza)
60. Riammissione in servizio.
La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (12/b).
Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità (13).
Capo II
61. Norme relative agli scrutini.
Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni
precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (12/b).
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato
emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare
riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e
della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al
grado di responsabilità assunte, anche in relazione alle sede di servizio.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 (12/b).
62. Rapporti informativi.
Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve
essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il
giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio
complessivo superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere
redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei
seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni
attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
1) competenza professionale;
2) capacità di risoluzione;
3) capacità organizzativa;
4) qualità dell'attività svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei
quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai
successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di
valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere (13/a).
(giurisprudenza)
63. Giudizio complessivo.
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con
adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente
articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un
punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato
il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di
inoltrare il ricorso in piego chiuso.
64. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è
compilato:
a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il
rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio
complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della
divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio
centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della polizia;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore
della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio
centrale presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la
quale il personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5,
lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il
direttore dell'ufficio predetto.
Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o
funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di
semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli
elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio (13/b).
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non
direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla
compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il
regolamento di cui al comma precedente (13/c).
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza (13/d).
(giurisprudenza)
65. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le
questure e gli uffici dipendenti.
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le
questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, è compilato:
a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia
che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al
consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale
direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione
centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso
non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o
dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali
ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271
(13/e).
66. Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso
uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli
uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'art. 31 della legge 1° aprile
1981, n. 121, è compilato:
a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende
oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o
ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il
rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio
complessivo;
b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente
dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di
appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro
ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o
ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o
ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trtasmette, con le proprie
osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica
dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di
appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio
periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della
divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
della stessa direzione o ufficio centrale;
d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia il giudizio è espresso dal direttore
dello stesso Istituto;
e) per il personale del ruolo assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente
preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto
al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi.
Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia
preposto un dirigente, il giudizio comlessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o
ufficio centrale competente (14).
67. Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo.
Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica lo art.
53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (14/a), per quanto compatibile.
(giurisprudenza)
68. Consiglio di amministrazione.
Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto
legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14/a), modificato dalla
legge 28 ottobre 1970, n. 775 (14/b) e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387 (15).
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del
personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei
dirigenti o a quello dei commissari.
(giurisprudenza)
69. Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.
Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di
cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo
degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti,
presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso
dipartimento.
Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 68.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.
La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del
capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per
l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per
merito assoluto.
70. Preposizione all'Istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia.
I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'Istituto superiore di polizia
ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
Capo III
71. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti,
agli agenti scelti, agli assistenti, agli assistenti principali che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano
compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e
dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni
della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l'incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro
compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
72. Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli
assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali,
nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,
dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e
l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni
della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai
loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità.
73. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice
ispettori, agli ispettori ed agli ispettori principali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano
compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o
abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di
possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.
Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente
comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di
anzianità.
74. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti.
La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice
commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che
nell'esercizo delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave
ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale
rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle
funzioni della qualifica superiore.
75. Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.
Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono
conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti
nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza
prevista dal comma precedente.
La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei
fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto
(15/a).
Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e della
commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta
relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti
(15/b).
Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi
almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti
articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più
favorevoli, tre scatti di anzianità.
Capo IV
76. Richiamo in caso di mobilitazione.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze
armate dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del
compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.
Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il
richiamo in servizo le norme di cui all'art. 59.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n.
343 (16), cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di
trattenimento in servizio.
Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (17), viene
posto a disposizione dei distretti militari competenti.
77. Accertamenti medico-legali.
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si
applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli
appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (17/a).
Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della
L. 23 dicembre 1970, n. 1094 (17/b).
78. Orario di servizio.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (18), per il periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica
sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le
prestazioni di lavoro straordinario.
79. Tessera di riconoscimento.
Agli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche
saranno stabilite dal Regolamento di servizio.
La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo
comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (18), nonché ai vice capo della Polizia.
80. Norme particolari.
I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (18) e dell'ufficio
centrale ispettivo, nonché quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza,
operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il
quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.
Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (18), opera con
la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione.
81. Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Clausola finanziaria
82. Clausola finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge
1° aprile 1981, n. 121 (19), con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Tabella A (20)
Livello di
funzioneQualificaPosti di qualifica e
di funzioneFUNZIONE----BDirigente generale di
pubblica sicurezza di
livello B9Direttore dell'ufficio centrale ispettivo;
consigliere ministeriale; direttore di ufficio
interregionale della Polizia di Stato.CDirigente generale di
pubblica sicurezza15Direttore di direzione centrale; ispettore
generale capo; consigliere ministeriale;
questore di sede di particolare rilevanza;
direttore dell'Istituto superiore di polizia;
dirigente di ispettorato o ufficio speciale di
pubblica sicurezza.DDirigente superiore198Questore; ispettore generale; consigliere
ministeriale aggiunto; dirigente di servizio
nell'àmbito del dipartimento della pubblica
sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio
speciale di pubblica sicurezza; dirigente di
ufficio periferico a livello regionale per le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o
di frontiera; direttore di istituto di
istruzione di particolare rilievo; vice
direttore dell'Istituto superiore di polizia e
della Scuola di perfezionamento per le
forze di polizia; direttore di sezione
dell'Istituto superiore di polizia.EPrimo dirigente710Vice questore; direttore di divisione; vice
consigliere ministeriale dirigente di
commissariato di particolare rilevanza;
dirigente di ufficio periferico a livello
provinciale per le esigenze di polizia
stradale o ferroviaria o di frontiera o
postale - dirigente di reparto mobile;
direttore di istituto di istruzione; vice
direttore di istituto di istruzione di
particolare rilevanza; dirigente di
gabinetto di polizia scientifica a livello
regionale; dirigente di reparto di volo;
dirigente di centro di coordinamento
operativo.Ruolo dei commissari:n. 1.980*Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione inizialeCommissario capoVice questore aggiuntoRuolo direttivo speciale:n. 1.300**Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente
alla frequenza del corso di formazionen. 850Commissario del ruolo direttivoCommissario capo del ruolo direttivo specialen. 450Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'articolo
1, comma 3.** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'articolo 14,
comma 2.Ruolo degli ispettori:Vice ispettoreIspettoren. 17.664*Ispettore capoIspettore superiore - sostituto ufficiale di P.S.n. 6.000* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'articolo 14,
comma 2.Ruolo dei sovrintendenti:Vice presidenten. 20.000SovrintendenteSovrintendente capoRuolo degli agenti e assistenti:Agenten. 57.336Agente sceltoAssistenteAssistente capo
Tabella B (21)
Limiti di età per il collocamento a riposo del personale della polizia di stato che espleta funzioni di
polizia
Ruolo degli agenti e assistenti:al compimento degli anni 60Ruolo dei sovrintendenti:al compimento degli anni 60Ruolo degli ispettori:al compimento degli anni 60Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:al compimento degli anni 60Ruolo dei dirigenti:- primo dirigenteal compimento degli anni 60- dirigente superioreal compimento degli anni 63- dirigente generale di pubblica sicurezza e
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello Bal compimento degli anni 65
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(2) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197 e poi così sostituito dall'art.
68, comma 2, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Vedi, anche, l'art. 14 dello stesso D.Lgs. 334/2000.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 68, comma 3, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(3/a) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(3/a) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4) Riportata al n. H/X.
(4/a) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/b) Così sostituito prima dall'art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV, e poi
dall'art. 19, L. 1° febbraio 1989, n. 53, riportata alla voce Forze armate.
(4/c) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/d) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/c) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/d) Così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/e) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono il comma 1 per effetto dell'art. 7, L. 7 agosto
1990, n. 232, riportata al n. A/LXXV.
(4/e) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono il comma 1 per effetto dell'art. 7, L. 7 agosto
1990, n. 232, riportata al n. A/LXXV.
(4/c) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/f) Così sostituito dall'art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(4/c) Abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/g) Abrogato dall'art. 3, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(4/h) Intestazione del Capo così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n.
A/CX.
(4/i) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(4/i) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5) Riportata al n. A/LX.
(4/i) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/a) Così sostituito dall'art. 20, L. 1° febbraio 1989, n. 53, riportata alla voce Forze armate.
(4/i) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/b) Riportata al n. A/XXX.
(4/i) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/c) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/c) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/c) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/c) Abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/d) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/d) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/e) Per le modalità di svolgimento del concorso di cui al presente articolo vedi il D.M. 3 ottobre
1996, n. 604, riportato al n. A/CXXII.
(5/f) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/f) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/f) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/f) Aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/g) Intestazione del Capo così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n.
A/CX.
(5/h) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/h) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/i) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. Le modalità di
cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 3 febbraio 1998, n. 45, riportato al n. A/CXLII.
(5/i) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. Le modalità di
cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 3 febbraio 1998, n. 45, riportato al n. A/CXLII.
(6) Così sostituito dall'art. 19, L. 1° febbraio 1989, n. 53, riportata alla voce Forze armate.
(6/a) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(6/b) Riportata al n. A/XXX.
(6/a) Abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.
(5/i) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. Le modalità di
cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 3 febbraio 1998, n. 45, riportato al n. A/CXLII.
(6/c) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. Le modalità di
svolgimento del concorso sono state stabilite con D.M. 29 luglio 1998, n. 321, riportato al n. A/CXLIX.
(6/d) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6/e) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6/f) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6/g) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6/h) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(6/i) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(7) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(7/b) Così sostituito, a decorrere dal 1° dicembre 1984, dall'art. 1, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858,
riportato al n. A/LIII. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989,
n. 531 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1989, n. 50 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 44 del
presente decreto.
(8) Articolo abrogato dall'art. 69, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(8/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8/b) Riportata al n. A/XXX.
(8/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9) Riportata al n. H/X.
(9/a) Per la modifica del presente articolo, vedi l'art. 8, D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69, riportato al n.
A/LII.
(8/b) Riportata al n. A/XXX.
(9/b) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al n. A/LX.
(10) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata al n. A/XXX.
(11) Riportata al n. A/XXX.
(11/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(12/a) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858, riportato al n. A/LIII.
(12/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 5-9 luglio 1999, n. 284 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
(12/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(12/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/a) Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(13/b) Comma aggiunto dall'art. 68, comma 4, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(13/c) Comma aggiunto dall'art. 68, comma 4, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(13/d) Comma aggiunto dall'art. 68, comma 4, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(13/e) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata al n. A/LXXV.
(14) Così sostituito dall'art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportata al n. A/LXXV.
(14/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(15) Riportata alla voce Ministero dell'interno.
(15/a) Vedi, anche l'art. 75-bis, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, nel testo introdotto dall'art. 1,
D.P.R. 7 giugno 1999, n. 247.
(15/b) Comma così modificato dall'art. 68, comma 5, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
(16) Riportata al n. H/X.
(17) Riportato al n. A/XXXIII.
(17/a) Comma così modificato dall'art. 61, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al n. A/LX.
(17/b) Comma aggiunto dall'art. 61, L. 10 ottobre 1986, n. 668, riportata al n. A/LX.
(18) Riportata al n. A/XXX.
(18) Riportata al n. A/XXX.
(18) Riportata al n. A/XXX.
(18) Riportata al n. A/XXX.
(19) Riportata al n. A/XXX.
(20) Tabella prima modificata dall'art. 1, L. 19 aprile 1985, n. 150, poi sostituita dall'art. 1, D.L. 4
ottobre 1990, n. 276 e dall'art. 1, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, nuovamente modificata dall'art. 4, D.Lgs.
12 maggio 1995, n. 197, ed infine così sostituita dalla tabella 1 allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n.
334, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 14 dello stesso decreto.
(21) Tabella così sostituita prima dall'art. 2-bis, D.L. 19 dicembre 1984, n. 858, e poi, dalla tabella 2
allegata al D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 dello stesso decreto.