DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MARZO 1999, N. 255 

 

RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001, PER GLI ASPETTI NORMATIVI, ED AL BIENNIO 1998-1999, PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE ARMATE (ESERCITO – MARINA – AERONAUTICA), DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195. 

 

 

 

Articolo 1

(Area di applicazione e durata)

 

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

 

2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.

 

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

 

Articolo 2

(Nuovi stipendi)

 

  

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

   

       Livello V                                                             £.      71.000

       Livello VI                                                            £.      77.000

       Livello  VI-bis                                                     £.      80.000

       Livello  VII                                                         £.      83.000

       Livello  VII-bis                                                   £.      86.500

       Livello  VIII                                                        £.      90.000

       Livello   IX                                                         £.     101.000

 

 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza  1° agosto 1999.

 

3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

       Livello V                                                              £.      39.000

       Livello VI                                                             £.      42.000

       Livello  VI-bis                                                      £.      43.500

       Livello  VII                                                          £.      45.000

       Livello  VII-bis                                                    £.      47.000

       Livello  VIII                                                         £.      49.000

       Livello   IX                                                          £.      55.000

 

 

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono :

 

       Livello V                                                             £.      14.773.000

       Livello VI                                                            £.      16.371.000

       Livello  VI-bis                                                     £.      17.623.000

       Livello  VII                                                         £.       18.875.000

       Livello  VII-bis                                                   £.       20.263.000

       Livello  VIII                                                        £.       21.651.000

       Livello   IX                                                          £.       24.851.000

 

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.


Articolo 3

(Effetti dei nuovi stipendi)

 

 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.

 

 Articolo  4

(Indennità operative ed altre indennità)

 

 

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole “articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10” sono sostituite dalle parole “articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13” e le parole “articoli 8, 9,11, 13, 15 e 16” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 11, 15 e 16”. Sono soppressi il comma 7 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

 

2.  Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

 

3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di  £.4.000, £.3.000 e £.2.000.

 

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che  transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

 

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale , Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura lorda di £. 63.000.

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 18 % dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto.


 

TABELLA I

 

 

 

FASCE DI GRADI PER RUOLI

N.

UFFICIALI

MARESCIALLI

SERGENTI

VOLONTARI IN SPE

MISURE

MENSILI LORDE

I

 

 

 

 

 

 

II

 

Ten.Col. + 25

 

 

 

720.000

 

III

 

Ten.Col.

Magg. + 25

 

 

 

 

665.000

 

IV

 

Magg.

Cap. + 25

 

Aiut. + 25

 

 

 

645.00

 

V

 

Cap.

Ten. + 15

 

Aiutante

M.llo Ca + 25

 

 

 

580.000

 

VI

 

 

 

M.llo Capo

 

S.M. Capo

 

 

540.000

 

VII

 

 

 

M.llo Ord. + 15

 

 

 

 

500.000

 

VIII

 

 

 

M.llo Ord. + 10

 

 

 

460.000

 

IX

 

 

 

 

S.M. + 15

 

C.M.C.S.

 

445.000

 

X

 

Ten. + 2

 

 

 

 

400.000

 

XI

 

 

 

M.llo Ord.

 

 

C.M. Capo

 

350.000

 

XII

 

Ten.

 

 

 

 

320.000

 

XIII

 

S. Ten. + 2

 

M.llo + 5

 

S.M.

 

C.M. Scelto

 

300.000

 

XIV

 

S.Ten.

 

M.llo

 

Serg.

 

 

 

260.000

 

XV

 

 

 

 

I Cap. Magg.

 

250.000


 

Articolo 5

(Assegno funzionale)

 

 

 

1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1990, n.231, nelle misure derivanti dall’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica  10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

GRADI                                                     	                        19 ANNI          29 ANNI

                                                                               	                   DI SERVIZIO     DI SERVIZIO

                                                                                      	      LIRE                 LIRE


 
1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti     	 	 1.365.000        1.785.000


Caporal Maggiore scelto e gradi corrispondenti   	 1.365.000        1.785.000 


Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti     	1.365.000        1.785.000


Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti  	1.365.000        1.785.000


Sergente                       				1.785.000        2.625.000


Sergente maggiore e gradi corrispondenti 		1.785.000        2.625.000


Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 		1.785.000        2.625.000


Maresciallo e gradi corrispondenti     			1.820.000        2.675.000


Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 		1.820.000        2.675.000


Maresciallo- capo e gradi corrispondenti              	1.820.000        2.675.000


Aiutante       						1.820.000        2.675.000


 

  

      2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

 

GRADI                                                     19 ANNI        29 ANNI

                                                              DI SERVIZIO      DI SERVIZIO

 

Tenente                                                 2.205.000      2.835.000

Capitano                                               2.205.000      2.835.000

Maggiore                                              2.940.000      4.725.000

Tenente colonnello                                3.360.000      4.725.000

 

 

  

 

            3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

 

                                                                    15 anni di servizio            25 anni di servizio

                                                                                lire                                    lire

                             GRADO

 

Capitano    ……………………..                     2.205.000                   4.725.000

Maggiore   …………………….                      2.940.000                   4.725.000

Tenente Colonnello …………..                         3.360.000                   4.725.000

 

 

            4. Per l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a “nella media”.

 

 

Articolo 6

(Trattamento di missione)

 

1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d’uso.

 

2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.

 

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di £.2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi,  a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.

 

5. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico- alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella località stessa.

 

6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.

 

7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.

 

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione.

 

9. L’Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera ovvero di frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre assegnazione del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l’accasermamento.

 

10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo3 della legge n.21 del 1991, all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 1996.


Articolo 7

(Trattamento economico di trasferimento)

 

 

1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’articolo19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di £.1.500.000 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.100, è ridotto ai sensi dell’articolo1, comma 3, della stessa legge.

 

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

 

4. L’onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

5. A decorrere dal 1 gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di £.1.500.000.

 


Articolo 8

(Alta valenza operativa)

 

 1.  Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8% di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449, dai risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge n.449 del 1997, da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell’efficienza dei servizi, nonché di quelle che potranno derivare- in relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le amministrazioni sono tenute a porre in essere- dalla riduzione pari all’1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio, è istituito un compenso di alta valenza operativa. Tale compenso è attribuito, nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di servizio.

 

2. Con distinti decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente.

 

3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

 

TABELLA II

 

ALTA VALENZA OPERATIVA

 

 

  

 

GRADO

 

FASCIA

 

IMPORTO GIORNALIERO

 

1° Cap. Magg.

Cap.Magg. Capo

Cap. Magg. Scelto

Cap. Magg. Capo S.

Sergente

Serg. Magg.

 

 

I

 

 

20.000

 

Serg.Magg.Capo

Maresciallo

Maresc. Ordnario

Maresc. Capo

S. Tenente

 

 

II

 

 

25.000

 

Aiutante

Tenente

Capitano

 

 

III

 

 

30.000

 

Maggiore

Ten.Col.

 

IV

 

40.000

 


Articolo 9

(Importo aggiuntivo pensionabile)

 

1. A decorrere dal 1 novembre 1999 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica10 maggio 1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello  V                                       £. 25.000

Livello  VI                                      £. 24.000

Livello  VI-bis                                £. 23.000

Livello  VII                                    £. 22.000

Livello VII-bis                               £. 21.000

Livello  VIII                                   £. 20.000

Livello  IX                                      £. 18.000

 

  

2. A decorrere dal 31 dicembre  1999, l’importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V                               £. 8.000

Livello VI                              £. 7.500

Livello VI- bis                       £. 7.000

Livello VII                             £. 7.000

Livello VII- bis                      £. 6.000

Livello VIII                            £. 6.000

Livello IX                               £. 5.000

 

  

3. I valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti dall’applicazione dei  commi 1e 2 sono:

 

Livello V                                 £. 57.000

Livello VI                                £. 57.500

Livello VI- bis                         £. 58.000

Livello VII                              £. 59.000

Livello VII- bis                       £. 60.000

Livello VIII                             £. 61.000

Livello IX                                £. 63.000

 

Articolo 10

(Orario di lavoro)

 

 1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

 

2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all’articolo1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto  per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi,  la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.

 

3. Dal 1 luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Le amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.

 

4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

 

5. Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

 

6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

 

7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

 

 

Articolo 11

(Licenza ordinaria)

  

1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.

 

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità

 

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno per indifferibili esigenze di servizio.

 

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

 

  

 Articolo  12

(Licenze straordinarie e aspettative)

  

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto  al personale di cui all’articolo 1, comma 1.

 

2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.

 

3. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.

 

4. Al personale inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

 

5. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.

 


Articolo  13

(Diritto allo studio)

 

 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto delle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

 

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

 

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.

 

5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.

  

 

Articolo  14

(Elevazione ed aggiornamento culturale)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è così sostituito:

“1. L’amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, università, società private e amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.”


Articolo 15

(Informazione)

   

1.      L’Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine :

 

a)      alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b)      ai criteri e alle modalità di individuazione dei destinatari per l’utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui al precedente articolo 8 da parte dell’Amministrazione.

 

 

2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

 

3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza.

 

4. Dell’esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze  dell’Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo19, comma 4, della legge 11 luglio 1978, n.382. Durante il periodo in cui si svolge l’informazione preventiva l’Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l’Amministrazione assume autonome determinazioni definitive.

 

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 394 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi".

 

 

Articolo 16

(Procedure di raffreddamento dei conflitti)

 

 1.Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195/95, i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi  previsti  dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, interessano sia l’organo di rappresentanza confluente sia i comandanti ai quali siano affiancati in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

  


Articolo 17

(Buono – pasto)

  

1. Qualora presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa, oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio domicilio, l’Amministrazione può concedere un buono- pasto dell’importo giornaliero non superiore a £. 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture di ristoro, che sostituiscono l’attuale sistema di somministrazione del vitto a decorrere dall’entrata in vigore del  presente decreto.

 2. L’onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

 

Articolo 18

(Asili nido)

  

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti di stanziamenti relativi ai capitoli ed essi inerenti, l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle delle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

 

 

Articolo 19

(Proroga concessione alloggi)

 

 1. Il personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d’autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n.253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l’alloggio assegnato.

 

 

Articolo 20

(Assicurazione)

 

         1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle Forze Armate sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla assicurazione obbligatoria.

 

        2. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

 

 

Articolo 21

(Tutela legale)

  

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 si applicano anche a favore del  coniuge e dei figli del militare deceduto.

 


Articolo 22

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 85/1997)

   

1. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore  al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e l’indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

 

2. L’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998- 2000 nella misura annua lorda di L.660.000 non cumulabili.

 

3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato , è attribuito l’emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

 

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

 

 

Articolo 23

(Norme transitorie e finali)

   

1 Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all’articolo 10, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell’ambito di incontri con l’amministrazione, dei quali viene redatto verbale


Articolo 24

(TFR e Previdenza complementare)

  

1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:

 

a)      la costituzione di uno o più fondi- pensione complementare nazionali per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n.124/1993, della legge n.335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

 

b)      la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

 

c)      le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

 

2. Destinatario del Fondo pensioni di cui al comma 1 è il personale che liberamente aderisce al Fondo stesso .

 

  

 

Articolo 25

(Proroga di efficacia di norme)

  

1. Al personale di cui al presente titolo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e  10 maggio  1996, n. 360.