DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MARZO 1999, N. 255
RELATIVO
AL QUADRIENNIO 1998-2001, PER GLI ASPETTI NORMATIVI, ED AL BIENNIO 1998-1999,
PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE
ARMATE (ESERCITO – MARINA – AERONAUTICA), DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito
(esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con
esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il quadriennio 1° gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per il biennio 1° gennaio
1998-31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 3 mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al
comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e
cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal
nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V
£. 71.000
Livello VI
£. 77.000
Livello
VI-bis
£. 80.000
Livello
VII
£. 83.000
Livello
VII-bis
£. 86.500
Livello
VIII
£. 90.000
Livello
IX
£. 101.000
2.
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3.
Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello V
£. 39.000
Livello VI
£.
42.000
Livello
VI-bis
£. 43.500
Livello
VII
£. 45.000
Livello
VII-bis
£. 47.000
Livello
VIII
£. 49.000
Livello
IX
£. 55.000
4.
Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di
quello successivo.
5.
I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi, sono :
Livello V
£.
14.773.000
Livello VI
£. 16.371.000
Livello
VI-bis
£. 17.623.000
Livello
VII
£. 18.875.000
Livello
VII-bis
£. 20.263.000
Livello
VIII
£. 21.651.000
Livello
IX
£. 24.851.000
6.
Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio
della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
1.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto
riguardanti il biennio 1998-1999 sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato
dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3.
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.
Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla
determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a
decorrere dal 31 dicembre 1999.
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole “articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 10” sono sostituite dalle parole “articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e 13” e le parole “articoli 8, 9,11, 13, 15 e 16” sono sostituite dalle
seguenti: “articoli 11, 15 e 16”. Sono soppressi il comma 7 dell’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il
comma 2 dell’articolo 8 ed il comma 9 dell’articolo 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78.
2.
Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra
quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e dall’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di
impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole,
l’indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali
annue di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all’articolo 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella
nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette
maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio
inferiori l’anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l’indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di £.4.000, £.3.000 e £.2.000.
4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un’indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.
5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale , Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura lorda di £. 63.000.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli
fini della determinazione mensile dell’indennità supplementare di fuori sede
e di quella di marcia, per l’applicazione della maggiorazione del 18 %
dell’indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al
presente decreto.
FASCE
DI GRADI PER RUOLI
|
|||||
N. |
UFFICIALI |
MARESCIALLI |
SERGENTI |
VOLONTARI
IN SPE |
MISURE MENSILI
LORDE |
I |
|
|
|
|
|
II |
Ten.Col. + 25 |
|
|
|
720.000 |
III |
Ten.Col. Magg. + 25 |
|
|
|
665.000 |
IV |
Magg. Cap. + 25 |
Aiut. + 25 |
|
|
645.00 |
V |
Cap. Ten.
+ 15 |
Aiutante M.llo Ca + 25 |
|
|
580.000 |
VI |
|
M.llo Capo |
S.M. Capo |
|
540.000 |
VII |
|
M.llo Ord. + 15 |
|
|
500.000 |
VIII |
|
M.llo Ord. + 10 |
|
|
460.000 |
IX |
|
|
S.M. + 15 |
C.M.C.S. |
445.000 |
X |
Ten.
+ 2 |
|
|
|
400.000 |
XI |
|
M.llo Ord. |
|
C.M. Capo |
350.000 |
XII |
Ten. |
|
|
|
320.000 |
XIII |
S. Ten. + 2 |
M.llo + 5 |
S.M. |
C.M. Scelto |
300.000 |
XIV |
S.Ten. |
M.llo |
Serg. |
|
260.000 |
XV |
|
|
|
I Cap. Magg. |
250.000 |
1.
Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto
1990, n.231, nelle misure derivanti dall’art.5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoindicati:
GRADI 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE
1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal Maggiore scelto e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti 1.365.000 1.785.000
Sergente 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti 1.785.000 2.625.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti 1.785.000 2.625.000
Maresciallo e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Maresciallo- capo e gradi corrispondenti 1.820.000 2.675.000
Aiutante 1.820.000 2.675.000
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n.231 del
1990, nelle misure derivanti dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n.360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
GRADI 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
Tenente
2.205.000 2.835.000
Capitano
2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
3.
L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge n.231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 1996 è fissato nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati dalla nomina a tenente:
15 anni di servizio
25 anni di servizio
lire
lire
GRADO
Capitano
……………………..
2.205.000
4.725.000
Maggiore
…………………….
2.940.000
4.725.000
Tenente Colonnello …………..
3.360.000
4.725.000
4.
Per l’attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e3, dal computo degli
anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia
riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un
giudizio complessivo inferiore a “nella media”.
1.
Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi
il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, è
rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la
classe consentita a tariffa d’uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità oraria di missione maggiorata di £.2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall’incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. In
caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari
attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con
costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli
eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per
gestione e consumi, a carico dei
relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con
riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo
le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono
rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata superiore a
sei giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in
residenza turistico- alberghiera, purché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella
località stessa.
6.
Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate
all’Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite
vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell’interessato, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85% delle presumibili spese di vitto.
8.
La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per
l’Amministrazione.
9.
L’Amministrazione, in caso di mancata disponibilità alberghiera ovvero di
frequenza di corsi di durata superiore a 30 giorni, può disporre assegnazione
del personale in missione in sistemazioni alloggiative militari che, comunque,
devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l’accasermamento.
10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo3 della legge n.21 del 1991, all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 ed all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.360 del 1996.
1.
L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto
dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto
dall’articolo19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, provvede entro
il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche
oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 il personale trasferito d’autorità, ove
sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico
ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di £.1.500.000
mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un
periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto
dalla legge 10 marzo 1987, n.100, è ridotto ai sensi dell’articolo1, comma 3,
della stessa legge.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare
per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione
all’elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non
oltre i sei mesi.
4.
L’onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5.
A decorrere dal 1 gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito
d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non
benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica
soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di
servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di £.1.500.000.
1.
Per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello
stanziamento dello 0,8% di cui all’articolo 2, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n.449, dai risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge n.449 del 1997, da specifiche
disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti
nell’efficienza dei servizi, nonché di quelle che potranno derivare- in
relazione alle stabili modifiche degli assetti organizzativi che le
amministrazioni sono tenute a porre in essere- dalla riduzione pari all’1% per
il 1999, al 2% per il 2000 ed al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai
compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio,
è istituito un compenso di alta valenza operativa. Tale compenso è attribuito,
nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella, in relazione alle
particolari condizioni di prolungato impegno in attività operative, per i
giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta
giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in navigazione o
impiegato in esercitazioni o in operazioni fuori dell'ordinaria sede di
servizio.
2.
Con distinti decreti del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato
maggiore della Difesa, previa informazione delle Rappresentanze militari, ai
sensi del successivo articolo 15, sono annualmente determinati i contingenti
massimi del personale destinatario delle misure previste al comma precedente.
3. Le risorse di cui al comma 1 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
TABELLA II
GRADO |
FASCIA |
IMPORTO
GIORNALIERO |
1° Cap. Magg.
Cap.Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo S. Sergente Serg. Magg. |
I |
20.000 |
Serg.Magg.Capo Maresciallo Maresc.
Ordnario Maresc.
Capo S.
Tenente |
II |
25.000 |
Aiutante Tenente Capitano |
III |
30.000 |
Maggiore Ten.Col. |
IV |
40.000 |
1.
A decorrere dal 1 novembre 1999 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui
all’articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica10 maggio
1996, n. 360, è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:
Livello
V
£. 25.000
Livello
VI
£. 24.000
Livello
VI-bis
£. 23.000
Livello
VII
£. 22.000
Livello
VII-bis
£.
21.000
Livello
VIII
£. 20.000
Livello
IX
£. 18.000
2.
A decorrere dal 31 dicembre 1999,
l’importo aggiuntivo pensionabile è ulteriormente incrementato nelle seguenti
misure mensili lorde:
Livello V
£. 8.000
Livello VI
£. 7.500
Livello VI- bis
£. 7.000
Livello VII
£. 7.000
Livello VII- bis
£. 6.000
Livello VIII
£. 6.000
Livello IX
£.
5.000
3.
I valori mensili dell’importo aggiuntivo pensionabile a regime, derivanti
dall’applicazione dei commi 1e 2
sono:
Livello
VI
£. 57.500
Livello
VI- bis
£. 58.000
Livello
VII- bis
£. 60.000
Livello
VIII
£. 61.000
Livello
IX
£. 63.000
1.
La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2.
In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui
all’articolo1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro
obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto
per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di
concertazione e verificato che le amministrazioni abbiano predisposto o
positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli
assetti organizzativi, la
soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità
che il relativo costo venga con esse compensato.
3.
Dal 1 luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che
coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo. Le amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli
assetti organizzativi che portino all’autofinanziamento.
4.
I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno
titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di
effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o
della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
5.
Le ore eccedenti l’orario di lavoro che non siano state retribuite devono
essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste
del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre
la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo
necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento
del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
7. Ove l’Amministrazione articoli l’orario settimanale con criteri
di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è
consentito l’inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
1. La disciplina dell’articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n.395 del1995 è estesa al personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica.
2.
Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma1, si procede
anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per
cessazione dal servizio per infermità
3.
La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell’anno
successivo, qualora il personale in servizio all’estero di cui all’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica n.394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell’anno
per indifferibili esigenze di servizio.
4.
La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore
a due giorni.
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993,
n.537, non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all’entrata in vigore del presente decreto
al personale di cui all’articolo 1, comma 1.
2.
La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla
donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3.
A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso
numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado
posseduto.
4.
Al personale inviato in missione collettiva all’estero compete il rimborso
delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di
concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
5.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o
sospensione del trattamento stipendiale, è emanato dal comandante di corpo.
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto delle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale
trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei
corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi
organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari,
nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere
attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami
sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
1.
Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è così sostituito:
“1.
L’amministrazione favorisce l’elevazione e l’aggiornamento culturale del
personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con
gli enti locali, università, società private e amministrazioni utilizzando,
oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da
apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.”
1.
L’Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine :
a) alle
emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di
concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai
criteri e alle modalità di individuazione dei destinatari per l’utilizzazione
delle risorse aggiuntive di cui al precedente articolo 8 da parte
dell’Amministrazione.
2.
I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni
applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e
b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3.
Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari,
anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero
entro un termine più breve per motivi di urgenza.
4.
Dell’esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni
comuni o le eventuali divergenze dell’Amministrazione
e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono
trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della
difesa, ai sensi dell’articolo19, comma 4, della legge 11 luglio 1978, n.382.
Durante il periodo in cui si svolge l’informazione preventiva
l’Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o
in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l’Amministrazione
assume autonome determinazioni definitive.
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995 n. 394 è aggiunto il seguente comma:
"4
bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER
sono autorizzate dai Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata a
convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle
sull'andamento dei lavori stessi".
1.Ai
fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195/95, i COBAR ed i COIR,
osservate le procedure ed i tempi previsti
dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1979, n. 691, interessano sia l’organo di rappresentanza confluente
sia i comandanti ai quali siano affiancati in ordine a questioni di rilevanza
generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
1.
Qualora presso l’ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede
sia impossibile assicurare direttamente o mediante appalto il servizio mensa,
oppure il personale sia impiegato in servizio di istituto che comporti
specificatamente la permanenza sul luogo di servizio, ovvero non possa
allontanarsi per il tempo necessario per la consumazione del pasto nel proprio
domicilio, l’Amministrazione può concedere un buono- pasto dell’importo
giornaliero non superiore a £. 9.000, oppure attivare convenzioni con strutture
di ristoro, che sostituiscono l’attuale sistema di somministrazione del vitto
a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto.
2.
L’onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti
iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti di stanziamenti relativi ai capitoli ed essi inerenti, l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle delle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
1. Il personale militare concessionario di alloggio ASI o AST in possesso di titolo valido, trasferito d’autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della Difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n.253, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l’alloggio assegnato.
1. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà delle Forze Armate
sono integrate con la copertura dei rischi di lesioni o di decesso del
dipendente addetto alla guida e del personale di cui è stato autorizzato il
trasporto nei limiti dei massimali previsti per i corrispondenti danni dalla
assicurazione obbligatoria.
2. Gli importi liquidati
dalle società assicuratrici in base alle polizze di cui al comma 1 o stipulate
da terzi responsabili sono detratti delle somme eventualmente spettanti a titolo
di equo indennizzo per lo stesso evento.
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 si applicano anche a favore del
coniuge e dei figli del militare deceduto.
1. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze Armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1° settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilità e l’indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998- 2000 nella misura annua lorda di L.660.000 non cumulabili.
3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato , è attribuito l’emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
1 Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all’articolo 10, comma 2, per ciò che può attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell’ambito di incontri con l’amministrazione, dei quali viene redatto verbale
1. Le procedure di negoziazione e di concertazione
attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20,
della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire:
a)
la costituzione di uno o più fondi- pensione complementare nazionali per
il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, ai sensi del decreto legislativo n.124/1993, della legge n.335 del
1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni,
anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai
sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b)
la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile
alla determinazione delle quote stesse;
c)
le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare.
2. Destinatario del Fondo pensioni di cui al comma 1
è il personale che liberamente aderisce al Fondo stesso .
1. Al personale di cui al presente titolo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e 10 maggio 1996, n. 360.