D.P.R. 23 giugno 1988, n. 234 (1).
Norme risultanti dal protocollo di intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione
governativa e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia
di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale  (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, recante norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983, concernente il personale dei ruoli della Polizia di
Stato, con esclusione dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, concernente norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato;
Considerato che con il punto IX del suddetto accordo è stato convenuto tra le parti di riaprire, entro
il 31 gennaio 1988, la trattativa ai sensi dell'art. 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per una graduale
riduzione dell'orario di lavoro settimanale del personale della Polizia di Stato fino a trentasei ore;
Visto il protocollo di intesa sottoscritto il 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le
organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95 della
legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto:

1. 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'orario di servizio di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3), è fissato in
trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1° maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme
restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 7,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (4).

2. 1. Fino al 30 aprile 1989 e fino al 30 aprile 1990, per assicurare i necessari livelli di operatività
potranno, facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, essere predisposti, ove le esigenze lo
richiedano, turni giornalieri di servizio sulla base, rispettivamente, di quaranta e trentanove ore
settimanali.

3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1988, n. 150.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportata al n. A/XXX.
(4) Riportato al n. A/LII.