D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (1).
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per
il personale della
Polizia di Stato (2).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336,
337 e 338;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l'accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione
governativa e i sindacati di
polizia SIULP e SAP, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del
decreto del
Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale relativo al
personale della Polizia di
Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 marzo 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica;
Emana il seguente decreto:
1. Area di applicazione e durata. - 1. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano al
personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente
al periodo dal 1° gennaio 1985
al 31 dicembre 1987.
2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1986 e si
protrae fino al 30 giugno
1988.
(Giurisprudenza)
2. Stipendi. - 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal
presente decreto, rispetto allo stipendio base
spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
+--------------------------------------------------------------+ | | Dal | Dal | Dal | | Livello| 1° gennaio 1986 | 1° gennaio 1987 | 1° gennaio 1988 | |--------|-----------------|-----------------|-----------------| |IV | 330.000 | 715.000 | 1.100.000 | |V | 420.000 | 910.000 | 1.400.000 | |VI | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000 | |VI-bis | 555.000 | 1.202.000 | 1.850.000 | |VII | 600.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | |VIII | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 | |VIII-bis| 891.000 | 1.930.500 | 2.970.000 |
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, al personale della
Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia
competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
livello quarto . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . " 6.200.000 livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000 livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . " 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . " 8.400.000 livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000 livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 11.440.000
3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa
della ristrutturazione degli uffici periferici,
permanendo la necessità di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio,
al personale di cui al
comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore
del presente decreto, una autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti
importi annui lordi:
agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000 assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.000 vice sovrintendente con meno di cinque anni di ser- vizio. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 130.000 vice sovrintendente con più di cinque anni di ser- vizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.000 sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.000 sovrintendente principale. . . . . . . . . . . . . . 455.000 sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . 468.000 vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468.000 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 vice commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 commissario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.000 commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490.000 vice questore aggiunto (2/a) . . . . . . . . . . . . 500.000
4. Al dipendente che già riveste o che consegue
successivamente la promozione alla qualifica di
sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere,
rispettivamente, dalla data di
cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta
qualifica, un importo annuo
lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità
di cui all'art. 3.
5. Tale importo è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo
superiore.
6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di
sovrintendente capo viene
attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e
L. 195.000 se collocati
nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianità e sono
riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.
7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto
dall'art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(3), e da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, comprese
le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di
riscatto, nonché sulla
determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con
esclusione, a tale ultimo fine,
delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6 (3/a).
(Giurisprudenza)
3. Retribuzione individuale di anzianità. - 1. Il valore per
classi e scatti in godimento al 31 dicembre
1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
maturati al 31 dicembre
1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima
valutazione si effettua con
riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo
1984, n. 69 (4).
2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere
in materia di salario
di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1
verrà incrementata con
decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle
classi o degli scatti
secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1984, n. 69, e sulla
base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica
medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti
importi competono in
ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31
dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo
predetto compete in ragione
dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo
inquadramento con riferimento al
31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della
pubblicazione del
presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del
biennio fino al 31 dicembre
1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal
presente decreto per il 1986.
Ñ[I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 non sono stati ammessi al "visto"
della Corte dei conti].Ð
(Giurisprudenza)
4. Passaggi di qualifica. - 1. Nei casi di promozione o di
nomina che comportino passaggio a livello
superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di
nuovo inquadramento
compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta
data, ivi compresi gli scatti
gerarchici.
2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello
stesso livello retributivo,
viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in
godimento da riassorbirsi solo
in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a
livello retributivo superiore.
3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'art. 138, primo
comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'art. 18 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n.
283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
Ñ[I] comma 3 dell'art. 4 non è stato ammesso al "Visto" della Corte
dei conti].Ð
5. Lavoro straordinario. - 1. A decorrere dal 31 dicembre
1987, la misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario, calcolata
convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio base iniziale di livello mensile;
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno
precedente;
rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.
2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario
diurno, al trenta per cento
per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al
cinquanta per cento per
quello prestato in orario notturno festivo.
3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un
giorno alle ore 6 del giorno
successivo.
6. Indennità pensionabile. - 1. L'indennità prevista
all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 (4), è incrementata del dieci per cento a
decorrere dal 1° gennaio
1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987 sulle misure vigenti
al 31 dicembre 1985.
7. Servizio giornaliero, notturno e festivo. - 1. Il
supplemento giornaliero dell'indennità di istituto
previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (5), viene corrisposto
nella misura di L. 1.700 per
ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
2. Tale supplemento non è corrisposto al per; sonale che per qualsiasi motivo
non presti servizio,
fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da
cause di servizio, e per
le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Gli importi dell'indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in
vigore, sono incrementati
rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno.
4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese
successivo alla data di
entrata in vigore del presente articolo.
8. Congedo ordinario. - 1. Il congedo ordinario del personale
di polizia resta regolato dalle
disposizioni in vigore.
2. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilità del
cumulo dei congedi
entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo può essere concesso, a
richiesta del
dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno
cui il congedo si riferisce.
3. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario,
almeno uno degli
scaglioni di cui al comma 2 non può essere inferiore ai venti giorni.
4. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al
dipendente richiamato compete
il rimborso delle spese di viaggio.
9. Indennità di bilinguismo. - 1. Al personale destinatario
del presente decreto in servizio nella
regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità
di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste
per il personale in servizio
nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.
10. Trattamento di missione. - 1. Al personale inviato in
missione fuori sede viene anticipata, a
richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto
dalle disposizioni
vigenti in materia.
11. Ruoli tecnici e dei sanitari. - 1. Al personale
appartenente ai ruoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (6), nonché a quello dei
ruoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (7), esclusi i dirigenti,
compete, con le stesse
modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale
di pari qualifica che espleta
funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti
decreti.
2. Al personale di cui al comma 1 compete altresì l'indennità di cui all'art.
6, in misura pari al 100 per
cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di
qualifica corrispondente.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92.
(2) Vedi, anche, il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, riportato al n. A/LXV.
(2/a) Vedi l'art. 6, D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, riportato al n. A/LXXIV, e
l'art. 2, D.P.R. 10 maggio
1996, n. 359, riportato al n. A/CXVIII.
(3) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(3/a) Vedi, ora, l'art. 2, D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, riportato al n. A/LXXIV.
(4) Riportato al n. A/LII.
(5) Riportata al n. I/IX.
(6) Riportato al n. A/XLII.
(7) Riportato al n. A/XLIII.